Trib. Roma, sentenza 12/02/2024, n. 2515

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 12/02/2024, n. 2515
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 2515
Data del deposito : 12 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13091 del Ruolo Generale per l'anno 2021,
TRA ZA RI (C.F. [...]) elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 101 presso lo studio dell'Avv. Domenico Siracusa come da procura in atti ATTRICE E CONDOMINIO DI VIA PIETRO MARCHISIO NN. 29/71, ROMA (C.F. 97027170584), in persona del suo Amministratore pro-tempore, Pro.Gest s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, Via Silvio Benco n. 34, presso lo studio dell'Avv. Fabio Diana come da procura in atti. CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * * Si premette che la presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
* * * * * * * Con atto di citazione ritualmente notificato, ZE RI ha evocato in giudizio il Condominio di Via Pietro Marchisio nn. 29/71 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni contraria istanza, pretesa ed eccezione, sulla base di quanto qui esposto e nelle conseguenti deduzioni, nonché sugli esiti degli ulteriori approfondimenti ed accertamenti che saranno forniti dall'espletanda CTU: 1) dichiarare l'illegittima e/o la nullità e/o l'annullabilità della delibera del 'Condominio via Pietro Marchisio 29/71- 00173 Roma', adottata il 05/10/2020 nella parte concernente il secondo punto del relativo 'ordine del giorno' che vuole la 'approvazione rendiconto di gestione ordinaria 01/01/2019 – pagina 1 di 14 31/12/2019 e l'unito riparto' e del suo deliberato;
2) dichiarare l'illegittima e/o la nullità e/o l'annullabilità della delibera del 'Condominio via Pietro Marchisio 29/71- 00173 Roma', adottata il 22/10/2019 nella parte concernente il primo punto del relativo 'ordine del giorno' che vuole la 'approvazione rendiconto di gestione ordinaria 01/01/2017 – 31/12/2017 e l'unito riparto' e del suo deliberato;
3) dichiarare l'illegittima e/o la nullità e/o l'annullabilità della delibera del 'Condominio via Pietro Marchisio 29/71- 00173 Roma', adottata il 22/10/2019 nella parte concernente il secondo punto del relativo 'ordine del giorno' che vuole la 'approvazione rendiconto di gestione ordinaria 01/01/2018 – 31/12/2018 e l'unito riparto' e del suo deliberato;
4) dichiarare (Cassazione Civile 10153/2011) l'illegittima e/o la nullità e/o l'annullabilità, in quanto 'viziati', dei rendiconti condominiali degli anni 2017, 2018 e 2019 ed i relativi riparti;
5) Adottare qualsiasi ulteriore statuizione e/o condanna attinente alle domande formalizzate nel corpo del presente atto anche in mancanza di specifica conclusione. 6) Condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'odierna attrice al pagamento di spese, dei diritti e dei compensi del presente giudizio”.
Ha esposto: a) di essere proprietaria di un appartamento all'interno del Condominio di Via Pietro Marchisio n. 71 b) che l'amministrazione del Condominio sarebbe gestita dalla Pro.Gest. s.r.l. che dal 2015 ad oggi agirebbe in regime di prorogatio imperii non avendo ottenuto le dovute maggioranze per una sua riconferma;
c) che l'amministrazione condominiale utilizzerebbe un sistema informatico per la consultazione della documentazione contabile messa a disposizione dei condomini, attraverso una piattaforma web con dotazione di password, che, però, non sarebbe di facile utilizzo specie per quei condomini non dotati di particolare dimestichezza;
d) che, ciò nonostante, l'amministratore non avrebbe consentito all'attrice di avere copia in PDF della documentazione richiesta e riferita alle gestioni 2016, 2017 e 2018 e ciò avrebbe impedito alla stessa (nonché agli altri condomini) di partecipare in modo consapevole alle riunioni;
e) che dalla documentazione ricevuta in esame solo con l'introduzione del procedimento di mediazione avvenuto in data 28/10/2020 l'attrice avrebbe potuto appurare delle irregolarità nella tenuta contabile da parte dell'amministratore che risulterebbe poco chiara e non trasparente nonché omissiva con disavanzi di cassa e disallineamenti con gli estratti del conto corrente postale;
f) che per i rendiconti riferiti alle gestioni 2017 e 2018 portati in approvazione nella seduta del 22/10/2019, a fronte di un disallineamento di cassa non sarebbe stata redatta la nota informativa necessaria a spiegare ai condomini tale anomalia, g) che per il rendiconto gestione ordinaria 2019, solo a seguito di richieste dell'attrice, l'amministratore del Condominio avrebbe pubblicato sul sito dedicato il registro contabilità e gli estratti del conto corrente non allegati all'avviso di convocazione, h) che da un preliminare controllo incrociato di tale ultima documentazione l'attrice si sarebbe accorta che nel “RIEPILOGO DI CASSA 2019” sarebbe stato registrato un attivo ad inizio gestione (1/1/2019) di euro 9.526,49, mentre nell'estratto conto risulterebbero euro 12.957,75 e che a fine gestione
