Trib. Brescia, sentenza 09/01/2025, n. 100
TRIB Brescia
Sentenza
9 gennaio 2025
Sentenza
9 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Brescia
Sentenza
9 gennaio 2025
Sentenza
9 gennaio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 15830/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT.SSA ALESSIA BUSATO GIUDICE
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15830 del ruolo generale dell'anno 2016 vertente tra
ASPM SORESINA SERVIZI S.R.L. attrice, con gli avvocati Ivo Formigaro e Alessandro LL
e
ELIANA NE AN, UN ZI, VITTORIO DR, ANGELO
DELLANOCE convenuti, con gli avvocati OL Pontecorvi, Giulia Di Piero e Giacomo Lombardi
e
PAOLO FERRARI convenuto, con gli avvocati OL Pontecorvi, Giulia Di Piero e Giacomo Lombardi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 3 ottobre 2024 e, perciò, per tutte le parti, come da fogli allegati depositati telematicamente
MOTIVAZIONE pagina 1 di 11
1. Lo svolgimento del processo.
Con distinti atti di citazione notificati a mezzo posta il 15 settembre 2016 ASPM Soresina Servizi s.r.l.
(di seguito “ASPM”) conveniva innanzi al Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'imprese, LI NE SI, RU AS, IT LD e LO EL, ex amministratori della Soresina Reti Impianti s.r.l. (di seguito “SRI”) poi incorporata per fusione in
ASPM, al fine di sentire: i) accertare la loro responsabilità ex art. 2476 co. 1 c.c. per i danni arrecati al patrimonio sociale della SRI ad effetto dell'approvazione, in qualità di consiglieri di amministrazione della società dal 6 agosto 2006 al 15 settembre 2011, delle decisioni di finanziamento, progettazione e realizzazione della tangenziale sud di Soresina (“Operazione Tangenziale”) e di un impianto di teleriscaldamento nel territorio del Comune di Soresina alimentato da una centrale di cogenerazione
(“Operazione Co-generatore”);
ii) condannare i convenuti a risarcire alla predetta società i danni derivanti dalle predette condotte, quantificati in € 2.641.627,40, oltre interessi e rivalutazione, ovvero per il diverso importo risultante all'esito della causa.
Narrava l'attrice che ASPM è una società a capitale pubblico controllata dal Comune di Soresina, operante nel settore delle public utilities che, per atto a rogito Notaio Frediani rep. n. 74873 del 27 dicembre 2013, aveva incorporato per fusione SRI, anch'essa controllata dal Comune di Soresina.
ASPM deduceva quindi che, in qualità di amministratori di SRI nel periodo intercorrente tra il 2006 ed il 2011, i convenuti avrebbero deliberato “l'assunzione di costi e impegni finanziari e contrattuali da parte della società in assenza di un'adeguata istruttoria e senza avere alcuna cognizione in merito alla fattibilità economico – finanziaria di entrambe le operazioni”, con l'effetto di costringere ASPM, nel
2014, a rettificare la propria contabilità, rimuovendo dall'attivo di bilancio i costi sostenuti dalla società relativamente all'Operazione Tangenziale, pari a complessivi € 1.972.000,00, in quanto non risultavano documentate l'utilità futura e la redditività dell'opera, e di far registrare ad ASPM, con riferimento all'Operazione Co-generatore, costi inutilmente sostenuti per € 669.627,40.
Il procedimento veniva iscritto a ruolo con il n. R.G. 15830/2016 ed assegnato alla Sezione
Specializzata per le Imprese.
