Trib. Latina, sentenza 14/10/2024, n. 1932
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Testo completo
N. R.G. 2451/2020
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. P L D C Presidente
dott.ssa C M Giudice
dott.ssa T M Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2451 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
A B, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Monica CP_1 C.F._2
R, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: separazione giudiziale con addebito;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Per parte ricorrente: precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nella
memoria integrativa ritualmente depositata da intendersi ivi trascritte ed insiste per l'integrale
accoglimento delle domande, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte resistente: impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, giacché
infondato in fatto e in diritto, chiede che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione, con
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., affinché siano accolte le seguenti CONCLUSIONI –
Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla sig.ra per Parte_1
violazione dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 143 c.c.;
– Assegnare la casa coniugale sita in Latina,
Via dei Volsci n. 34 al – Affidare il figlio minore in maniera condivisa ad CP_1 Persona_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione del padre in Latina Via dei Volsci n.
34, con previsione del doppio domicilio presso le rispettive abitazioni dei genitori;
– il figlio minorenne
deciderà autonomamente i tempi di frequentazione settimanali e i week-end da trascorrere con Per_1
il padre e con la madre, nonchè l'abitazione dove pernottare, comunicando direttamente ai genitori le
sue intenzioni;
le festività natalizie e tutte quelle nazionali seguiranno la regola dell'alternanza tra i
genitori;
i genitori comunicheranno reciprocamente, entro il 30 maggio di ogni anno, il mese estivo in
cui trascorrere le vacanze con – il padre si farà carico in via esclusiva del mantenimento Per_1
ordinario del figlio rinunciando al contributo alimentare da parte della madre;
le spese Per_1
straordinarie mediche, scolastiche ed extra-scolastche di cui al protocollo del 2019 in essere presso
questo Tribunale, verranno equamente suddivise tra i coniugi al 50% ;
– dare atto della reciproca
indipendenza dei coniugi, per cui provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
– Vittoria di
spese, funzioni ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 1.6.2020, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale tre le parti, di
[...]
affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente
dello stesso presso la madre e diritto di visita del padre, di assegnare alla ricorrente la casa
coniugale di proprietà del di porre a carico del resistente un assegno di CP_1
pagina 2 di 12
mantenimento per il figlio dell'importo di euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese
straordinarie.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto
matrimonio in data 22.4.2006, in regime di separazione dei beni;
dal matrimonio, in data
25.7.2006, era nato il figlio minorenne, ;
essendo venuto meno il rapporto affettivo tra Per_1
le parti, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile e, già da un
anno, il si era allontanato dalla casa familiare;
non vi erano motivi ostativi CP_1
all'affidamento condiviso tra i coniugi del figlio minore , con collocamento Per_1
prevalente del minore presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa
coniugale.
si costituiva in giudizio, svolgeva domanda di addebito della separazione CP_1
alla moglie e di assegnazione della casa coniugale in suo favore;
chiedeva, altresì,
l'affidamento condiviso del figlio con libera frequentazione di con i genitori e Per_1
mantenimento diretto del ragazzo, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese
straordinarie.