pagina 2 di 14
(31/12/2019) è stato registrato un attivo euro 7.209,19 quando, invece, dall'estratto conto risulterebbe un saldo contabile di euro 13.024,96, i) che, inoltre, nel registro contabilità risulterebbero mal contabilizzate alcune spese che non troverebbero corrispondenza con le evidenze del conto corrente postale e che generano confusione impedendo un'immediata verifica della correttezza contabile, l) che tali anomalie evidenziano il mancato rispetto del principio di cassa, m) che nella redazione del bilancio non sarebbe stato rispettato neanche il criterio “per competenza” come dimostrerebbe il fatto che la voce contabile riferita ali lavori del tappetino di asfalto per euro 4.400,00 viene contabilizzata nel 2019, quando il lavoro è stato compiuto a settembre 2020, m) che, inoltre, nei conti del condominio si sarebbe persa traccia degli importi del c.d. “Fondo Cassa condominiale” costituito nelle precedenti gestioni e che sarebbe stato consegnato nelle casse del Condominio dal precedente amministratore alla Pro.Gest s.r.l. in occasione del passaggio di consegne avvenuto nel 2013;
n) che, inoltre, il verbale di assemblea del 5/10/2020 non avrebbe riportato tutto quanto discusso e richiesto in assemblea e sarebbe mancante di documenti di cui il portavoce dell'attrice, nonché marito, avrebbe chiesto di allegare, o) che, quindi, i bilanci riferiti alle gestioni ordinarie 2017, 2018 e 2019, approvati con le due distinte delibere del 05/10/2020 (gestione 2019) e 22/10/2019 (gestione 2017 e 2018), sarebbero viziati per inosservanza dei principi sanciti dall'art. 1130 bis c.c. e, conseguentemente, le due delibere di approvazione sarebbero affette da radicale nullità e/o annullabilità. Si è costituito il Condominio di Via P. Marchisio nn. 29/71, Roma impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, eccepito e domandato. In primis, ha eccepito la tardività dell'impugnazione proposta al deliberato del 22 ottobre 2019, per violazione del termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c.. Ha, altresì, evidenziato che l'attrice non avrebbe né indicato né fornito prova del pregiudizio subito dalle delibere impugnate e di cui chiede tutela giudiziaria con conseguente carenza di interesse all'azione proposta. Nel merito ha, innanzitutto, contestato la censura di incompletezza della documentazione contabile che, contrariamente alle affermazioni ed allegazioni dell'attrice, risulta essere stata messa a disposizione dei condomini sia attraverso la facile consultazione della piattaforma web sia poiché allegata allo stesso avviso di convocazione. Ha confutato le censure di parte attrice di intellegibilità, esaustività e completezza richiamando le note esplicative allegate alla documentazione contabile, nonché la presenza di tutti i documenti previsti dall'art. 1130 bis c.c. tra cui il registro di contabilità dove sono state annotate tutte le spese in ordine cronologico come previsto dalla citata norma. Ha spiegato come le censure di parte attrice su presunti disallineamenti di cassa deriverebbero da una personale e distorta lettura di tutta la documentazione contabile e dal fatto che essa attrice, nel ricostruire la cassa del condominio sulla base degli estratti del conto corrente, non avrebbe tenuto conto anche delle gestioni straordinarie presenti nel Condominio e, dunque, delle diverse entrate ed
pagina 3 di 14
uscite derivanti da dette gestioni. Ha evidenziato la correttezza delle registrazioni delle spese, tenuto conto del cumulo delle operazioni effettuate per pagamenti di più fatture tutte regolarmente documentate dal Condominio convenuto mediante la produzione delle distinte di pagamento rilasciate da Poste Italiane. Ha fatto presente che in due occasioni vi era stato un doppio pagamento di fatture di cui una regolarmente rimborsata e l'altra in attesa di rimborso ma che tali operazioni emergevano correttamente nel registro contabilità. Quanto alla contabilizzazione della somma di euro 4.400,00 per il rifacimento del tappetino presente nella contabilità 2019, ha spiegato e documentato che fu proprio l'assemblea del 27/11/2019 (punto 3) a deliberare di voler imputare la spesa nel 2019 e l'amministratore si sarebbe attenuto a tale decisione per cui, materialmente, l'uscita di cassa dell'intero importo è avvenuta effettivamente nel 2020 in occasione dell'esecuzione dei lavori. Infine, quanto al c.d. “Fondo Cassa condominiale” ha sottolineato come, contrariamente alle deduzioni di controparte, la Pro. Gest srl non ha mai trovato nelle casse del Condominio la disponibilità economica di tale fondo come dimostrerebbe il verbale di passaggio di consegne dove si dava atto della presenza nelle casse condominiali della somma pari ad euro
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi