Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 20
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Testo completo
N. R.G. 5262/2020
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 5662 del R.G. dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 19.09.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c vertente
t r a
PI EL, in atti generalizzati, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrada Andria come da procura in atti e presso il cui studio elett.te domicilia;
- Attrice -
E
COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco p.t. Vincenzo Napoli, elett.te dom.to in Napoli alla via
Giuseppe Martucci n. 47 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Flajani e dell'Avv. Giovanni Flajani
Convenuto -
E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domiciliano, ope legis, in Salerno al C.so
Vittorio Emanuele, 58;
- Convenuto –
E
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in persona del Presidente legale rappresentante pro- tempore, avv. Walter Militi, corrente in Roma alla via Ennio Quirino Visconti, n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Visconti ed elettivamente domiciliato con quest'ultimo;
Interventore volontario
pagina 1 di 11
OGGETTO: risarcimento danno ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, DE PI evocava in giudizio, davanti all'intestato
Tribunale, il Ministero della Giustizia ed il Comune di Salerno per conseguire il risarcimento dei danni asseritamente occorsi alla sua persona a seguito dell'infortunio subìto il 5.12.2015 all'interno del Palazzo di giustizia di Salerno, sede di Corso Garibaldi.
In particolare, l'attrice rappresentava che “1) in data 5.12.2015, alle ore 10,00 circa, all'interno del palazzo di giustizia di Salerno, nella sede di Corso Garibaldi, l'istante scendeva le scale quando, appena imboccata la rampa che dal terzo piano conduce al secondo, scivolava riportando lesioni;
2) la caduta era determinata dalle pessime condizioni della scala ed in particolare di un gradino, estremamente usurato e sdrucciolevole per un marcato avvallamento e una maggiore rientranza rispetto agli altri;
3) il luogo della caduta era reso particolarmente insidioso anche dalla scarsa visibilità dovuta alla opacità dei vetri della finestra ivi allocata….”.
A seguito della caduta l'PI veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale San
Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno dove le veniva diagnosticata “lussazione tibio tarsica a sx con frattura bimalleolare”;
e si ricoverava in data 08.12.2015 presso l'ospedale di Oliveto Citra;
dopo l'intervento in data 11.12.2015 veniva dimessa con apparecchio gessato e terapia medica, riportando una diagnosi di
“postumi invalidanti a carattere permanente con compromissione anatomofunzionale della capacità di articolazione della caviglia sinistra”.
La responsabilità dell'accaduto, secondo parte attrice, è da attribuirsi al Comune di Salerno nonché al Ministero della giustizia “per la cattiva manutenzione delle scale del Palazzo di giustizia e per non aver posto opportunamente in sicurezza le insistenti situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica”.
Nel frattempo, l'attrice, di professione avvocato, conseguiva dalla Cassa Forense l'indennizzo di cui all'art 14, comma 1, sub a1, del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza (assistenza indennitaria) per
l'importo di euro 5.768,783 lordi (netti euro 4.615,02).
Si costituivano in giudizio sia il Comune di Salerno sia, nell'interesse del Ministero di Giustizia,
l'Avvocatura di Stato di Salerno, quest'ultima impugnando e contestando tutto quanto dedotto da parte attrice, prodotto ed eccepito, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la nullità della citazione o comunque
l'infondatezza della domanda attorea, ritenendo la pretesa attorea fondata su fatti descritti in modo gravemente generico, tanto impendendo di apprestare adeguate e puntuali difese.
In particolare, il Ministero della giustizia contestava l'esistenza del fatto;
l'esistenza del nesso eziologico tra res e danno evento nonché la sussistenza di danno-conseguenza. Con riferimento alle pagina 2 di 11
allegazioni e produzioni di parte contestava la valenza, sotto il profilo medico-legale, delle conclusioni cui si perviene (anche con specifico riferimento alla erronea valutazione degli esiti invalidanti della lussazione e del tipo di frattura asserita) e chiedeva la nomina di un consulente medico legale d'ufficio.
Diversamente il Comune di Salerno chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso del Comune di Salerno, disponendone l'estromissione immediata dal giudizio e in ogni caso rigettare ogni avversa domanda, perché infondata e sfornita di ogni idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, maggiorate ex lege.
Per effetto del pagamento dell'indennizzo, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense interveniva nel presente giudizio, con atto depositato in data 8.07.22, al fine di subentrare con diritto di surroga, fino a concorrenza dell'importo corrisposto (Euro 5.768,78 lordi), nei diritti risarcitori del danneggiato-assicurato nei confronti del terzo/i responsabile/i e, per ciò solo, nella posizione sostanziale e processuale in cui si sarebbe trovato il danneggiato se avesse agito direttamente nei confronti dei soggetti obbligati.
Instaurato regolarmente il contraddittorio nell'udienza del 12.01.2023, lo scrivente giudicante proponeva alle parti la seguente proposta conciliativa: “ad integrazione della proposta conciliativa formulata Il
Comune di Salerno verserà all'avv. PI la somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché si accollerà il pagamento della somma richiesta dalla Cassa Forense in surroga di quanto già versato all'attrice a titolo di danno patrimoniale Il Comune di Salerno riconoscerà le spese legali all'avv. Andria difensore di parte attrice nella misura già indicata nella proposta del 04.01.2022;
compensazione integrale delle spese di lite tra l'attrice ed il Comune di Salerno nei confronti del Ministero della Giustizia e della Cassa Forense”.