Con comparsa di costituzione e risposta (con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo ex artt. 167 e 269 comma 2 c.p.c.), depositata telematicamente il 5 gennaio 2017, si costituivano in giudizio i Signori AS, LD, SI e EL, i quali, previa richiesta di differimento della prima udienza di comparizione delle parti onde consentire la chiamata dei terzi – segnatamente la compagnia assicurativa Lloyd's of London Ltd, il Comune di Soresina in persona del Sindaco pro pagina 2 di 11
tempore, nonché i sigg.ri LO GI FR, BE LL, UI PI, ON NT
OC, GI RR, ZI LA, DI AR, RC LA GH ed EN CA
(amministratori del Comune di Soresina e amministratori di ASPM nel periodo successivo alle dimissioni dei convenuti), chiedevano: i) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da ASPM per decorrenza del termine quinquennale, con conseguente declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità delle domande svolte dall'attrice;
ii) nel merito, di rigettare ogni avversa domanda ed eccezione formulata da ASPM, siccome infondata in fatto ed in diritto, dichiarando che non sussiste alcuna responsabilità ex art. 2476 comma 1 c.c., o che comunque non è provata la sussistenza di un danno derivante dalla condotta dei convenuti;
iii) in via subordinata, di accertare e dichiarare il Rappresentate Generale per l'Italia quale rappresentante degli assuntori del rischio di Lloyd's of London Ltd, tenuto a manlevare e tenere indenne i convenuti;
iv) di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente di tutti i soggetti appartenenti all'amministrazione comunale intervenuti nei processi decisionali relativi alla realizzazione della
Tangenziale Sud e ad una centrale di cogenerazione e di teleriscaldamento nel Comune di Soresina
(CR), nonché di tutti i soggetti appartenenti all'amministrazione societaria che hanno compiuto atti gestori relativamente al Progetto Tangenziale Sud e al Progetto Cogeneratore, nonché dei sindaci che hanno avallato gli atti gestori posti in essere dal CDA in relazione al Progetto Tangenziale Sud e al
Progetto Cogeneratore;
v) in ogni caso, di accertare e condannare ASPM per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.;
il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Alla prima udienza del 26 gennaio 2017 il G.I. autorizzava esclusivamente la chiamata in causa in manleva della compagnia di assicurazione dei convenuti, rinviando all'udienza del 28 settembre 2018 ed assegnando termine ai convenuti sino a 90 giorni prima dell'udienza per la notifica dell'atto di citazione del terzo;
notifica peraltro omessa dei convenuti, che avevano acquisito solo in corso di causa l'evidenza documentale della inoperatività della polizza, e quindi del fatto che i convenuti medesimi erano privi di copertura assicurativa.
Il 10 febbraio 2017 la difesa di ASPM, in considerazione dell'esito negativo della notifica dell'atto di citazione nei confronti di OL RR, anch'egli ex amministratore di SRI, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla sua vocatio in jus;
il RR si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1 febbraio 2018, svolgendo difese ed eccezioni analoghe a quelle degli altri convenuti.
pagina 3 di 11
All'udienza del 27 settembre 2018, dopo che le parti avevano depositato le proprie memorie istruttorie, il G.I. rimetteva la decisione sulle questioni preliminari e sulle istanze istruttorie al collegio;
con ordinanza di rimessione in istruttoria del 19 dicembre 2019, il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ritenendo necessario stimolare il contraddittorio tra le parti in ordine al possibile difetto di propria giurisdizione in favore del Giudice Contabile - circostanza potenzialmente idonea a definire in rito il giudizio - rimetteva la causa in fase istruttoria, fissando l'udienza del 6 febbraio 2020, poi rinviata d'ufficio al 13 febbraio 2020, per la prosecuzione del giudizio limitatamente alla questione della giurisdizione.
In udienza le parti discutevano in merito alla questione sollevata d'ufficio dal Tribunale, e, all'esito del contraddittorio, il G.I. rimetteva nuovamente le parti davanti al collegio sulla questione preliminare di giurisdizione.
Con sentenza parziale del 22 gennaio 2021 il Tribunale di Brescia affermava la propria giurisdizione, rimettendo la causa in istruttoria al fine di disporre c.t.u. volta a ricostruire l'iter decisionale delle due operazioni oggetto del procedimento, nonché ad accertare eventuali carenze nel processo di acquisizione degli elementi idonei a valutare la fattibilità tecnica ed economico-finanziaria dei due progetti oggetto di censura, e ogni altro elemento utile ai fini di valutare la diligenza dei convenuti della gestione complessiva dei predetti progetti.
Il giuramento del ctu avveniva all'udienza del 27 gennaio 2022.
La relazione peritale, anche a seguito della necessità di decidere nel contraddittorio delle parti sulla istanza di acquisire ulteriore documentazione in possesso di parte attrice, veniva depositata, dopo due proroghe dei termini concessi in sede di conferimento dell'incarico peritale, in data 25 luglio 2023.
