Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 499

TRIB Torre Annunziata
Sentenza
10 marzo 2025
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TRIB Torre Annunziata
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 499
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 499
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note e conclusioni scritte ex art. 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 320/2024 R.G. Lavoro
TRA
ER LI , rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti GIANNATTASIO SALVATORE e GIANNATTASIO ANDREA , unitamente ai quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio Scolastico regionale in persona dei legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE Oggetto: CARTA PROFESSIONALE DOCENTI
Conclusioni: COME IN ATTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/01/2024, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato in qualità di docente on contratto a tempo determinato alle dipendenze del MIM, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 ed ha affermato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).
In diritto, ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio ex DPCM 28/11/2016, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della clausola 4 dell'Accordo quadro come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE.
Chiedeva quindi riconoscersi il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno per mancato riconoscimento del beneficio della carta del docente per i periodi indicati in ricorso, per la somma di € 3.500,00 o per la somma che sarà giudicata equa dal Tribunale, con vittoria di spese.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito ed ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione e nel merito l'infondatezza della domanda e l'estinzione del diritto del ricorrente, con riguardo alle annualità 2018/2019 2019/2020, per decorso del termine prescrizionale.
Il procedimento, a trattazione scritta, è stato deciso all'odierna udienza a seguito di deposito di note di trattazione scritta ad opera della sola parte ricorrente.
* * * *
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura
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della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018). Nel caso in esame, l'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'Istruzione derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro.
Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del solo Ministero dell'Istruzione e del Merito, atteso che, da un lato, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, funzioni limitate all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, dall'altro, l'USR Campania, l'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, costituiscono mere articolazioni territoriali del predetto Ministero, in rapporto di immedesimazione organica con lo stesso
(v. Cass. n. 6460/2009; Cass. n.32166/2021).
Ciò posto, incontestato lo svolgimento di attività di docenza per gli anni di cui al ricorso, occorre richiamare la cornice normativa in cui la fattispecie in esame si inquadra.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero
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