Trib. Napoli, sentenza 19/11/2024, n. 4647
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Testo completo
R.g. n. 4716/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice unico
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4716 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: “azione di condanna al pagamento indennità occupazione ex art 1591 c.c. e risarcimento del danno ex art 1590 c.c.”, proposta da:
AGO. TRIN. IMMOBILIARE S.a.S. ( p.i. 04423441213), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Marrazzo e dall'avv. Enrico Maria Iossa ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli al Corso Umberto I n. 75;
ATTORE contro
COMUNE DI CALVIZZANO ( p.i. 80101670638),in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Galdiero, Paolo Giannarini e Raffaele
Agliata e con gli stessi elettivamente domiciliato in Qualiano (NA) alla Via
Campana n.246;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Nell'impugnare ogni avverso dedotto perché infondato, si CHIEDE Nominarsi CTU al fine di quantificare i danni subiti dall'attrice;
Accogliere le seguenti CONCLUSIONI: I.
Accertare e dichiarare che l'unità immobiliare per cui è causa, di esclusiva proprietà dell'attrice, è stata occupata sine titulo dal resistente Comune sino al
04.02.2020;
II. Condannare il Comune convenuto al ristoro dei danni patiti dall'attrice a cagione della illegittima occupazione dell'unità immobiliare di sua
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o al diverso parametro che sarà individuato in via equitativa o mezzo CTU;
III.
Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al ristoro dei danni patiti a cagione dell'inadempimento ex art. 1590 c.c.;
IV. Per l'effetto, condannare il Comune convenuto al pagamento della somma di Euro 17.500,00 a tale tiolo o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad un'indennità per il mancato utilizzo dei locali durante il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori da quantificarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
V.
Condannare il Comune convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario con rivalsa IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ”.
Parte convenuta con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Gli
Avvocati Paolo Giannarini Nicola Galdiero e Raffaele Agliata, procuratori del
Comune di Calvizzano, si riportano alla propria memoria di costituzione e a tutte le note ritualmente prodotte reiterando integralmente le eccezioni, deduzioni e richieste ivi contenute. Si impugna, ancora una volta, la domanda attorea e se ne chiede il rigetto stante l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza. In particolare si evidenzia, in merito alla richiesta di pagamento della indennità di occupazione, che l'Ente ha più volte messo a disposizione della società ricorrente i locali non utilizzati, a partire dall'anno 2015, come documentalmente provato, anche mediante recesso parziale, ma l'Agotrin Immobiliare Sas si è sempre opposta al rilascio insistendo poi per il pagamento dei canoni di locazione. Solo a seguito delle sentenze di rigetto del Tribunale di Napoli Nord, tutte prodotte in atti, controparte ha, con oltre cinque anni di ritardo, accettato la consegna dell'immobile e successivamente proposto il presente giudizio. In relazione, invece, ai danni ex adverso lamentati e conseguenti al rilascio dell'immobile, si evidenzia che l'istruttoria espletata non è stata in grado di acclarare la sussistenza e l'entità degli stessi, a tal proposito la perizia di parte (peraltro non giurata) debitamente impugnata da questa difesa, oltre ad essere una semplice allegazione, non ha
2 fornito alcun ausilio al giudizio in quanto completamente mancante del computo metrico, ossia di quel documento redatto dal progettista necessario per stimare il costo di esecuzione dei lavori di realizzazione di un'opera edile. La mancanza di tale documento, rientrando nell'onere della prova di controparte, non può essere assolutamente sostituita dalla nomina di un CTU anche in virtù del fatto che i locali allo stato risultano ripristinati, come dichiarato dal teste e non risultano depositate certificazioni e/o fatture attestanti i lavori svolti;
in tale ottica la carenza probatoria incide in maniera determinante sulla fondatezza della domanda di risarcimento che allo stato non è provata. Si chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 25.05.2020 la AGO.TRIN.
IMMOBILIARE S.A.S. ha dedotto di essere proprietaria dei locali siti in
Calvizzano alla via Aldo Moro n. 37, piano terra, lotto 7, identificati nel NCEU al foglio 2, p.lla 647, sub 236-237-238 ( ex 110-111-112);
di aver acquistato i detti locali in data 29.07.2002 dalla Soc. Coop. Regione Campania 265 a r.l. e di essere subentrata in relazione agli stessi nel contratto di locazione stipulato dalla venditrice con il Comune di Calvizzano;
che tale contratto di locazione era cessato alla scadenza dei secondi sei anni di vigenza, ovvero alla data del 30.06.2024, in quanto essendo conduttore una PA, in assenza di rinnovazione scritta non sarebbe stata configurabile alcuna rinnovazione tacita del contratto di locazione;
che i locali identificati ai sub 236 e 238 erano stati occupati dalla data di scadenza del contratto sino al 4.02.2020 dal Comune di Calvizzano ed assegnati a scuola materna comunale ( scala A) ed al Comando di Polizia Municipale ( scala B);
che i predetti immobili erano stati liberati solo a seguito di molteplici diffide;
che, a fronte dell'occupazione sine titulo dei locali dalla data di scadenza del contratto sino al
4.02.2020, non erano stati pagati i canoni di occupazione dal gennaio 2016;
che i danni da occupazione illegittima potevano essere quantificati in base al canone di euro 4606,28 euro annui corrisposto per l'occupazione dell'immobile adibito a
Comando di Polizia Municipale ( sub 238) ed euro 12.151,81 annui corrisposto per
l'occupazione dell'immobile adibito a Scuola Materna Comunale ( sub 236) e/o al canone di mercato riferito ad immobili aventi le stesse caratteristiche di quelli oggetto di causa;
che al momento del rilascio alla data del 4.02.2020 i locali erano
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in stato di sostanziale abbandono e degrado, con danni stimati a mezzo CTP per un valore di euro 17.500,00;
che tali danni andavano risarciti alla luce del disposto dell'art. 1590 c.c. che impone al conduttore l'obbligo di risarcire i danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della cosa;
che era stato esperito il tentativo di mediazione conclusosi con esito negativo.
Pertanto, parte ricorrente ha chiesto di: “ I. Accertare e dichiarare che l'unità immobiliare de qua di esclusiva proprietà della ricorrente è stata occupata sine titulo dal resistente Comune