All'udienza del 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT.SSA ALESSIA BUSATO GIUDICE
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15830 del ruolo generale dell'anno 2016 vertente tra
ASPM SORESINA SERVIZI S.R.L. attrice, con gli avvocati Ivo Formigaro e Alessandro LL
e
ELIANA NE AN, UN ZI, VITTORIO DR, ANGELO
DELLANOCE convenuti, con gli avvocati OL Pontecorvi, Giulia Di Piero e Giacomo Lombardi
e
PAOLO FERRARI convenuto, con gli avvocati OL Pontecorvi, Giulia Di Piero e Giacomo Lombardi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 3 ottobre 2024 e, perciò, per tutte le parti, come da fogli allegati depositati telematicamente
MOTIVAZIONE pagina 1 di 11
1. Lo svolgimento del processo.
Con distinti atti di citazione notificati a mezzo posta il 15 settembre 2016 ASPM Soresina Servizi s.r.l.
(di seguito “ASPM”) conveniva innanzi al Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'imprese, LI NE SI, RU AS, IT LD e LO EL, ex amministratori della Soresina Reti Impianti s.r.l. (di seguito “SRI”) poi incorporata per fusione in
ASPM, al fine di sentire: i) accertare la loro responsabilità ex art. 2476 co. 1 c.c. per i danni arrecati al patrimonio sociale della SRI ad effetto dell'approvazione, in qualità di consiglieri di amministrazione della società dal 6 agosto 2006 al 15 settembre 2011, delle decisioni di finanziamento, progettazione e realizzazione della tangenziale sud di Soresina (“Operazione Tangenziale”) e di un impianto di teleriscaldamento nel territorio del Comune di Soresina alimentato da una centrale di cogenerazione
(“Operazione Co-generatore”);
ii) condannare i convenuti a risarcire alla predetta società i danni derivanti dalle predette condotte, quantificati in € 2.641.627,40, oltre interessi e rivalutazione, ovvero per il diverso importo risultante all'esito della causa.
Narrava l'attrice che ASPM è una società a capitale pubblico controllata dal Comune di Soresina, operante nel settore delle public utilities che, per atto a rogito Notaio Frediani rep. n. 74873 del 27 dicembre 2013, aveva incorporato per fusione SRI, anch'essa controllata dal Comune di Soresina.
ASPM deduceva quindi che, in qualità di amministratori di SRI nel periodo intercorrente tra il 2006 ed il 2011, i convenuti avrebbero deliberato “l'assunzione di costi e impegni finanziari e contrattuali da parte della società in assenza di un'adeguata istruttoria e senza avere alcuna cognizione in merito alla fattibilità economico – finanziaria di entrambe le operazioni”, con l'effetto di costringere ASPM, nel
2014, a rettificare la propria contabilità, rimuovendo dall'attivo di bilancio i costi sostenuti dalla società relativamente all'Operazione Tangenziale, pari a complessivi € 1.972.000,00, in quanto non risultavano documentate l'utilità futura e la redditività dell'opera, e di far registrare ad ASPM, con riferimento all'Operazione Co-generatore, costi inutilmente sostenuti per € 669.627,40.
Il procedimento veniva iscritto a ruolo con il n. R.G. 15830/2016 ed assegnato alla Sezione
Specializzata per le Imprese.
