Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2024, n. 365

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2024, n. 365
Giurisdizione : Trib. Cuneo
Numero : 365
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 568/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 568/2024 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Tiziana MARRAFFA, elettivamente domiciliato in Parte_1
P.zza Galimberti n. 1, Cuneo (CN) presso il difensore Avv. Tiziana MARRAFFA
e on il patrocinio dell'Avv. Monica GIROLAMI, elettivamente domiciliata in Controparte_1
C.so Nizza n. 13, Cuneo (CN) presso il difensore Avv. Monica GIROLAMI
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano: Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Cuneo (CN) il 18/09/2010, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 68, Parte II, Serie A, dell'anno 2010;
che dal matrimonio è nato il figlio a Cuneo (CN) il 12/07/2012;
Persona_1
Richiedevano pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti provvedevano in conformità.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 08/03/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
La separazione veniva omologata con sentenza n. 66/2024, pubblicata il 02/05/2024.
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino
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