Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 316

TRIB Bari
Sentenza
28 gennaio 2025
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TRIB Bari
Sentenza
28 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 316
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 316
Data del deposito : 28 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 11594/2022 R.G. promossa da:
IA ET, rapp. e dif. dall'avv. ALESSANDRO CAZZATO;

OPPONENTE
Contro
I.N.P.S., rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;

OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/10/2023, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314-2022-
00041805-38-000 notificato in data 26 settembre 2022, concernente il pagamento della somma di euro 3.966,88 a titolo di contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale anno 2015 (Gestione Tributi previdenziali commercianti). Sul punto, il ricorrente lamentava l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva. Per quanto innanzi, agiva in giudizio per sentir: “Dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto Annullare, in tutto o in parte, l'Avviso di addebito n. 314-2022-00041805-38-000, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi esposti nel corpo del presente ricorso. Con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva l'INPS domandando il rigetto delle avverse pretese.
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorrente con l'odierna opposizione all'avviso di addebito n. 314-2022-
00041805-38-000, notificato dall'INPS in data 26.09.2022, lamenta unicamente l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive relative all'annualità 2015.
Ai fini della decisione del caso in esame, giova premettere che, trattandosi nel
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