Con comparsa di costituzione e risposta (con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo ex artt. 167 e 269 comma 2 c.p.c.), depositata telematicamente il 5 gennaio 2017, si costituivano in giudizio i Signori AS, LD, SI e EL, i quali, previa richiesta di differimento della prima udienza di comparizione delle parti onde consentire la chiamata dei terzi – segnatamente la compagnia assicurativa Lloyd's of London Ltd, il Comune di Soresina in persona del Sindaco pro pagina 2 di 11
tempore, nonché i sigg.ri LO GI FR, BE LL, UI PI, ON NT
OC, GI RR, ZI LA, DI AR, RC LA GH ed EN CA
(amministratori del Comune di Soresina e amministratori di ASPM nel periodo successivo alle dimissioni dei convenuti), chiedevano: i) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da ASPM per decorrenza del termine quinquennale, con conseguente declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità delle domande svolte dall'attrice;
ii) nel merito, di rigettare ogni avversa domanda ed eccezione formulata da ASPM, siccome infondata in fatto ed in diritto, dichiarando che non sussiste alcuna responsabilità ex art. 2476 comma 1 c.c., o che comunque non è provata la sussistenza di un danno derivante dalla condotta dei convenuti;
iii) in via subordinata, di accertare e dichiarare il Rappresentate Generale per l'Italia quale rappresentante degli assuntori del rischio di Lloyd's of London Ltd, tenuto a manlevare e tenere indenne i convenuti;
iv) di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente di tutti i soggetti appartenenti all'amministrazione comunale intervenuti nei processi decisionali relativi alla realizzazione della
Tangenziale Sud e ad una centrale di cogenerazione e di teleriscaldamento nel Comune di Soresina
(CR), nonché di tutti i soggetti appartenenti all'amministrazione societaria che hanno compiuto atti gestori relativamente al Progetto Tangenziale Sud e al Progetto Cogeneratore, nonché dei sindaci che hanno avallato gli atti gestori posti in essere dal CDA in relazione al Progetto Tangenziale Sud e al
Progetto Cogeneratore;
v) in ogni caso, di accertare e condannare ASPM per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.;
il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Alla prima udienza del 26 gennaio 2017 il G.I. autorizzava esclusivamente la chiamata in causa in manleva della compagnia di assicurazione dei convenuti, rinviando all'udienza del 28 settembre 2018 ed assegnando termine ai convenuti sino a 90 giorni prima dell'udienza per la notifica dell'atto di citazione del terzo;
notifica peraltro omessa dei convenuti, che avevano acquisito solo in corso di causa l'evidenza documentale della inoperatività della polizza, e quindi del fatto che i convenuti medesimi erano privi di copertura assicurativa.
Il 10 febbraio 2017 la difesa di ASPM, in considerazione dell'esito negativo della notifica dell'atto di citazione nei confronti di OL RR, anch'egli ex amministratore di SRI, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla sua vocatio in jus;
il RR si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1 febbraio 2018, svolgendo difese ed eccezioni analoghe a quelle degli altri convenuti.
pagina 3 di 11
All'udienza del 27 settembre 2018, dopo che le parti avevano depositato le proprie memorie istruttorie, il G.I. rimetteva la decisione sulle questioni preliminari e sulle istanze istruttorie al collegio;
con ordinanza di rimessione in istruttoria del 19 dicembre 2019, il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ritenendo necessario stimolare il contraddittorio tra le parti in ordine al possibile difetto di propria giurisdizione in favore del Giudice Contabile - circostanza potenzialmente idonea a definire in rito il giudizio - rimetteva la causa in fase istruttoria, fissando l'udienza del 6 febbraio 2020, poi rinviata d'ufficio al 13 febbraio 2020, per la prosecuzione del giudizio limitatamente alla questione della giurisdizione.
In udienza le parti discutevano in merito alla questione sollevata d'ufficio dal Tribunale, e, all'esito del contraddittorio, il G.I. rimetteva nuovamente le parti davanti al collegio sulla questione preliminare di giurisdizione.
Con sentenza parziale del 22 gennaio 2021 il Tribunale di Brescia affermava la propria giurisdizione, rimettendo la causa in istruttoria al fine di disporre c.t.u. volta a ricostruire l'iter decisionale delle due operazioni oggetto del procedimento, nonché ad accertare eventuali carenze nel processo di acquisizione degli elementi idonei a valutare la fattibilità tecnica ed economico-finanziaria dei due progetti oggetto di censura, e ogni altro elemento utile ai fini di valutare la diligenza dei convenuti della gestione complessiva dei predetti progetti.
Il giuramento del ctu avveniva all'udienza del 27 gennaio 2022.
La relazione peritale, anche a seguito della necessità di decidere nel contraddittorio delle parti sulla istanza di acquisire ulteriore documentazione in possesso di parte attrice, veniva depositata, dopo due proroghe dei termini concessi in sede di conferimento dell'incarico peritale, in data 25 luglio 2023.
All'udienza del 21
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi