Trib. Napoli, sentenza 05/06/2024, n. 4181
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Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 05/06/2024, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10548/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Torino n.118 presso Parte_1 lo studio degli avv.ti A P e L R che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 come in atti, dall'avv. Pasquale D'Onofrio con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia n. 81
RESISTENTE OGGETTO: spettanze CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.06.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere dipendente della resistente, addetto presso la di Napoli, Org_1 con decorrenza ed inquadramento di cui alle buste paga allegate in atti;
di essere stato addetto, in qualità di tecnico, alla gestione di numerosi lavori di intervento che si erano svolti sul territorio regionale;
che, in virtù delle funzioni tecniche assegnatigli, la resistente aveva riconosciuto, in suo favore, autorizzandone, altresì, la liquidazione con appositi decreti, un importo lordo a titolo di spese/incentivi tecniche e di missioni per visite effettuate sul cantiere, il tutto come da documentazione in atti, per un importo
complessivo di € 9.660,42;
che gli importi di cui ai decreti di liquidazione erano stati determinati dalla resistente secondo quanto previsto dalle norme di settore nonché dal regolamento incentivi tecnici in uso presso la resistente ed in atti allegato;
che gli incentivi richiesti facevano riferimento a procedure di gara avviate e concluse dalla resistente per interventi sul territorio regionale e che per le suddette attività erano stati stanziati appositi fondi le cui risorse erano state ripartite tra le varie attività secondo quanto previsto dalle norme, il tutto così come emergeva dai citati decreti;
che gli importi richiesti non superavano il 50% del trattamento economico da lui percepito, così come emergeva dalle buste paga in atti nonché dalla esiguità stessa delle somme richieste;
che, nonostante l'adozione del regolamento incentivi tecnici ed il riconoscimento degli importi contenuti nei decreti specificatamente indicati, la resistente non aveva provveduto all'erogazione degli importi dovuti;
che nessun incentivo di cui ai suddetti decreti era stato pagato dalla resistente. Evidenziava, pertanto, che le somme da lui richieste erano state già accertate e riconosciute come dovute dall'amministrazione resistente con i decreti analiticamente indicati laddove erano stati riportati, altresì, gli importi dovuti richiamando, ancora, il bando di gara, i lavori eseguiti, i fondi stanziati e dal quale erano state attinte le risorse ripartite e concludeva nel senso che, a prescindere dai decreti in atti, in ogni caso, considerata la sussistenza, nella specie, di tutti i presupposti previsti dal quadro normativo di riferimento costituito dall'art. 113 d.lgs. n. 50/2016, l'incentivo avrebbe dovuto essere erogato a fronte dell'accertamento dell'effettivo svolgimento, da parte del personale interno selezionato in base alle vigenti disposizioni, delle attività dalla norma stessa indicate come suscettibili di essere remunerate. Tanto premesso, conveniva la dinanzi all'adito Tribunale al fine di Controparte_1 ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia :” Accertare il diritto del ricorrente a percepire gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche assegnatagli e, conseguentemente, condannare la resistente amministrazione
, in persona del suo Presidente p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1 per la carica presso sito alla via Santa Lucia n.81 in Napoli, al Controparte_2 pagamento dell'importo di € 9.660,42 a titolo di incentivi per funzioni tecniche di cui ai decreti in atti richiamati”;
il tutto con vittoria di spese di lite. La si costituiva in giudizio e con specifico riferimento ai DD. n. 10 Controparte_1 del 06.03.2020, n. 34 del 29.04.2020, n.11 del 03.04.2019, n.4 del 10.02.2022, n.33 del
15.04.2020, n.4 del 03.02.2023, n.5 del 03.02.2023, n.6 del 16.02.2023, n.74 del 15.12.2022, n.14 del 27.02.2023, n.1 del 26.01.2023, n.10 del 03.03.2022 e n.49 del 10.05.2021 deduceva che i lavori espletati, di somma urgenza ai sensi dell'articolo 163 D. Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti), erano stati attribuiti ai rispettivi operatori economici tramite affidamento diretto, in conformità alle modalità di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), in assenza di una qualsiasi procedura comparativa;
