Trib. Urbino, ordinanza 11/02/2025

TRIB Urbino
Ordinanza
11 febbraio 2025
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TRIB Urbino
Ordinanza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Urbino, ordinanza 11/02/2025
Giurisdizione : Trib. Urbino
Numero :
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

N. 546/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
Dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE EST.
Dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nella causa di reclamo iscritta al numero 546 del Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024 e vertente
TRA
739 SG SPA, nonché per VEICOLO DI SISTEMA SRL, rappresentate e difese dell'Avv. Giampaolo Pecci;

-Ricorrenti-
E
TOWER S.A.S. DI UC ST & C., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Balzano;

-Resistente-
E
MONEY BOX REAL ESTATE S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola De Curtis;

-Resistente Contumace-
OGGETTO: Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 15 gennaio 2025;
PREMESSO CHE
Con atto depositato in data 1° novembre 2024, la 739 SG S.p.a., nonché Veicolo di Sistema S.r.l. (e per essa, quale mandataria, la società Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti – I.G.R.C. S.p.a.), adivano l'intestato Tribunale domandando, ex art. 669 terdecies c.p.c., di accogliere “il presente reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa nel procedimento esecutivo RG. n. 35/2022 dal Tribunale di Urbino (Dott. Francesco Paolo
Grippa), in seguito ad opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dalla Tower S.a.s., comunicata a questa parte processuale in data
17.10.2024, revocandola e, conseguentemente - espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione -
Voglia annullare l'ordinanza qui reclamata, con conseguente prosecuzione del processo esecutivo immobiliare RG n. 35/2022.
Con vittoria delle spese di lite, oltre spese forfetarie 15%, IVA e CPA come per legge”.
1
Letto il ricorso e ritenuta la necessità di sollevare il contraddittorio tra le parti, con decreto del 6 novembre
2024 il Giudice Relatore, delegato dal Presidente, disponeva la notifica dell'atto alle parti opposte e fissava udienza al 15 gennaio 2025 disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Costituitasi regolarmente la sola Tower S.a.s. di CI ER & C., la stessa domandava: “

1. preliminarmente,

RIGETTARE il reclamo proposto, in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi illustrati in narrativa e confermare
l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione N. 35/2022 R.G.Es. Imm.; 2. per l'effetto, ACCOGLIERE l'opposizione di terzo proposta dalla “Tower S.a.s. di CI ER & C.” e DICHIARARE l'estinzione della procedura esecutiva N.
35/2022 e del pignoramento immobiliare alla base con cancellazione di ogni gravame posto sui beni oggetto del presente giudizio.


3. CONDANNARE parte reclamante al pagamento delle spese e del compenso di lite, oltre spese generali al 15%, IVA e

CPA sia della fase cautelare, sia della presente fase di merito, con attribuzione al sottoscritto procuratore quali anticipatario
OSSERVA
La vicenda in esame prende le mosse dal provvedimento emesso dal G.E. in seno alla procedura esecutiva n.
35/2022 R.G. Es. Imm. a seguito di opposizione di terzo promossa ex art. 619 c.p.c. dalla società Tower S.a.s. di CI ER & C.; provvedimento con il quale il predetto giudice, accogliendo l'istanza della ricorrente, sospendeva il procedimento esecutivo nei confronti della Money Box Real Estate S.r.l., debitrice esecutata.
In seno alla predetta procedura esecutiva, in particolare, la Tower s.a.s.,
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