Trib. Lodi, sentenza 12/12/2024, n. 818
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Testo completo
N. R.G. 1390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA (art. 473-bis.49 c.p.c.) nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1390/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MAINENTI LUCA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
Controparte_1 resistente contumace e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta –
Conclusioni di parte ricorrente
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
26.02.1962 e nata a [...] il [...] Controparte_1
2)autorizzare i coniugi a vivere separasti e nel reciproco rispetto
3) La dimora coniugale ubicata nel Comun e di Lodi in Via Defendente n. 30, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene lasciata nella disponibilità alla moglie e il marito porterà via le sue cose e gli effetti personali.
4)I coniugi sono entrambi autosufficienti e pertanto nessun contributo di mantenimento sarà posto a carico dell'una e dell'altro .
Si chiede All'ill.mo Tribunale di Lodi, che decorso il termine previsto dall'art. 3 legge 1.12.1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile dai coniugi e Parte_1
presso la casa Comunale di Lodi in data 06.09.2003, mandando la Cancelleria Controparte_1 per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile del Comun e di Lodi alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 1) Confermare la disponibilità del marito a lasciare la disponibilità della ex dimora coniugale ubicata in Lodi in Via Defendente n. 30 unitamente ai mobili arredi e pertinenze alla signora
Controparte_1
2) Nessun assegno divorzile andrà posto a carico dell'una e dell'altro coniuge
3) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA (art. 473-bis.49 c.p.c.) nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1390/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MAINENTI LUCA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
Controparte_1 resistente contumace e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta –
Conclusioni di parte ricorrente
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
26.02.1962 e nata a [...] il [...] Controparte_1
2)autorizzare i coniugi a vivere separasti e nel reciproco rispetto
3) La dimora coniugale ubicata nel Comun e di Lodi in Via Defendente n. 30, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene lasciata nella disponibilità alla moglie e il marito porterà via le sue cose e gli effetti personali.
4)I coniugi sono entrambi autosufficienti e pertanto nessun contributo di mantenimento sarà posto a carico dell'una e dell'altro .
Si chiede All'ill.mo Tribunale di Lodi, che decorso il termine previsto dall'art. 3 legge 1.12.1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile dai coniugi e Parte_1
presso la casa Comunale di Lodi in data 06.09.2003, mandando la Cancelleria Controparte_1 per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile del Comun e di Lodi alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 1) Confermare la disponibilità del marito a lasciare la disponibilità della ex dimora coniugale ubicata in Lodi in Via Defendente n. 30 unitamente ai mobili arredi e pertinenze alla signora
Controparte_1
2) Nessun assegno divorzile andrà posto a carico dell'una e dell'altro coniuge
3) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E
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