La controversia veniva rinviata al 10.05.2023. La Cassa Forense e parte attrice comunicavano di accettare la proposta conciliativa del Giudice, diversamente il Comune di Salerno rifiutava tale proposta conciliativa in quanto “formulata sulla scorta delle quantificazioni espresse dalla parte attrice ed in assenza di un'obiettiva valutazione espressa a riguardo da parte di un consulente del Tribunale”.
A cagione del fallimento della trattativa per la definizione bonaria della lite, si procedeva con
l'attività istruttoria, mediante escussione di un teste e CMU.
La causa veniva successivamente trattenuta a sentenza con termine per il deposito delle comparse conclusionali all'udienza del 19.09.2024.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, il teste escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, confermava integralmente i capitoli articolati da parte attrice, quale testimone oculare, poiché era in compagnia dell'PI al momento dell'evento. Confermava che nella data ed ora indicata in citazione, mentre la PI scendeva le scale del Palazzo di Giustizia, vecchia sede, Garibaldi, diretta verso l'uscita di
c.so Vittorio Emanuele, percorrendo la prima rampa di scale che dal piano terzo conduce al piano secondo pagina 3 di 11
quando, rovinava al suolo a causa di un gradino particolarmente liscio e usurato rispetto agli altri e caratterizzato da un marcato avvallamento e da una significativa rientranza;
che le strisce nere poste sui gradini erano usurate e non più idonee alla originaria funzione antisdrucciolo;
che la rampa di scale teatro dell'evento era caratterizzata da una scarsa visibilità a causa della opacità dei vetri della finestra ivi esistente;
che l'avv. PI scendeva le scale lentamente, usando il corrimano, ed indossava al momento del fatto scarpe senza tacco. Il teste riconosceva altresì il luogo della caduta quale rappresentato nella documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice.
Dalle n. 4 foto allegate al fascicolo processuale si vede in effetti il gradino liscio usurato, e caratterizzato da un marcato avvallamento, su cui cadeva l'PI.
Pertanto, l'attrice ha provato l'evento causativo dei danni patiti di cui chiede il risarcimento e la responsabilità del Comune di Salerno che va inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c.
Secondo l'orientamento maggioritario l'art. 2051 integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva elisa soltanto in caso di dimostrazione del caso fortuito da parte del custode essendo estraneo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 5662 del R.G. dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 19.09.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c vertente
t r a
PI EL, in atti generalizzati, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrada Andria come da procura in atti e presso il cui studio elett.te domicilia;
- Attrice -
E
COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco p.t. Vincenzo Napoli, elett.te dom.to in Napoli alla via
Giuseppe Martucci n. 47 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Flajani e dell'Avv. Giovanni Flajani
Convenuto -
E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domiciliano, ope legis, in Salerno al C.so
Vittorio Emanuele, 58;
- Convenuto –
E
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in persona del Presidente legale rappresentante pro- tempore, avv. Walter Militi, corrente in Roma alla via Ennio Quirino Visconti, n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Visconti ed elettivamente domiciliato con quest'ultimo;
Interventore volontario
pagina 1 di 11
OGGETTO: risarcimento danno ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, DE PI evocava in giudizio, davanti all'intestato
Tribunale, il Ministero della Giustizia ed il Comune di Salerno per conseguire il risarcimento dei danni asseritamente occorsi alla sua persona a seguito dell'infortunio subìto il 5.12.2015 all'interno del Palazzo di giustizia di Salerno, sede di Corso Garibaldi.
In particolare, l'attrice rappresentava che “1) in data 5.12.2015, alle ore 10,00 circa, all'interno del palazzo di giustizia di Salerno, nella sede di Corso Garibaldi, l'istante scendeva le scale quando, appena imboccata la rampa che dal terzo piano conduce al secondo, scivolava riportando lesioni;
2) la caduta era determinata dalle pessime condizioni della scala ed in particolare di un gradino, estremamente usurato e sdrucciolevole per un marcato avvallamento e una maggiore rientranza rispetto agli altri;
3) il luogo della caduta era reso particolarmente insidioso anche dalla scarsa visibilità dovuta alla opacità dei vetri della finestra ivi allocata….”.
A seguito della caduta l'PI veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale San
Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno dove le veniva diagnosticata “lussazione tibio tarsica a sx con frattura bimalleolare”;
e si ricoverava in data 08.12.2015 presso l'ospedale di Oliveto Citra;
dopo l'intervento in data 11.12.2015 veniva dimessa con apparecchio gessato e terapia medica, riportando una diagnosi di
“postumi invalidanti a carattere permanente con compromissione anatomofunzionale della capacità di articolazione della caviglia sinistra”.
La responsabilità dell'accaduto, secondo parte attrice, è da attribuirsi al Comune di Salerno nonché al Ministero della giustizia “per la cattiva manutenzione delle scale del Palazzo di giustizia e per non aver posto opportunamente in sicurezza le insistenti situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica”.
Nel frattempo, l'attrice, di professione avvocato, conseguiva dalla Cassa Forense l'indennizzo di cui all'art 14, comma 1, sub a1, del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza (assistenza indennitaria) per
l'importo di euro 5.768,783 lordi (netti euro 4.615,02).
Si costituivano in giudizio sia il Comune di Salerno sia, nell'interesse del Ministero di Giustizia,
l'Avvocatura di Stato di Salerno, quest'ultima impugnando e contestando tutto quanto dedotto da parte attrice, prodotto ed eccepito, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la nullità della citazione o comunque
l'infondatezza della domanda attorea, ritenendo la pretesa attorea fondata su fatti descritti in modo gravemente generico, tanto impendendo di apprestare adeguate e puntuali difese.
In particolare, il Ministero della giustizia contestava l'esistenza del fatto;
l'esistenza del nesso eziologico tra res e danno evento nonché la sussistenza di danno-conseguenza. Con riferimento alle pagina 2 di 11
allegazioni e produzioni di parte contestava la valenza, sotto il profilo medico-legale, delle conclusioni cui si perviene (anche con specifico riferimento alla erronea valutazione degli esiti invalidanti della lussazione e del tipo di frattura asserita) e chiedeva la nomina di un consulente medico legale d'ufficio.
Diversamente il Comune di Salerno chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso del Comune di Salerno, disponendone l'estromissione immediata dal giudizio e in ogni caso rigettare ogni avversa domanda, perché infondata e sfornita di ogni idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, maggiorate ex lege.
Per effetto del pagamento dell'indennizzo, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense interveniva nel presente giudizio, con atto depositato in data 8.07.22, al fine di subentrare con diritto di surroga, fino a concorrenza dell'importo corrisposto (Euro 5.768,78 lordi), nei diritti risarcitori del danneggiato-assicurato nei confronti del terzo/i responsabile/i e, per ciò solo, nella posizione sostanziale e processuale in cui si sarebbe trovato il danneggiato se avesse agito direttamente nei confronti dei soggetti obbligati.
Instaurato regolarmente il contraddittorio nell'udienza del 12.01.2023, lo scrivente giudicante proponeva alle parti la seguente proposta conciliativa: “ad integrazione della proposta conciliativa formulata Il
Comune di Salerno verserà all'avv. PI la somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché si accollerà il pagamento della somma richiesta dalla Cassa Forense in surroga di quanto già versato all'attrice a titolo di danno patrimoniale Il Comune di Salerno riconoscerà le spese legali all'avv. Andria difensore di parte attrice nella misura già indicata nella proposta del 04.01.2022;
compensazione integrale delle spese di lite tra l'attrice ed il Comune di Salerno nei confronti del Ministero della Giustizia e della Cassa Forense”.
La controversia veniva rinviata al 10.05.2023. La Cassa Forense e parte attrice comunicavano di accettare la proposta conciliativa del Giudice, diversamente il Comune di Salerno rifiutava tale proposta conciliativa in quanto “formulata sulla scorta delle quantificazioni espresse dalla parte attrice ed in assenza di un'obiettiva valutazione espressa a riguardo da parte di un consulente del Tribunale”.
A cagione del fallimento della trattativa per la definizione bonaria della lite, si procedeva con
l'attività istruttoria, mediante escussione di un teste e CMU.
La causa veniva successivamente trattenuta a sentenza con termine per il deposito delle comparse conclusionali all'udienza del 19.09.2024.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, il teste escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, confermava integralmente i capitoli articolati da parte attrice, quale testimone oculare, poiché era in compagnia dell'PI al momento dell'evento. Confermava che nella data ed ora indicata in citazione, mentre la PI scendeva le scale del Palazzo di Giustizia, vecchia sede, Garibaldi, diretta verso l'uscita di
c.so Vittorio Emanuele, percorrendo la prima rampa di scale che dal piano terzo conduce al piano secondo pagina 3 di 11
quando, rovinava al suolo a causa di un gradino particolarmente liscio e usurato rispetto agli altri e caratterizzato da un marcato avvallamento e da una significativa rientranza;
che le strisce nere poste sui gradini erano usurate e non più idonee alla originaria funzione antisdrucciolo;
che la rampa di scale teatro dell'evento era caratterizzata da una scarsa visibilità a causa della opacità dei vetri della finestra ivi esistente;
che l'avv. PI scendeva le scale lentamente, usando il corrimano, ed indossava al momento del fatto scarpe senza tacco. Il teste riconosceva altresì il luogo della caduta quale rappresentato nella documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice.
Dalle n. 4 foto allegate al fascicolo processuale si vede in effetti il gradino liscio usurato, e caratterizzato da un marcato avvallamento, su cui cadeva l'PI.
Pertanto, l'attrice ha provato l'evento causativo dei danni patiti di cui chiede il risarcimento e la responsabilità del Comune di Salerno che va inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c.
Secondo l'orientamento maggioritario l'art. 2051 integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva elisa soltanto in caso di dimostrazione del caso fortuito da parte del custode essendo estraneo
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