Trib. Massa, sentenza 14/10/2024, n. 51
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali;
Crisi e insolvenza delle imprese)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Pellegri, Presidente del Collegio, relatore;
Dott. Elisa Pinna, Giudice;
Dott. Valentina Prudente, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 49 e 256 CCII)
Nel procedimento nr. 89-1/2023 R.G.P.U., promosso da:
IF ST (C.F. [...]), EL AL ED (C.F.
[...]) e TI ON IE (C.F. [...]) con ricorso depositato in data 14/12/2023
PARTI RICORRENTI
AVV. EMANUELE BUTTINI, AVV. MASSIMO FORTE
CONTRO
“F.LLI RO EN E EN - S.N.C.”, C.F e P. I.V.A. 00107550451, con sede legale in Fivizzano (MS);
PARTE RESISTENTE
AVV. JACOPO MARIA FERRI
E CONTRO
RO EN (C.F. [...]) e RO EN (C.F.
[...]);
PARTI RESISTENTI
AVV. JACOPO MARIA FERRI
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OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
* * * * * * * * * * * *
IL COLLEGIO
- dato atto della regolarità della notifica ad opera della cancelleria all'indirizzo pec della società convenuta risultante dal registro delle imprese, così come rilevato all'udienza del
18/01/2024;
- dato atto della regolarità della notificazione ai soci illimitatamente responsabili, SS
NA e SS AL, effettuata a cura dei ricorrenti, così come rilevato all'udienza di costituzione del contraddittorio del 19/09/2024, secondo le indicazioni impartite dal Giudice relatore all'udienza celebrata in data 18.04.2024, ossia presso le loro rispettive residenze anagrafiche aggiornate, citando la possibilità dell'assoggettamento a liquidazione giudiziale in estensione a norma dell'art. 256 CCII ed in conformità alla procedura prevista dall'art. 40
CCII;
- rilevato infatti che il socio illimitatamente responsabile di società commerciale di persone è soggetto a liquidazione giudiziale in estensione a norma dell'art. 256 CCII ed a norma dell'art. 2291 c.c. ai cui sensi “i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali”;
- ritenuto che il socio illimitatamente responsabile di società di persone, non avendo per ciò solo qualifica di imprenditore commerciale (ma potendo subire l'apertura in estensione della liquidazione giudiziale della società per il solo fatto di ricoprire la qualifica di socio illimitatamente responsabile quand'anche non imprenditore) non è tenuto ad avere un indirizzo P.E.C. iscritto nel Registro delle imprese e che pertanto la notificazione del ricorso non può essere effettuata via P.E.C e/o presso la sede legale della società bensì con le modalità e presso i luoghi normativamente previsti per le notificazioni alle persone fisiche
(nel caso, come nella specie, di soci persone fisiche);
- dato atto che all'udienza del 19/09/2024 i creditori ricorrenti insistevano per l'apertura della liquidazione giudiziale sia a carico della società convenuta sia a carico degli unici attuali soci illimitatamente responsabili, mentre nessuno compariva per la società né per i soci, nonostante la regolarità di tutte le rispettive notificazioni del ricorso;
- rilevato che, in data 25/09/2024, si costituivano i sigg.ri SS NA e SS AL, dichiarando di aver ricevuto in data 29.05.2024 la notificazione del ricorso e di costituirsi sia in proprio sia quali soci della Società convenuta;
- rilevato che, nella suddetta memoria, gli unici due attuali soci, sostanzialmente, non sollevavano alcuna eccezione in relazione alla loro qualifica di soci illimitatamente
responsabili né in relazione alla sussistenza o meno dei requisiti soggettivi e oggettivi per
l'assoggettamento della società a liquidazione giudiziale;
- ritenuto dunque che il contraddittorio sia stato costituito e sia integro;
- ritenuto che - essendosi i suddetti soci costituiti non solo in proprio ma anche quali soci della società, trattandosi di soci con responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali uno dei quali ricopre espressamente la qualifica di rappresentante legale della società come risulta dalla visura camerale aggiornata in atti – la suddetta comparsa, benché tardiva e sostanzialmente priva di eccezioni/opposizioni alle domande formulate dalle parti ricorrenti, possa essere presa in considerazione quale atto di costituzione in giudizio sia per la società sia per i soci, cosicché la sentenza possa essere notificata, alla società ed ai soci, presso l'avvocato domiciliatario indicato nella suddetta comparsa;
a scioglimento della riserva di riferire al Collegio assunta dal Giudice relatore all'esito dell'udienza monocratica celebrata il giorno 19/09/2024,
OSSERVA
Competenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, individua la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che – nel caso di debitore persona fisica esercente attività di impresa – si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (v. art. 27, comma 3, lett. a) CCII).
Nel caso di specie la società risulta avere sede legale in Fivizzano (MS), come da visura versata in atti, di talché questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo Tribunale né di trasferimenti della sede legale avvenuti meno di un anno prima del deposito del primo dei ricorsi di cui alla intestazione della presente sentenza.
Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Orbene, le ricorrenti hanno evidenziato che la società convenuta ha debiti che paiono certi, liquidi ed esigibili per Euro 39.452,00 a favore di LT OS come risulta dal decreto ingiuntivo n. 311/2019 e dalla sentenza n. 56/2022 emessi dal Giudice del Lavoro di questo
Tribunale (allegato al relativo ricorso), per Euro 25.185,17 a favore di El LY ED, come risulta dal decreto ingiuntivo n. 322/2019 e dalla sentenza n. 56/2022 emessi dal giudice del lavoro di questo Tribunale (allegato al relativo ricorso), per Euro 32.917,72 a favore di
ON UT EL, come risulta da decreto ingiuntivo n. 97/2021 emesso dal Giudice del Lavoro presso questo Tribunale, tutti muniti di formula esecutiva e notificati con atto di precetto.
Oltre a quanto sopra richiamato, si osserva che, a seguito dell'acquisizione da parte della cancelleria dei dati e dei documenti relativi al debitore mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale
e del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti, dunque esigibili e liquidi, per un importo complessivo pari a € 350.720,62 (“Totale residuo al netto dell'importo sospeso”, così come risultante da “Elenco cartelle/avvisi” proveniente da
ADER-Agenzia Delle Entrate Riscossione, depositato in data 18/12/2023 nel fascicolo telematico).
Nulla risulta dalla certificazione A.D.E. depositata in data 10.01.2024.
Dalla certificazione INPS risultano debiti per totali euro 60.708,42 a titolo di contributi e sanzioni civili.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione
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