Trib. Roma, sentenza 25/09/2024, n. 14561
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale Civile di Roma, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe DI SALVO PRESIDENTE
Dott. Maurizio MANZI GIUDICE
Dott.ssa Cristina PIGOZZO GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 36769 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e promossa da
CA LA, (c.f.: [...]), elettivamente domiciliato in
Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Elena Stella
Richter, che lo rappresenta e difende insieme agli avv.ti Prof. Dionigi Scano e
Daniel Porcu, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE nei confronti di
VINALCOOL S.R.L. (c.f./p.iva 00136340924), in persona dell'Amministratore
Unico e legale rappresentante pro-tempore Sig.ra SC CA, elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9, presso lo studio dell'avv. Prof. Ulisse Corea, che la rappresentata e difende in virtù di mandato conferito in corso di causa
CONVENUTA
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OGGETTO: impugnazione di deliberazione assembleare
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
-in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi descritti nell'espositiva che precede, la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e comunque l'inefficacia delle deliberazioni assunte dall'assemblea della AL srl tenutasi in data
4.3.2019;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare la validità ed efficacia della dichiarazione di sottoscrizione del socio OL CA effettuata con comunicazione in data
19.3.2019, relativamente all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea della AL srl in data 4.3.2019, nonché la validità ed efficacia del successivo versamento del 25% della quota di capitale di sua competenza dal medesimo eseguito in data 29.3.2019 e, per l'effetto, dichiarare inefficace la sottoscrizione della quota di aumento di capitale sociale spettante al socio
OL CA effettuata, sotto condizione risolutiva, dagli altri soci AM
CA, TA GE e SC CA;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito preliminarmente e pregiudizialmente
Dichiararsi inammissibile dell'atto di citazione e delle domande attoree per le ragioni tutte dedotte ed eccepite nella presente Comparsa. nel merito
Rigettarsi tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti motivi e le ragioni dedotti in Comparsa. Vittoria di spese, competenze ed onorari, ai sensi dei DD.MM. n. 55/2014 e n. 37/2018.”
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POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione, ritualmente notificato, CA OL, richiamato l'ampio contenzioso sorto tra le parti anche per l'estrinsecazione del diritto di accesso ex art. 2476 II c.c. ed il trasferimento emulativo della sede sociale in Roma tanto della società holding (VINALCOOL S.R.L), tanto della controllata PAF
(costituente la parte preponderante del patrimonio della prima) conveniva in giudizio, la VINALCOOL S.R.L, onde sentir dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera del 4.3.2019 con la quale era stato approvato
l'aumento di capitale, o, in via subordinata, far accertare la validità ed efficacia della dichiarazione di sottoscrizione effettuata dall'attore in data 19.3.2019 e del successivo versamento del 25% del capitale, puntualmente eseguito in data
29.3.2019.
Invero, con pec in data 28.3.2019, AL srl indicava all'attore il codice iban del C/C bancario della società, senza precisare l'importo da versare (doc. 22). Il socio OL CA provvedeva, quindi, ad accreditare immediatamente (in data
29.3.2019), sul predetto conto bancario della società, la somma di € 14.220,50
(pari al 25% della quota di capitale oggetto di sottoscrizione), per il momento tralasciando di ricorrere alla compensazione legale con le spese di lite nelle more maturate, per parte del debito derivante dalla sottoscrizione (doc. 23).
Infatti, in data 4.3.2019, l'assemblea dei soci aveva deliberato di ridurre la perdita da € 735.856,77 ad € 701.022,77 mediante utilizzo di riserve legali ed azzeramento del capitale, nonché la ricostituzione del capitale sociale sino ad €
711.022,77 al fine di azzerare la perdita residua, così determinando il nuovo capitale sociale ad euro 10.000,00.
In data 17.4.2019, l'amministratrice della AL srl inviava una comunicazione al socio OL CA con cui informava lo stesso della presunta perdita della qualità di socio per non aver asseritamente versato integralmente il deliberato aumento del capitale sociale nel termine assegnatogli (doc. 24).
Nelle more, parte attrice accertava tramite consultazione dei Registri
Immobiliari che PAA srl, amministrata dal 1988 da AM CA e nella titolarità per il 90% delle sue quote della AL srl, aveva promesso in vendita a favore di SC CA, figlia di AM CA e amministratrice
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della AL srl, in assoluto conflitto di interessi, un contratto preliminare di compra-vendita in forza del quale la PAA srl aveva corrisposto a SC
CA la somma di €1.000.000,00 a titolo di caparra confirmatoria per il futuro acquisto di alcuni terreni agricoli di infimo valore (doc. 27).
