Trib. Torino, sentenza 16/12/2024, n. 701
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Testo completo
N. R.G. 13991/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13991/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in C.SO GALILEO FERRARIS, 110 10129 TORINO presso lo studio dell'avv. MARABETI FRANCESCO* che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nata a [...], il [...] e , nata a [...], il Pt_3 Pt_4
05/02/2024
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 05/06/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Parte_2
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13991/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in C.SO GALILEO FERRARIS, 110 10129 TORINO presso lo studio dell'avv. MARABETI FRANCESCO* che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nata a [...], il [...] e , nata a [...], il Pt_3 Pt_4
05/02/2024
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 05/06/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Parte_2
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o
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