Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 13

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 13
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 13
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 72917/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 72917/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 9/10/2024 e promosso da:
COMUNE DI SEGUSINO, (C.F. 83003610264 – P.IVA 01598790267), in persona del sindaco pro tempore, corrente in Segusino (TV), Corte Finadri 1, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Antonello Martinez, (C.F. [...]) del Foro di Milano ed Enrico Vallarolo del
Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Milano, via
Archimede al n. 56, giusta delega depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTORI contro
INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, capitale sociale € 10.075.576.485,00 sottoscritto e versato, c.f. e Reg. Imp. TO 00799960158, P.Iva
11991500015) in persona della Procuratrice Speciale dott.ssa Sara Caputi, nata a [...] il
1°/12/1972, munita degli occorrenti poteri di firma in virtù di procura speciale del 14.04.2021, rep. 6.745, racc.

4.737 a rogito Notaio Carlotta Dorina Stella Marchetti di Milano, rappresentata,
e difesa –anche disgiuntamente tra loro, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti Renzo Ristuccia, (C.F. [...]) ed Angelo
Petrone, (C.F. [...]) e presso il loro studio domiciliata in Roma, Piazza
Cavour, 17
CONVENUTA
OGGETTO: mutuo
1
CONCLUSIONI: per la parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
previe le declaratorie del caso;
previo ordine alla convenuta di esibire in giudizio, ex art 210 cpc, tutta la documentazione relativa agli intercorsi rapporti contrattuali di mutuo oggetto del presente giudizio;
previa ammissione delle prove come dedotte;
previa ammissione di CTU contabile in relazione al rapporto contrattuale di mutuo oggetto di causa finalizzata a rideterminare il suo corretto saldo, secondo i criteri indicati in atti;
1) accertata e dichiarata, per le ragioni tutte esposte in atti, la non corretta applicazione da parte della Banca convenuta del tasso di interesse convenuto e la illegittima applicazione, nel piano di ammortamento, del regime di capitalizzazione composto stante la sua mancata espressa pattuizione in contratto;
accertata e dichiarata altresì la mancata indicazione del tasso effettivo, con conseguente sua indeterminatezza e/o indeterminabilità, nonché l'applicazione illegittima di interessi anatocistici:

1.a) in applicazione del disposto di cui all'art. 117 TUB, rideterminare il saldo contrattuale a debito della conchiudente e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al rimborso delle somme indebitamente percepite come risultanti dalladifferenza fra il saldo contrattuale ed il saldo così ricalcolato, tenuto conto del piano di ammortamento allegato;

1.b) ovvero e in via di subordine, in applicazione del disposto di cui all'art. 1284 terzo comma c.c., rideterminare il saldo contrattuale a debito della conchiudente e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al rimborso delle somme indebitamente percepite come risultanti dalla differenza fra il saldo contrattuale ed il saldo così ricalcolato, tenuto conto del piano di ammortamento allegato;
conseguentemente, sul saldo debitore residuo come ricalcolato, sostituire il tasso contrattuale con il tasso legale vigente, tenuto conto delle sue eventuali variazioni ed in ogni caso, occorrendo, entro il limite percentuale del tasso indicato in contratto;

2) accertata e dichiarata, per le ragioni in atti, l'applicazione al contratto di interessi oltre la soglia prevista ai fini dell'usura, in applicazione del disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. dichiarare che nulla è dovuto dalla conchiudente a titolo di interessi, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento avuto riguardo alla sola sorte capitale, con condanna della convenuta alla restituzione in favore della conchiudente delle somme tutte ad oggi indebitamente percepite a titolo di interessi oltre a quelle eventualmente a tale titolo corrisposte nelle more del giudizio, nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;

3) in via di ulteriore subordine ed in ogni caso, accertare e per l'effetto dichiarare l'eventuale compensazione tra credito oggi vantato dall'attore e l'eventuale contrapposto credito vantato dalla convenuta. Con vittoria di competenze e spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura pari al 15%”
per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- in via preliminare: accertata e dichiarata la nullità insanabile della citazione per i motivi dedotti nel paragrafo 1) del presente atto, dichiarare inammissibili e rigettare tutte le domande svolte nei confronti della convenuta, anche per violazione dell'onere di cui all'art. 2697, comma 1 c.c.;

- in via principale: rigettare tutte le domande di parte attrice siccome inammissibili, improvate e comunque infondate, sia in fatto sia in diritto, per i motivi esposti in atti;

- in via subordinata e salvo gravame: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di una qualche domanda attorea, e previa eventuale riconduzione degli interessi entro il tasso ritenuto applicabile, disporre le dovute compensazioni accertando il credito della Banca;

- in via istruttoria: rigettare la richiesta di CTU e di ordine di esibizione siccome palesemente esplorative, irrilevanti ed inammissibili;

2
- in ogni caso: condannare parte attrice al pagamento dei compensi professionali per l'attività giudiziale svolta secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10.03.2014, oltre i compensi per il procedimento di mediazione”

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16/11/2021 il Comune di Segusino, in persona del sindaco pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale l'Intesa Sanpaolo
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendone la condanna alla ripetizione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali afferenti ai tassi d'interesse in quanto nulle per violazione della disciplina in materia di usura ed indeterminate per effetto dell'applicazione della capitalizzazione composta in mancanza di valida pattuizione e di un tasso d'interesse difforme da quello pattuito e pubblicizzato, con vittoria delle spese di lite
La parte attrice deduceva:
- che, con determinazione del responsabile del Servizio Ufficio Ragioneria n. 1 del 2/5/2007,
l'attore aveva approvato la stipulazione con la Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. di un contratto di mutuo di complessivi € 598.000,00, da destinare al finanziamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico, di cui € 40.000,00 per l'edificio sito in piazza Roma,
Palazzo Finadri, II Stralcio, € 524.000,00 per i lavori necessari al collegamento viario alla S.P. n.
28 “di Segusino”, con allargamento di via Codalunga ed € 34.000,00 per l'acquisto di immobili in località Stramare;

- che in data 22/5/2007 l'ente locale aveva stipulato con la predetta Banca il contratto di mutuo repertorio n. 9502428/O.P., regolato dall'art. 42 del D.Lgs. n. 385/1993 e dagli artt. 199 e ss. del
D.Lgs. n. 267/2000
, nonché dalle norme vigenti in materia di credito alle opere pubbliche e di finanza locale e territoriale;

- che la somma mutuata doveva essere restituita in trent'anni, escluso il periodo di ammortamento, mediante il pagamento di n. 60 rate semestrali posticipate a far tempo dall'1/1/2009, con la pattuizione del TAN del 4,895% (2,4475% semestrale), del tasso di mora del 8,55% annuo, da adeguarsi trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, da 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre) aumentando del 50% ed arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come “mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso” e con ISC pari al 4,955%.
3
Tanto premesso, l'attrice deduceva:
- l'illegittima applicazione, da parte della mutuante, della capitalizzazione composta degli interessi nel piano di ammortamento, in mancanza di valida pattuizione, senza la previa comunicazione del tasso d'interesse effettivo;

- l'usurarietà del contratto e l'illegittima applicazione dell'anatocismo nel piano di ammortamento;

- la necessità di sostituire i tassi d'interesse previsti dal contratto ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.
n. 385/1993
o ex art. 1284, co. III c.c..
2. Con comparsa del 4/3/2022 si costituiva in giudizio l'Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree. In subordine, in caso di accoglimento – anche parziale – delle avverse domande, la banca eccepiva in compensazione il proprio credito derivante dal mutuo controverso.
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co.
VI, c.p.c.
, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
4. E' infondata l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza delle domande.
La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.
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