Trib. Pavia, sentenza 05/12/2024, n. 1604
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Testo completo
N.R.G. 1159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1159/2024, promossa da
CONDOMINIO LA OL (C.F: 83000620183), in persona dell'amministratorep.t., rappresentato e difeso dall'Avv. VALERIA BALLANZINO del Foro di Pavia;
RICORRENTE nei confronti di
NO AV GE (C.F: [...]);
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Spese condominiali.
Conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile ed opportuna declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) Accertarsi e dichiararsi in capo ad GE NO AV, C.F.:
[...], nato a [...] il [...] la qualità di erede di RG OR C.F.:
[...]nato a [...] il [...] e deceduto in Mede il 20/04/2021. 2)
Conseguentemente dichiararsi che RG RU DE è titolare al 100% della proprietà dell'immobile meglio identificato al Catasto Urbano del Comune di MO al fg.48 mapp. 2092 sub 24 Cat. A/3;
Cl. 3 Consistenza vani 4 Rendita euro 268,56. 3) Ordinarsi al Conservatore dei registri immobiliari competente la trascrizione della sentenza con esonero da responsabilità. 4) Per
l'effetto di quanto sopra condannarsi RG RU DE a pagare al Condominio La CC la somma di euro 7.410,47 calcolate al 15/03/2024 derivanti dall'approvazione del consuntivo
2022/2023 e preventivo 2023/2024 avvenuta nell'assemblea del 25/10/2023 non opposta dal resistente nei termini di legge oltre alle altre ulteriori spese condominiali che nel frattempo andranno a scadere. 5) Condannarsi altresì il sig. RG NO DE a rifondere al Condominio
La CC la somma di euro 1.515,29 (vd. doc. 11) liquidati dall'Ill.mo sig. Giudice della Curatela al curatore dell'eredità giacente e pagati dal Condominio La CC al medesimo, nonché la somma di euro 1.315,11 (vd. Doc. 12) a titolo di spese legali versate dal ricorrente al proprio difensore sempre nell'abito della curatela dell'eredità giacente. 6) Condannarsi infine il sig. RG NO DE al pagamento al Condomino La lucciola delle competenze e spese del presente giudizio, comprese le spese e competenze di mediazione sostenute, come da nota allegata, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso semplificato ex art. 281-decies c.p.c. del 21.03.2024, il Condominio “La CC” di
Via Marianini n. 26 MO (PV), in persona dell'amministratore pro-tempore, ha adito l'intestato
Tribunale al fine di sentire condannare RU DE RG, in qualità di erede del padre,
RG OR, deceduto in Mede (PV) in data 20.04.2021, al pagamento della somma di €
7.410,47 a titolo di oneri condominiali insoluti (calcolati al 15.03.2024) e di quelli a scadere come dai bilanci consuntivo es. 2022/2023 e preventivo es. 2023/2024, approvati dall'assemblea con delibera del 25.10.2023 (mai impugnata), nonché al rimborso delle spese anticipate dal Condominio istante per l'apertura della procedura di eredità giacente del de cuius innanzi al Tribunale di Pavia.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto non si è costituito in giudizio e alla prima udienza del 05.06.2024 è stato dichiarato contumace.
Disposta la mediazione obbligatoria ai fini della procedibilità della domanda, chiusa con esito negativo per mancata adesione della parte invitata, la causa – documentalmente istruita e matura per la decisione - è giunta all'udienza del 05.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. La domanda di accertamento della qualità di erede puro e semplice del de cuius - condomino non in regola con i pagamenti delle spese in relazione al bene caduto in successione - è logicamente
e giuridicamente preliminare alla domanda di condanna dell'erede al pagamento dei contributi condominiali vantati dal Condominio, atteso che l'accettazione dell'eredità è condizione imprescindibile perché si possa rispondere dei debiti ereditari, e pertanto va esaminata prioritariamente.
La domanda è fondata per le ragioni e nei termini che seguono.
1.1 Come è noto, l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale (cfr.
Cass. n. 10729/2009), ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (cfr. Cass. n. 6479/2002;
Cass. n. 2849/1992). 1.2 Nel nostro ordinamento, in linea generale, l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione da parte del chiamato all'eredità (art. 459 c.c.), che può essere:
- espressa: quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma il titolo di erede (art. 475, comma 1 c.c.);
- tacita: quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede (art. 476 c.c.);
- ope legis: i. quando il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari e non compie
l'inventario entro il termine previsto dalla legge (art. 485, commi 2 e 3 c.c.);
ii. quando il chiamato all'eredità sottrae o nasconde i beni spettanti all'eredità stessa (art. 527 c.c.);
iii. in caso di acquisto dell'eredità da parte dello Stato in mancanza di altri successibili (art. 586
c.c.).
1.2.1 Per quanto interessa evidenziare, la prima ipotesi di accettazione espressa dell'eredità, nel riferirsi all'atto pubblico o alla scrittura privata, pone un requisito di forma ad substantiam, sotto pena di nullità. Perciò una dichiarazione di accettazione dell'eredità o una assunzione del titolo di erede non effettuate in forma di atto pubblico o di scrittura privata, ancorché in forma esplicita e solenne (come ad es.: oralmente in presenza di testimoni), non configura un'ipotesi di accettazione espressa, ma, al più, può rilevare, se ne ricorrono gli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1159/2024, promossa da
CONDOMINIO LA OL (C.F: 83000620183), in persona dell'amministratorep.t., rappresentato e difeso dall'Avv. VALERIA BALLANZINO del Foro di Pavia;
RICORRENTE nei confronti di
NO AV GE (C.F: [...]);
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Spese condominiali.
Conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile ed opportuna declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) Accertarsi e dichiararsi in capo ad GE NO AV, C.F.:
[...], nato a [...] il [...] la qualità di erede di RG OR C.F.:
[...]nato a [...] il [...] e deceduto in Mede il 20/04/2021. 2)
Conseguentemente dichiararsi che RG RU DE è titolare al 100% della proprietà dell'immobile meglio identificato al Catasto Urbano del Comune di MO al fg.48 mapp. 2092 sub 24 Cat. A/3;
Cl. 3 Consistenza vani 4 Rendita euro 268,56. 3) Ordinarsi al Conservatore dei registri immobiliari competente la trascrizione della sentenza con esonero da responsabilità. 4) Per
l'effetto di quanto sopra condannarsi RG RU DE a pagare al Condominio La CC la somma di euro 7.410,47 calcolate al 15/03/2024 derivanti dall'approvazione del consuntivo
2022/2023 e preventivo 2023/2024 avvenuta nell'assemblea del 25/10/2023 non opposta dal resistente nei termini di legge oltre alle altre ulteriori spese condominiali che nel frattempo andranno a scadere. 5) Condannarsi altresì il sig. RG NO DE a rifondere al Condominio
La CC la somma di euro 1.515,29 (vd. doc. 11) liquidati dall'Ill.mo sig. Giudice della Curatela al curatore dell'eredità giacente e pagati dal Condominio La CC al medesimo, nonché la somma di euro 1.315,11 (vd. Doc. 12) a titolo di spese legali versate dal ricorrente al proprio difensore sempre nell'abito della curatela dell'eredità giacente. 6) Condannarsi infine il sig. RG NO DE al pagamento al Condomino La lucciola delle competenze e spese del presente giudizio, comprese le spese e competenze di mediazione sostenute, come da nota allegata, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso semplificato ex art. 281-decies c.p.c. del 21.03.2024, il Condominio “La CC” di
Via Marianini n. 26 MO (PV), in persona dell'amministratore pro-tempore, ha adito l'intestato
Tribunale al fine di sentire condannare RU DE RG, in qualità di erede del padre,
RG OR, deceduto in Mede (PV) in data 20.04.2021, al pagamento della somma di €
7.410,47 a titolo di oneri condominiali insoluti (calcolati al 15.03.2024) e di quelli a scadere come dai bilanci consuntivo es. 2022/2023 e preventivo es. 2023/2024, approvati dall'assemblea con delibera del 25.10.2023 (mai impugnata), nonché al rimborso delle spese anticipate dal Condominio istante per l'apertura della procedura di eredità giacente del de cuius innanzi al Tribunale di Pavia.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto non si è costituito in giudizio e alla prima udienza del 05.06.2024 è stato dichiarato contumace.
Disposta la mediazione obbligatoria ai fini della procedibilità della domanda, chiusa con esito negativo per mancata adesione della parte invitata, la causa – documentalmente istruita e matura per la decisione - è giunta all'udienza del 05.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. La domanda di accertamento della qualità di erede puro e semplice del de cuius - condomino non in regola con i pagamenti delle spese in relazione al bene caduto in successione - è logicamente
e giuridicamente preliminare alla domanda di condanna dell'erede al pagamento dei contributi condominiali vantati dal Condominio, atteso che l'accettazione dell'eredità è condizione imprescindibile perché si possa rispondere dei debiti ereditari, e pertanto va esaminata prioritariamente.
La domanda è fondata per le ragioni e nei termini che seguono.
1.1 Come è noto, l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale (cfr.
Cass. n. 10729/2009), ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (cfr. Cass. n. 6479/2002;
Cass. n. 2849/1992). 1.2 Nel nostro ordinamento, in linea generale, l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione da parte del chiamato all'eredità (art. 459 c.c.), che può essere:
- espressa: quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma il titolo di erede (art. 475, comma 1 c.c.);
- tacita: quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede (art. 476 c.c.);
- ope legis: i. quando il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari e non compie
l'inventario entro il termine previsto dalla legge (art. 485, commi 2 e 3 c.c.);
ii. quando il chiamato all'eredità sottrae o nasconde i beni spettanti all'eredità stessa (art. 527 c.c.);
iii. in caso di acquisto dell'eredità da parte dello Stato in mancanza di altri successibili (art. 586
c.c.).
1.2.1 Per quanto interessa evidenziare, la prima ipotesi di accettazione espressa dell'eredità, nel riferirsi all'atto pubblico o alla scrittura privata, pone un requisito di forma ad substantiam, sotto pena di nullità. Perciò una dichiarazione di accettazione dell'eredità o una assunzione del titolo di erede non effettuate in forma di atto pubblico o di scrittura privata, ancorché in forma esplicita e solenne (come ad es.: oralmente in presenza di testimoni), non configura un'ipotesi di accettazione espressa, ma, al più, può rilevare, se ne ricorrono gli
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