In particolare, l'attore lamentava:
-vizio di convocazione tanto dell'assemblea del 25.2.2019 che di quella del
4.3.2019 (che era la prosecuzione della precedente), perché non erano stati rispettati i termini perentori indicati dall'art. 11 dello Statuto che dispone che
“L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea”.
Infatti, l'avviso di convocazione era stato ricevuto in data 20.2.2019, vale a dire solo 5 giorni prima rispetto all'assemblea del 25.2.2019, e non 8 giorni prima come invece previsto. Tale errore si era riflesso anche sulla successiva adunanza del 4.3.2019, che era una mera prosecuzione della precedente: ad ogni buon conto, anche l'avviso per questa ultima non aveva rispettato il termine necessario;
- invalidità della delibera perché fondata su una situazione patrimoniale redatta in violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza. Specificatamente,
l'aumento di capitale era stato approvato sulla base di una situazione patrimoniale che non rispettava i criteri di cui all'art. 2482-bis, comma 2, c.c. che secondo costante giurisprudenza deve essere redatta come un bilancio infrannuale (c.d. bilancio straordinario). Infatti non era stata presentata la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, indispensabile invece per i) comprendere le cause che avevano determinato la perdita e ii) prevedere l'evoluzione della gestione societaria. Inoltre, tale relazione era palesemente non veritiera. In primo luogo, da un semplice raffronto tra l'ultimo bilancio sociale approvato dall'assemblea (relativo al 2017) e la predetta situazione patrimoniale al 30.11.2018, risulta che la società (al
31.12.2017) avesse immobilizzazioni (materiali ed immateriali) per complessivi
€ 419.195,00 e un attivo circolante di complessivi € 4.046.718,00.
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Nella situazione patrimoniale al 30.11.2018 (presentata all'assemblea del
4.3.2019), invece, le immobilizzazioni risultano essere pari ad € 3.497.363,00, mentre l'attivo circolante risulta pari ad € 807.305,00, senza che tali variazioni possano essere giustificabili per il compimento di atti di alcun genere, stante
l'assoluta inattività della società.
Pertanto, le variazioni riscontrate erano da imputarsi a modifiche dei criteri di appostazione di bilancio in violazione del principio di continuità, oltre che del principio di chiarezza.
Inoltre, il credito vantato dalla società nei confronti dell'ex amministratore
AM CA per l'importo di € 388.582,69 non risulta più presente nella situazione patrimoniale al 30.11.2018 presentata in sede di assemblea.
Pur a fronte del rifiuto dell'accesso agli atti contabili anche relativi alla situazione patrimoniale, parte attrice ne proclamava la non veridicità in quanto, ad esempio, risultava omessa la contabilizzazione di una rilevante sopravvenienza attiva, originata dal perfezionamento (avvenuto con il pagamento dell'ultima rata) della definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione. In adesione quindi alla definizione agevolata dei ruoli, la AL aveva conseguito un risparmio pari ad euro 503.950,40;
sempre per aver usufruito di un'altra procedura di adesione, aveva anche ottenuto una decurtazione da quanto dovuto all'erario per un ammontare pari ad euro 999,19.
Nel bilancio della AL srl, relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2017 (doc.
31), veniva dato atto di detta adesione, nella sezione “Bilancio micro altre informazioni”, l'allora liquidatore specificava che: “…Nel corso dell'esercizio si
è provveduto ad aderire al beneficio fiscale introdotto lo scorso anno con
l'articolo 6 del Dl 193/2016, convertito con modificazioni nella legge 225/2016, che ha riconosciuto la possibilità per i contribuenti di optare, previa apposita domanda, della definizione age-volata dei carichi affidati all'Agenzia della
Riscossione e notificati dal 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. A tal fine si è dovuto contabilizzare alcune voci inerenti cartelle esattoriali di anni precedenti non adeguatamente iscritte a bilancio. Aderendo alla cd. sanatoria
Equitalia, la società ha potuto ottenere un forte sconto sul debito con
l'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora e pagando solo il tributo, gli interessi affidati all'agente della riscossione e l'aggio, spese per notifica
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delle cartelle ed even-tuali procedure esecutive. La società ha optato per il pagamento rateale della defini-zione agevolata, con ultima rata scadente nel settembre 2018;
a tale riguardo ricordo che tale definizione agevolata si perfezionerà solo ed esclusivamente con il
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