Trib. Chieti, sentenza 27/03/2024, n. 122
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 27/03/2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
n. 855/2023;
TRA
CI SA, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Rocco
Carabba;
RICORRENTE
E
I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla via
Spezioli n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio Fantini del
23.01.2023, dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina Grappone;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.09.2023 la ricorrente impugnava il provvedimento del
25.02.2022, con il quale l'INPS aveva comunicato la sussistenza di un indebito di € 3.184,50, relativamente al periodo dall'1.3.2017 al 30.6.2017, deducendo l'irrepetibilità delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione-Naspi, attesa la conoscenza da parte dell'INPS dello svolgimento di un'attività di lavoro subordinato sin dal momento dell'assunzione e
l'intempestività dell'attività di recupero.
1
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva di dichiarare l'inesistenza del diritto dell'INPS di ottenere la restituzione dell'importo di € 3.184,50 e di condannare l'INPS al pagamento di quanto eventualmente versato e/o trattenuto nelle more del giudizio.
1.1. L'INPS, costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art.
127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La ricorrente, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta
“De Vito OC, ha presentato, in data 22/09/2016, domanda di indennità di disoccupazione
NASPI, domanda accolta dall'Istituto Previdenziale, che ha riconosciuto la prestazione con decorrenza dal 22/09/2026 per 620 giorni (doc. 1 INPS.).
Il 1° marzo 2017 la ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società Castellammare Adriatico srl (doc. 2 INPS).
Con lettera del 25.02.2022 l'INPS ha chiesto alla ricorrente di restituire la somma di €
3.184,50, corrisposta a titolo di indennità di disoccupazione NASPI dal 01.03.2017 al
30.06.2017 (doc. 3 INPS).
E' pacifico che la ricorrente la ricorrente non abbia comunicato all'INPS l'instaurazione del rapporto di lavoro con la Castellamare Adriatica srl e che abbia continuato a percepire
l'indennità di disoccupazione fino al 30/06/2017. Altrettanto pacifico è che la richiesta di restituzione dell'importo di € 3.184,50 sia dipesa proprio da tale omessa comunicazione.
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2.2. La NASPI è una indennità mensile di disoccupazione introdotta dal d.lgs. n. 22/15, avente
“la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (art. 1 decreto cit.). La prestazione spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.
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L'art. 9 del d.lgs. n. 22/15, prevede:
“1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e' sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5 .
3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del
2012, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla