Trib. Parma, sentenza 03/12/2024, n. 1503

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 03/12/2024, n. 1503
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 1503
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o

I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati
dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3480 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato FRIGERI SAMUELA parte attrice contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocato DE MATTEIS C.F._2
MASSIMO parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma

OGGETTO: Separazione giudiziale

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 05/06/2024
pagina 1 di 17 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 24/09/2021 chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge
[...]
, unione celebrata a Sorbolo Mezzani Parte_2
(PR) in data 14/06/2008, dalla quale in data 18/01/2007 era nato il figlio Per_1
[... ;
la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intol- lerabilità della convivenza, svolgendo domanda di addebito nei confronti del ma- rito;
chiedeva, altresì, disporsi l'affidamento super esclusivo del figlio, con collo- camento dello stesso presso di sé nella casa coniugale, da assegnarsi a suo favore, una regolamentazione della frequentazione paterna in forma protetta, con la de- terminazione in € 300,00 mensili del contributo da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie;
chiedeva, infi- ne, il riconoscimento di un assegno maritale di mantenimento a proprio favore nella misura di € 300,00 mensili rivalutabili sino al reperimento da parte sua di una stabile occupazione lavorativa.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente dava atto di una vita coniugale che da sempre era stata caratterizzata da continue violenze fisiche e psicologiche ope- rate da parte del marito nei suoi confronti, anche alla presenza del figlio minore, sfociate anche in aggressioni fisiche ai danni di quest'ultimo;
proseguiva narrando che le violenze subite dal marito l'avevano costretta a diversi ricoveri nel corso del tempo, aggravando le sue condizioni di salute, già caratterizzate da patologie per cui le era stata riconosciuta un'inabilità lavorativa nella misura del 75%;
dava quindi atto che, a fronte di tale situazione familiare, nel gennaio 2021 il Tribunale per i Minorenni di Bologna, su segnalazione della Procura minorile, aveva dispo- sto in via d'urgenza l'allontanamento del marito dalla casa familiare affidando il figlio ai Servizi Sociali, a cui era stata conferita delega per la regolamentazione dei rapporti padre-figlio;
da allora la situazione familiare era migliorata ma il ma- rito aveva cessato di versare qualunque importo per il mantenimento del figlio, continuando a contattarla telefonicamente per avanzare minacce.
Si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
aderiva alla domanda di separazione, concordando anche in ordine al collocamen-
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to prevalente del figlio presso la madre e sull'assegnazione della casa coniugale a favore di quest'ultima;
contestava, però, la domanda di addebito avanzata nei suoi confronti, chiedendo che venisse disposto l'affido condiviso del figlio minore, una regolamentazione delle visite paterne in termini ordinari, la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento del minore nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie limitato ad € 200,00 mensili.
Il resistente esponeva che, a seguito del suo allontanamento dalla casa familiare, si era trasferito in un appartamento in locazione a Brescello, tenendo da allora un at- teggiamento collaborativo volto a far fronte a tutte le esigenze della moglie e del figlio, che continuava a vedere liberamente, in accordo con la madre.
Con ordinanza del 13/04/2022, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presi- dente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza;
confer- mava, in particolare, le statuizioni di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni in ordine al regime di affido e collocamento del figlio e alla regolamentazione dei suoi rapporti con il padre, disponendo l'assegnazione della casa coniugale a favo- re della madre, un contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di
250,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente di € 200,00 mensili;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
All'udienza davanti al Giudice Istruttore tenutasi in data 20/09/2022 i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo sulle quali, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n. 1087/2022.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie e istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante l'audizione di testimoni e con l'acquisizione di relazioni periodiche da parte dei Servizi Sociali.
All'udienza del 5/06/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quin- di, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 29/11/2024.
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§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi Parte_3
e sono già separati
[...] Controparte_1
per effetto della sentenza parziale di questo Tribunale n. 1087/2022, pubblicata il
22/09/2022, passata in giudicato.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata e deve pertanto es- sere accolta.
Le risultanze agli atti attestano come il si sia reso responsabile di CP_1
gravi episodi di violenza ai danni della moglie nel corso della vita coniugale, an- che alla presenza del figlio minore, venendo condannato per tali condotte alla pe- na di anni tre di reclusione in primo grado (doc. 9 di parte ricorrente), all'esito di giudizio abbreviato, con una pena integralmente confermata in grado di appello
(doc. 14 di parte ricorrente).
Sebbene la sentenza penale non definitiva non ponga vincoli in ordine agli accer- tamenti demandati al giudice civile (essendo una portata vincolante riservata dall'art. 654 c.p.p. alla sola sentenza penale definitiva di condanna o di assoluzio- ne, che nel caso di specie non risulta essere intervenuta), gli elementi utilizzati dal giudice penale ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, pun- tualmente riportati nella pronuncia di primo grado sopra richiamata, ben possono essere utilizzati anche nel presente giudizio, quali prove atipiche (ex multis cfr.
Cass. n. 20335/2004), ai fini di una pronuncia di addebito della separazione nei confronti del medesimo soggetto.
In questa prospettiva, occorre rilevare come il riscontro operato da parte del giu- dice penale di un “regime di vita umiliante e mortificante, connotato da violenze verbali e fisiche” a cui la moglie è stata sottoposta da parte del marito nel corso della vita coniugale si fonda – tra l'altro – su di una pluralità di certificati medici, in parte depositati anche agli atti del presente giudizio (doc. 8 di parte ricorrente), che attestano numerosi accessi al Pronto Soccorso da parte della ricorrente tra il
2010 e il 2020 per traumi contusivi, verosimilmente riconducibili alle aggressioni
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subite da parte del marito (si veda la ricostruzione operata a pag.

