Trib. Venezia, sentenza 11/11/2024, n. 3983
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 10213/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente rel. dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 10213/2023 R.G. promosso da
(c.f. con l'avv. Boris Cagnin e l'avv. Elena Benvegnù, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. con l'avv. Giuseppe Mastrolorenzo, Controparte_1 C.F._2
resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: separazione personale
Conclusioni congiunte delle parti: come da istanza depositata il 21/10/2024 e confermate all'udienza del
22/10/2024
Conclusioni del P.M.: “dichiarare la separazione dei coniugi alla condizioni indicate dalle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/02/2012, trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Marcon al n. 1, parte II, Serie A, anno 2012.
Dalla loro unione nascevano i figli , il 06/03/2013, e il 26/10/2018. Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio dichiarando la sussistenza di una situazione di
intollerabilità della convivenza con il coniuge rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. I figli minori e in regime di affido Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori, avranno collocazione prevalente presso la madre in Camponogara (VE), via Roma n.
35/I, al cui indirizzo manterranno la residenza;
3. La casa coniugale, in proprietà al 50 % fra la signora e il Pt_1
signor viene assegnata alla madre, odierna ricorrente;
4. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi CP_1
i genitori i quali la eserciteranno separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla cura, educazione, istruzione, terapie sanitarie e salute dei figli saranno assunte di comune accordo fra
i genitori tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, rispettandone sensibilità ed esigenze, nonché dei mutamenti che esse subiranno negli anni;
per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore nei periodi in cui i figli rimarranno con esso;
5. Si propone il seguente calendario di affidamento, visite e tempi di frequentazione dei figli:
a) In ogni caso, i genitori potranno concordare fra di loro ulteriori tempi e modalità di frequentazione dei figli se ne ravviseranno l'opportunità, anche prendendo in considerazione eventuali richieste dei minori stessi e/o esigenze comuni. Nel caso in cui un genitore, nei giorni di sua spettanza, avesse sopravvenuti impegni di lavoro, i ricorrenti si impegnano ad avvisarsi prontamente per concordare la possibilità di sostituzione e ciò al fine di dare priorità al genitore anziché ad una baby-sitter o a parenti. In caso di malattia dei figli, ciascun genitore provvederà alle relative cure nei giorni di propria competenza, direttamente o con il supporto di una baby-sitter le cui spese saranno a suo carico. b) I figli trascorreranno metà delle festività Natalizie e Pasquali con un genitore in alternanza con l'altro e anche i ponti e le altre festività infra-annuali saranno tra di loro parimenti alternati. Gli accordi al riguardo saranno presi entro il 31 ottobre di ciascun anno. c) Con riferimento alle ferie estive, i figli minori rimarranno con il padre almeno quindici giorni consecutivi in coincidenza con il di lui periodo di ferie;
pari giorni di ferie saranno trascorsi dai figli con la madre;
rimane inteso che, durante questi periodi di ferie dei figli con ciascuno dei genitori, il regime di visite sopra pattuito resterà sospeso, salvo diverso accordo. Per esigenze organizzative, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi in anticipo, entro il 31 maggio di ogni anno, i rispettivi periodi/calendari delle vacanze, mentre le località di vacanza potranno essere comunicate anche successivamente. d) Alle
riunioni scolastiche o di altra natura concernenti i minori, potranno partecipare entrambi e comunque entrambi procureranno di informarsi reciprocamente di ogni notizia od evento significativo concernente i figli (ad esempio: stato di salute, andamento scolastico, recite, saggi, incontri di catechismo, ecc.). I coniugi si impegnano altresì a trascorrere assieme, ove possibile, il giorno del compleanno dei figli.
6. Il signor in ragione di quanto specificato in premessa, corrisponderà alla sig.ra CP_1
a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, l'importo di € 1.000,00= mensili (in ragione di € Parte_1
500,00 ciascuno), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della madre;
l'importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
7. Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50 %, spese come individuate e regolamentate nel protocollo del Tribunale di Venezia.
Per quanto riguarda le modalità con cui esprimere il consenso alle spese straordinarie non obbligatorie, si concorda che il genitore che intenda sostenere una spesa dovrà darne comunicazione preventiva all'altro per iscritto via email ed il genitore interpellato dovrà - entro dieci giorni dal ricevimento della e-mail - comunicare il suo dissenso o assenso. In caso di silenzio la spesa si intenderà assentita. Il pagamento della quota parte di spese straordinarie verrà regolato contestualmente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli relativo al mese successivo all'invio del documento comprovante la spesa da parte del genitore che l'avrà affrontata.
8. Nei periodi nei quali il padre sarà impegnato, per ragioni di servizio, in missione, il regime delle visite dovrà intendersi sospeso, e riprenderà a decorrere al ritorno dal padre dal punto in cui si era interrotto, salvo diverso accordo tra i genitori. Durante tali periodi, inoltre, Il signor corrisponderà, a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo di €