Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 12386
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 19241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 19241/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. VERDUCHI DANIELE ricorrente contro
Controparte_1
Funzionario Avv. MOLFESE ALESSANDRA resistente
OGGETTO: ricostruzione dell'anzianità di servizio e differenze retributive.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi..
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 20.5., parte ricorrente, premesso di aver lavorato come collaboratrice scolastica alle dipendenze del convenuto in virtù di vari contratti a tempo CP_1 determinato dall'anno scolastico 2007/2008 sino all'assunzione a tempo indeterminato, in data 1.9.2018, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del servizio preruolo prestato per complessivi anni 5 e giorni 6 maturati alla data del 1.09.2018 agli effetti del corretto inserimento nei gradoni stipendiali e della corretta retribuzione spettante secondo le tabelle retributive applicabili ratione temporis così come disposto dal decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 8 del
19.05.2021
- condannare il alla collocazione della parte ricorrente, a Controparte_1
decorrere dalla data del 26 agosto 2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità ricompresa tra anni 9 ed anni 14 previsto dalle tabelle retributive applicabili
pagina 1 di 4 ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 9, in applicazione di quanto disposto dal decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 8 del 19.05.2021
-accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento della progressione stipendiale della parte ricorrente, avendo l'Amministrazione datrice continuato a retribuirla con lo stipendio tabellare del gradone stipendiale 0/8 previsto dalla contrattazione collettiva applicabile ratione temporis anche in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 19241/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. VERDUCHI DANIELE ricorrente contro
Controparte_1
Funzionario Avv. MOLFESE ALESSANDRA resistente
OGGETTO: ricostruzione dell'anzianità di servizio e differenze retributive.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi..
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 20.5., parte ricorrente, premesso di aver lavorato come collaboratrice scolastica alle dipendenze del convenuto in virtù di vari contratti a tempo CP_1 determinato dall'anno scolastico 2007/2008 sino all'assunzione a tempo indeterminato, in data 1.9.2018, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del servizio preruolo prestato per complessivi anni 5 e giorni 6 maturati alla data del 1.09.2018 agli effetti del corretto inserimento nei gradoni stipendiali e della corretta retribuzione spettante secondo le tabelle retributive applicabili ratione temporis così come disposto dal decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 8 del
19.05.2021
- condannare il alla collocazione della parte ricorrente, a Controparte_1
decorrere dalla data del 26 agosto 2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità ricompresa tra anni 9 ed anni 14 previsto dalle tabelle retributive applicabili
pagina 1 di 4 ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 9, in applicazione di quanto disposto dal decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 8 del 19.05.2021
-accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento della progressione stipendiale della parte ricorrente, avendo l'Amministrazione datrice continuato a retribuirla con lo stipendio tabellare del gradone stipendiale 0/8 previsto dalla contrattazione collettiva applicabile ratione temporis anche in
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi