Trib. Lecce, sentenza 15/03/2024, n. 1032
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Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n.7679/2018 del ruolo generale
contenzioso civile, avente per oggetto “risarcimento danni", discussa
e decisa all'udienza del 15.03.2024, proposta
da
CI GI SS e CE IA, rappresentati e difesi dall'Avv.to TO Vincenzo Coluccia, mandato in atti;
-attori-
contro
ID TO e ID OR, rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Cristina Lombardo e Cristina ID, mandato in atti;
-convenuti-
nonché Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Sandra Cesari, mandato in atti;
-convenuta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.07.2018 CI GI SS e CE
IA convenivano in giudizio Allianz Ass.ni nonché ID TO e
ID OR, nelle rispettive qualità di Impresa Assicuratrice, proprietario e conducente del motociclo KTM 125 tg. DL599980, per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro accaduto il 02.09.2016 in Martano (LE), alla via F.lli Cervi;
per l'effetto, chiedevano al Tribunale di condannare i predetti convenuti al ristoro integrale dei danni patiti nell'occorso, detratti gli importi liquidati nella percentuale del 50% da AT Ass.ni per il danno al mezzo e da Allianz s.p.a. per il danno da lesioni.
Gli attori esponevano che: in data 02.09.2016 alle ore 23,00 circa,
CE IA, alla guida del veicolo RI 50 tg. X488HW, procedeva regolarmente all'interno della propria corsia di marcia su via F.lli Cervi in Martano, con direzione verso la sede del Distretto
Sanitario;
ID OR, conducente del motociclo KTM 125 tg.
DL599980, proveniente dal senso opposto di marcia, invadeva la corsia sulla quale si trovava CE IA, andando ad impattare contro la parte laterale sinistra della moto;
in conseguenza di ciò
CE IA cadeva riportando importanti lesioni personali, per le quali veniva trasportato dai sanitari del servizio 118 presso il nosocomio di Lecce;
i sanitari diagnosticavano: “Trauma mano sx con fratt. scomposta base IV° MTC e pluriframmentaria esposta F1 II dito mano sx e lacerazione T.E. III° dito e ferite L-C III° e IV° dito ver.
palmare e dorsale".
Gli attori quantificavano: i danni al mezzo, di proprietà di CI
GI SS, in € 1.500,00, da cui andava decurtato l'importo di €
250,00 ricevuto in sede stragiudiziale da AT Ass.ni;
i danni riportati da IA CE in € 58.786,25, da cui doveva essere detratto
l'importo di € 18.000,00 ricevuto in sede stragiudiziale da Allianz
s.p.a.;
l'importo di € 58.786,25 era dovuto a: postumi permanenti nella misura del 12%;
gg.45 di I.T.T.;
gg.130 DI I.T.P. al 50%;
personalizzazione del danno nella misura del 25%;
€ 2.560,00 per spese mediche documentate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.11.2018 si
costituivano in giudizio i convenuti ID TO e ID OR deducendo l'infondatezza della domanda e la correttezza della
liquidazione eseguita su basi concorsuali paritarie, rappresentando di aver anch'essi ottenuto il risarcimento dei danni patiti nell'occorso, nella medesima percentuale.
| predetti convenuti svolgevano nel contempo domanda riconvenzionale trasversale di manleva nei confronti della convenuta
Allianz S.p.A., in qualità di compagnia che assicura la RCT del motociclo di proprietà di TO ID, condotto dal OR ID.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.11.2018 si costituiva
anche la AG convenuta, la quale impugnava e contestava in toto la domanda attorea, sia nell'an che nel quantum, eccependo la congruità delle offerte effettuate ante causam su basi concorsuali, ex art. 2054 2° comma c.p.c..
La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale delle parti, prova testimoniale e CTU tecnico-ricostruttiva della dinamica;
parte attrice rinunciava alla CTU medico-legale accettando la valutazione del medico fiduciario di Allianz, Dr. Bruno Causo, contenuta nella
perizia prodotta nel fascicolo di parte della AG convenuta.
All'udienza del 17.11.2023 le parti precisavano le conclusioni come da verbali in atti e la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies cpc, con termine per note e repliche.
All'udienza del 15.03.2024 la causa veniva discussa e decisa con
sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, per quanto attiene alla ricostruzione del sinistro operata dai Carabinieri intervenuti sul luogo, allorquando i mezzi coinvolti erano stati già spostati, occorre rilevare che non può corrispondere alla realtà dei fatti la circostanza secondo cui i conducenti "percorrevano via Fratelli Cervi con direzione di marcia dal centro del paese al Poliambulatorio uno a fianco all'altro quando collidevano tra loro rovinando per terra”, in quanto smentita sia dalle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, sia
dai testimoni, sia da quanto emerge dalla relazione del CTU.
Per quanto concerne la mancata indicazione di testimoni in fase stragiudiziale, contestata dalle parti convenute, occorre rilevare, come già precisato con ordinanza del 09/05/2019, che l'indicazione del testimone così come prescritto dal novellato art. 135 del C.d.A. è obbligatoria in fase stragiudiziale nei sinistri con soli danni a cose.
Nella fattispecie de qua, trattandosi di sinistro anche con danni alle persone, i nominativi dei testi possono essere indicati in fase giudiziale nei termini di legge.
In ogni caso, la circostanza che nel rapporto dei Carabinieri non sia indicato alcun nominativo di testimoni, non esclude che gli stessi ci fossero. Difatti dal rapporto risulta che i Carabinieri verbalizzanti sono intervenuti circa 20 minuti dopo il verificarsi del sinistro, ed al loro arrivo i mezzi erano già stati spostati, come anche i conducenti erano già stati trasportati presso il Pronto Soccorso;
pertanto è plausibile che i soggetti che hanno assistito all'evento, dopo l'arrivo dei soccorsi, si siano allontanati. Nel corso dell'istruttoria espletata, l'unico testimone oculare,
RO OL, riferisce: "Sono a conoscenza dei fatti di causa
perché ho assistito direttamente al sinistro e quella sera ho riconosciuto il padre del ragazzo IA CE e tempo dopo gli ho chiesto come stesse il figlio".
Il teste poi precisa dove si trovasse al momento del verificarsi dell'evento: "Confermo la posizione n.1) delle memorie ex art. 183, VI comma, n.2 c.p.c. di parte attrice;
preciso che nell'occasione io ero seduto al tavolo fast-food dove stavo mangiando un panino. Quindi posso dire che il veicolo condotto dal sig. CE procedeva all'interno della propria corsia di marcia, su via F.lli Cervi in Martano, con direzione verso il distretto sanitario".
Il teste prosegue affermando: "Confermo la posizione n.2 delle predette memorie;
è vero che il sig. ID OR, conducente del veicolo KTM 125, proveniente dal senso opposto di marcia, invadeva la corsia di marcia sulla quale si trovava il sig. CE IA”;
“E' vera la posizione n.3 delle predette
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