A fondamento delle proprie richieste, parte resistente deduceva che: la crisi coniugale era
esclusivamente da ricondurre ai comportamenti della moglie che aveva tradito i doveri di
fedeltà e collaborazione imposti dal matrimonio;
il marito non aveva mai abbandonato la casa
coniugale essendosi soltanto limitato, dopo aver scoperto la relazione extra coniugale della
moglie, a recarsi a dormire presso l'abitazione della madre, posta a due edifici di distanza,
non desiderando più condividere, per ovvi motivi, il talamo nuziale con la moglie né tantomeno avere
rapporti sessuali con la predetta; il sostentamento della famiglia e tutte le spese necessarie alla
stessa erano sempre state sostenute dal il quale si era anche onerato di far fronte ai CP_1
debiti contratti dalla moglie nei periodi in cui il lavoro scarseggiava;
la aveva stretto un Pt_1
legame molto stretto con , suo dipendente;
il rapporto tra l' e la Persona_2 Per_2
si era fatto ogni giorno più intenso, lo stesso, su invito della partecipava alle Pt_1 Pt_1
feste di famiglia e agli incontri conviviali tra amici, le telefonate e gli incontri tra i due diventavano
sempre più frequenti, anche in orari non lavorativi;
nel 2018 la aveva iniziato a rifiutare Pt_1
pagina 3 di 12 di avere rapporti sessuali con il marito, motivando il diniego da stanchezza e da problemi legati al
lavoro;
in più occasioni, il sospettando un tradimento - aveva chiesto chiarimenti alla CP_1
moglie, la quale, tuttavia, aveva sempre negato la relazione, dicendo al marito che non esisteva
nulla di così compromettente, mostrandosi altresì infastidita dalle continue pressioni del marito,
secondo lei del tutto immotivate;
ad inizio 2019 il aveva riferito i propri timori alla CP_1
compagna dell' , e dato incarico a due agenzie investigative di Per_2 Persona_3
raccogliere le prove del tradimento;
aveva riferito al di aver Persona_3 CP_1
interrogato l' e di aver ricevuto da lui conferma dell'esistenza di una relazione con la Per_2
la ricorrente aveva continuato a negare la relazione ed il marito aveva scelto di Pt_1
crederle, tanto che i coniugi, nell'agosto del 2019, avevano trascorso insieme al figlio le
vacanze;
agli inizi del 2020, il aveva avuto la conferma della relazione extraconiugale con CP_1
;
essendo oramai il rapporto coniugale fortemente compromesso, entrambi i Persona_2
coniugi avevano deciso di rivolgersi a dei legali ed intrapreso le trattative dirette a stabilire le
condizioni della separazione;
la aveva continuato a negare la relazione chiedendo Pt_1
il collocamento prevalente del figlio, l'assegnazione della casa coniugale ed un importo
eccessivo per il mantenimento del figlio ed il non aveva potuto accettare tali CP_1
condizioni;
nonostante pendessero trattative tra le parti tese al raggiungimento di un accordo
di separazione consensuale, la aveva depositato presso la Procura della Repubblica Pt_1
di Latina una denuncia- querela nei confronti del er aver commesso i fatti di cui agli CP_1
artt. 612 bis e 615 bis c.p.;
nonostante ciò, il continuava ad occupars delle necessità di CP_1
, accompagnava tutti i giorni il figlio a
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. P L D C Presidente
dott.ssa C M Giudice
dott.ssa T M Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2451 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
A B, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Monica CP_1 C.F._2
R, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: separazione giudiziale con addebito;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Per parte ricorrente: precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nella
memoria integrativa ritualmente depositata da intendersi ivi trascritte ed insiste per l'integrale
accoglimento delle domande, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte resistente: impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, giacché
infondato in fatto e in diritto, chiede che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione, con
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., affinché siano accolte le seguenti CONCLUSIONI –
Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla sig.ra per Parte_1
violazione dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 143 c.c.;
– Assegnare la casa coniugale sita in Latina,
Via dei Volsci n. 34 al – Affidare il figlio minore in maniera condivisa ad CP_1 Persona_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione del padre in Latina Via dei Volsci n.
34, con previsione del doppio domicilio presso le rispettive abitazioni dei genitori;
– il figlio minorenne
deciderà autonomamente i tempi di frequentazione settimanali e i week-end da trascorrere con Per_1
il padre e con la madre, nonchè l'abitazione dove pernottare, comunicando direttamente ai genitori le
sue intenzioni;
le festività natalizie e tutte quelle nazionali seguiranno la regola dell'alternanza tra i
genitori;
i genitori comunicheranno reciprocamente, entro il 30 maggio di ogni anno, il mese estivo in
cui trascorrere le vacanze con – il padre si farà carico in via esclusiva del mantenimento Per_1
ordinario del figlio rinunciando al contributo alimentare da parte della madre;
le spese Per_1
straordinarie mediche, scolastiche ed extra-scolastche di cui al protocollo del 2019 in essere presso
questo Tribunale, verranno equamente suddivise tra i coniugi al 50% ;
– dare atto della reciproca
indipendenza dei coniugi, per cui provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
– Vittoria di
spese, funzioni ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 1.6.2020, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale tre le parti, di
[...]
affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente
dello stesso presso la madre e diritto di visita del padre, di assegnare alla ricorrente la casa
coniugale di proprietà del di porre a carico del resistente un assegno di CP_1
pagina 2 di 12
mantenimento per il figlio dell'importo di euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese
straordinarie.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto
matrimonio in data 22.4.2006, in regime di separazione dei beni;
dal matrimonio, in data
25.7.2006, era nato il figlio minorenne, ;
essendo venuto meno il rapporto affettivo tra Per_1
le parti, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile e, già da un
anno, il si era allontanato dalla casa familiare;
non vi erano motivi ostativi CP_1
all'affidamento condiviso tra i coniugi del figlio minore , con collocamento Per_1
prevalente del minore presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa
coniugale.
si costituiva in giudizio, svolgeva domanda di addebito della separazione CP_1
alla moglie e di assegnazione della casa coniugale in suo favore;
chiedeva, altresì,
l'affidamento condiviso del figlio con libera frequentazione di con i genitori e Per_1
mantenimento diretto del ragazzo, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese
straordinarie.
A fondamento delle proprie richieste, parte resistente deduceva che: la crisi coniugale era
esclusivamente da ricondurre ai comportamenti della moglie che aveva tradito i doveri di
fedeltà e collaborazione imposti dal matrimonio;
il marito non aveva mai abbandonato la casa
coniugale essendosi soltanto limitato, dopo aver scoperto la relazione extra coniugale della
moglie, a recarsi a dormire presso l'abitazione della madre, posta a due edifici di distanza,
non desiderando più condividere, per ovvi motivi, il talamo nuziale con la moglie né tantomeno avere
rapporti sessuali con la predetta; il sostentamento della famiglia e tutte le spese necessarie alla
stessa erano sempre state sostenute dal il quale si era anche onerato di far fronte ai CP_1
debiti contratti dalla moglie nei periodi in cui il lavoro scarseggiava;
la aveva stretto un Pt_1
legame molto stretto con , suo dipendente;
il rapporto tra l' e la Persona_2 Per_2
si era fatto ogni giorno più intenso, lo stesso, su invito della partecipava alle Pt_1 Pt_1
feste di famiglia e agli incontri conviviali tra amici, le telefonate e gli incontri tra i due diventavano
sempre più frequenti, anche in orari non lavorativi;
nel 2018 la aveva iniziato a rifiutare Pt_1
pagina 3 di 12 di avere rapporti sessuali con il marito, motivando il diniego da stanchezza e da problemi legati al
lavoro;
in più occasioni, il sospettando un tradimento - aveva chiesto chiarimenti alla CP_1
moglie, la quale, tuttavia, aveva sempre negato la relazione, dicendo al marito che non esisteva
nulla di così compromettente, mostrandosi altresì infastidita dalle continue pressioni del marito,
secondo lei del tutto immotivate;
ad inizio 2019 il aveva riferito i propri timori alla CP_1
compagna dell' , e dato incarico a due agenzie investigative di Per_2 Persona_3
raccogliere le prove del tradimento;
aveva riferito al di aver Persona_3 CP_1
interrogato l' e di aver ricevuto da lui conferma dell'esistenza di una relazione con la Per_2
la ricorrente aveva continuato a negare la relazione ed il marito aveva scelto di Pt_1
crederle, tanto che i coniugi, nell'agosto del 2019, avevano trascorso insieme al figlio le
vacanze;
agli inizi del 2020, il aveva avuto la conferma della relazione extraconiugale con CP_1
;
essendo oramai il rapporto coniugale fortemente compromesso, entrambi i Persona_2
coniugi avevano deciso di rivolgersi a dei legali ed intrapreso le trattative dirette a stabilire le
condizioni della separazione;
la aveva continuato a negare la relazione chiedendo Pt_1
il collocamento prevalente del figlio, l'assegnazione della casa coniugale ed un importo
eccessivo per il mantenimento del figlio ed il non aveva potuto accettare tali CP_1
condizioni;
nonostante pendessero trattative tra le parti tese al raggiungimento di un accordo
di separazione consensuale, la aveva depositato presso la Procura della Repubblica Pt_1
di Latina una denuncia- querela nei confronti del er aver commesso i fatti di cui agli CP_1
artt. 612 bis e 615 bis c.p.;
nonostante ciò, il continuava ad occupars delle necessità di CP_1
, accompagnava tutti i giorni il figlio a
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