che i soli provvedimenti che sembravano presentare i presupposti normativi richiesti ai fini della corresponsione degli emolumenti oggetto del ricorso erano i DD. 18 del 02.05.2019, n. 17 del 08.04.2022, n. 36 del 29.06.2022 e n. 20 del 02.05.2022, seppur dispositivi di una semplice approvazione della contabilità finale dei lavori espletati e privi di un ordine di liquidazione di compensi connessi all'espletamento di funzioni tecniche.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda giudiziale in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese di lite. All'esito del deposito di note conclusionali e ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria il Tribunale osserva che: La domanda giudiziale va, parzialmente, accolta nei limiti di cui alla presente motivazione. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento del compenso incentivante di cui all'art.113 del D.Lgs n. 50/2016 in favore del personale degli uffici tecnici per la progettazione di interventi e lavori nell'ambito di appalti pubblici. Orbene, la Suprema Corte è stata più volte chiamata a pronunciare su questioni inerenti la natura, i limiti oggettivi e soggettivi, i presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto a percepire l'incentivo di progettazione, disciplinato, dapprima, dall'art. 18 della legge n. 109/1994, più volte modificato dal legislatore, quindi dall'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 ed, infine, dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che in luogo dei "corrispettivi ed incentivi per la progettazione" ha previsto gli "incentivi per funzioni tecniche". Per la ricostruzione del quadro normativo (v. Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, Cass. n. 2284/2019) occorre partire dalla originaria formulazione dell'art. 18 della n. 109/1994 che così disponeva: "(Incentivi per la progettazione). 1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici". Successivamente il D.L.
3.4.1995 n. 101, convertito con modificazioni dalla L 2.6.1995 n. 216, ha modificato il richiamato art. 18 della L. n. 109 del 1994 nei termini che seguono: "1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è ripartita la quota dell'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto per l'appalto della medesima opera o lavoro, e il coordinatore unico di cui all'articolo 7 il responsabile del procedimento e i loro collaboratori." A seguito dell'entrata in vigore della legge 15.5.1997 n. 127 (l'art. 16 c. 3) l'art. 18 è stato così riformulato: "1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione". La legge 16.6.1998 n. 191 (art. 2 c. 18) ha apportato ulteriori innovazioni all'art. 18 che, per effetto delle modifiche, recita: "L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 05/06/2024, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10548/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Torino n.118 presso Parte_1 lo studio degli avv.ti A P e L R che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 come in atti, dall'avv. Pasquale D'Onofrio con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia n. 81
RESISTENTE OGGETTO: spettanze CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.06.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere dipendente della resistente, addetto presso la di Napoli, Org_1 con decorrenza ed inquadramento di cui alle buste paga allegate in atti;
di essere stato addetto, in qualità di tecnico, alla gestione di numerosi lavori di intervento che si erano svolti sul territorio regionale;
che, in virtù delle funzioni tecniche assegnatigli, la resistente aveva riconosciuto, in suo favore, autorizzandone, altresì, la liquidazione con appositi decreti, un importo lordo a titolo di spese/incentivi tecniche e di missioni per visite effettuate sul cantiere, il tutto come da documentazione in atti, per un importo
complessivo di € 9.660,42;
che gli importi di cui ai decreti di liquidazione erano stati determinati dalla resistente secondo quanto previsto dalle norme di settore nonché dal regolamento incentivi tecnici in uso presso la resistente ed in atti allegato;
che gli incentivi richiesti facevano riferimento a procedure di gara avviate e concluse dalla resistente per interventi sul territorio regionale e che per le suddette attività erano stati stanziati appositi fondi le cui risorse erano state ripartite tra le varie attività secondo quanto previsto dalle norme, il tutto così come emergeva dai citati decreti;
che gli importi richiesti non superavano il 50% del trattamento economico da lui percepito, così come emergeva dalle buste paga in atti nonché dalla esiguità stessa delle somme richieste;
che, nonostante l'adozione del regolamento incentivi tecnici ed il riconoscimento degli importi contenuti nei decreti specificatamente indicati, la resistente non aveva provveduto all'erogazione degli importi dovuti;
che nessun incentivo di cui ai suddetti decreti era stato pagato dalla resistente. Evidenziava, pertanto, che le somme da lui richieste erano state già accertate e riconosciute come dovute dall'amministrazione resistente con i decreti analiticamente indicati laddove erano stati riportati, altresì, gli importi dovuti richiamando, ancora, il bando di gara, i lavori eseguiti, i fondi stanziati e dal quale erano state attinte le risorse ripartite e concludeva nel senso che, a prescindere dai decreti in atti, in ogni caso, considerata la sussistenza, nella specie, di tutti i presupposti previsti dal quadro normativo di riferimento costituito dall'art. 113 d.lgs. n. 50/2016, l'incentivo avrebbe dovuto essere erogato a fronte dell'accertamento dell'effettivo svolgimento, da parte del personale interno selezionato in base alle vigenti disposizioni, delle attività dalla norma stessa indicate come suscettibili di essere remunerate. Tanto premesso, conveniva la dinanzi all'adito Tribunale al fine di Controparte_1 ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia :” Accertare il diritto del ricorrente a percepire gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche assegnatagli e, conseguentemente, condannare la resistente amministrazione
, in persona del suo Presidente p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1 per la carica presso sito alla via Santa Lucia n.81 in Napoli, al Controparte_2 pagamento dell'importo di € 9.660,42 a titolo di incentivi per funzioni tecniche di cui ai decreti in atti richiamati”;
il tutto con vittoria di spese di lite. La si costituiva in giudizio e con specifico riferimento ai DD. n. 10 Controparte_1 del 06.03.2020, n. 34 del 29.04.2020, n.11 del 03.04.2019, n.4 del 10.02.2022, n.33 del
15.04.2020, n.4 del 03.02.2023, n.5 del 03.02.2023, n.6 del 16.02.2023, n.74 del 15.12.2022, n.14 del 27.02.2023, n.1 del 26.01.2023, n.10 del 03.03.2022 e n.49 del 10.05.2021 deduceva che i lavori espletati, di somma urgenza ai sensi dell'articolo 163 D. Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti), erano stati attribuiti ai rispettivi operatori economici tramite affidamento diretto, in conformità alle modalità di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), in assenza di una qualsiasi procedura comparativa;
che i soli provvedimenti che sembravano presentare i presupposti normativi richiesti ai fini della corresponsione degli emolumenti oggetto del ricorso erano i DD. 18 del 02.05.2019, n. 17 del 08.04.2022, n. 36 del 29.06.2022 e n. 20 del 02.05.2022, seppur dispositivi di una semplice approvazione della contabilità finale dei lavori espletati e privi di un ordine di liquidazione di compensi connessi all'espletamento di funzioni tecniche.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda giudiziale in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese di lite. All'esito del deposito di note conclusionali e ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria il Tribunale osserva che: La domanda giudiziale va, parzialmente, accolta nei limiti di cui alla presente motivazione. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento del compenso incentivante di cui all'art.113 del D.Lgs n. 50/2016 in favore del personale degli uffici tecnici per la progettazione di interventi e lavori nell'ambito di appalti pubblici. Orbene, la Suprema Corte è stata più volte chiamata a pronunciare su questioni inerenti la natura, i limiti oggettivi e soggettivi, i presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto a percepire l'incentivo di progettazione, disciplinato, dapprima, dall'art. 18 della legge n. 109/1994, più volte modificato dal legislatore, quindi dall'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 ed, infine, dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che in luogo dei "corrispettivi ed incentivi per la progettazione" ha previsto gli "incentivi per funzioni tecniche". Per la ricostruzione del quadro normativo (v. Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, Cass. n. 2284/2019) occorre partire dalla originaria formulazione dell'art. 18 della n. 109/1994 che così disponeva: "(Incentivi per la progettazione). 1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici". Successivamente il D.L.
3.4.1995 n. 101, convertito con modificazioni dalla L 2.6.1995 n. 216, ha modificato il richiamato art. 18 della L. n. 109 del 1994 nei termini che seguono: "1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è ripartita la quota dell'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto per l'appalto della medesima opera o lavoro, e il coordinatore unico di cui all'articolo 7 il responsabile del procedimento e i loro collaboratori." A seguito dell'entrata in vigore della legge 15.5.1997 n. 127 (l'art. 16 c. 3) l'art. 18 è stato così riformulato: "1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione". La legge 16.6.1998 n. 191 (art. 2 c. 18) ha apportato ulteriori innovazioni all'art. 18 che, per effetto delle modifiche, recita: "L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
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