Trib. Roma, sentenza 19/11/2024, n. 832

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 19/11/2024, n. 832
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 832
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa M Ii Presidente
Dott.ssa C P Giudice
Dott.ssa S R Giudice relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. V.G. 1298/24 proposta
da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Giulio D'Ottavio
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. A C
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;

viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.11.24, depositate in data 3.11.24,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898
e successive modificazioni;

rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- i figli minori e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori. La potestà genitoriale sarà, dunque, esercitata da entrambi ed in particolare le decisioni di maggior interesse saranno assunte di comune accordo, anche tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Sulle questioni di ordinaria amministrazione, però, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente nei periodi di rispettiva custodia;
- i minori e vivranno
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