3-4 della senten- za di primo grado del GIP di Parma).
La suddetta ricostruzione trova riscontro, nel presente giudizio, nelle dichiarazioni rese in sede testimoniale da , operatrice del Centro Antiviolenza di Testimone_1
Sorbolo, e da , assistente sociale dei Servizi Sociali del Comune di Testimone_2
Sorbolo (cfr il verbale dell'udienza del 31/10/2023).
Entrambi le testi, in particolare, hanno confermato i racconti ricevuti dalla ricor- rente nel tempo in ordine ai maltrattamenti subiti dal marito, evidenziando una condotta dalla stessa tenuta - da quando nel 2020 ha deciso di rivolgersi al Centro
Antiviolenza per denunciare la situazione in cui si trovava - che si pone in termini coerenti con le allegazioni di violenze poste in questa sede a fondamento della sua domanda di addebito, tanto da aver portato nel gennaio 2021 ad un provvedimento
d'urgenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna di allontanamento del marito dalla casa familiare (doc 3 di parte ricorrente).
La teste in particolare, non solo ha dato atto di aver visto direttamente dei Tes_2
lividi sul corpo della che la stessa riconduceva ad una aggres- Parte_1 sione subita dal marito (“mi ricordo che in una occasione mi ha mostrato dei livi- di sugli stinchi che riferiva ad una aggressione subita la sera prima dal marito”) ma ha anche evidenziato come gli addebiti di violenze siano stati in parte ricono- sciuti dal resistente, quantomeno con riferimento alle violenze verbali (“Posso di- re che nel corso del percorso il sig. ha sempre negato tutte le aggres- CP_1
sioni;
ha confermato le violenze verbali ai danni della moglie ed ha parlato di aggressioni fisiche reciproche”
) e, soprattutto, ha dato conto di come le violenze ai danni della madre le siano state riportate anche dal figlio minore delle parti,
, che in più occasione ha assistito a tali episodi (“anche ha Per_2 Per_2
confermato queste circostanze da quando ne ha memoria. Io ho incontrato
[...]
innumerevoli volte in colloqui di monitoraggio e di ascolto con il consenso Per_3
di entrambi i genitori;
ho partecipato anche al
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