Trib. Foggia, sentenza 29/01/2024, n. 256
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3734/2017 R.G., avente ad oggetto “accertamento del diritto di proprietà;
affrancazione giudiziale” promossa da:
KA IK (C.F. [...]), con il patrocinio nel presente giudizio dell'avv. Pasquale Caso, giusta procura in atti,
Attore contro
COMUNE DI PESCHICI (C.F. 84000890719), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio nel presente giudizio dell'avv. Nicola Lavanga, giusta procura in atti;
Convenuto
Conclusioni: rassegnate per l'udienza del 23.10.2023 come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, LI IK conveniva in giudizio il Comune di Peschici, al fine di accertare e dichiarare il suo diritto di proprietà sui terreni siti in agro di Peschici riportati al catasto al foglio 4, p.lle 438, 577, 580 già oggetto di affrancazione, nonchè al fine di ottenere una pronuncia di affrancazione sui terreni siti in Peschici riportati al catasto al foglio 4 p.lle 29,
28/3, 28/b.
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Il Comune di Peschici, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il presente giudizio, dopo la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., veniva istruito mediante produzione documentale.
Con ordinanze del 02.01.2019 e del 04.08.2021, il precedente istruttore, dapprima, e, successivamente, l'odierno Giudice (subentrato nel ruolo in data 18.11.2020) sollevavano questione in ordine all'erroneità del rito scelto da parte attrice per la proposizione della domanda di affrancazione giudiziale.
All'udienza del 23.10.2023 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. – le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Ebbene, nel presente giudizio parte attrice ha proposto due distinte domande.
La prima, diretta ad ottenere una sentenza di accertamento della titolarità del suo diritto di proprietà sui terreni siti in agro di Peschici riportati al catasto al foglio 4, p.lle 438, 577, 580 già oggetto di affrancazione;
la seconda, volta ad ottenere una pronuncia di affrancazione dei terreni siti in Peschici riportati al catasto al foglio 4 p.lle 29, 28/3, 28/b.
La prima domanda è fondata e deve essere accolta.
Viene, in particolare, in rilievo la materia dei c.d. “usi civici”, disciplinata, in via generale, dalla
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