Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/09/2024, n. 3163
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA IA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5452 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 830/2019, emesso da questo Tribunale in data 10.4.2019
TRA
CONTE COSTRUZIONI S.A.S. DI CONTE IO & C., in persona del
l.r.p.t. (P.IVA 02855090615), CONTE IO (C.F. [...]) e
DO IA LA (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Della Corte, giusta procura alle liti rilasciata su atto separato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Villa di Briano (CE) alla via Roma n. 55
OPPONENTI
E
UBI BANCA S.P.A. (P.IVA 03053920165), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo, giusta procura speciale rilasciata su atto separato allegato all'atto di comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in
Napoli presso lo studio dell'avv. Dilla Gulmì alla via Caracciolo n. 10
OPPOSTA
NONCHE'
SIRIO NPL S.R.L. (P.IVA 05122460263), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ON Ferrara, giusta procura alle liti rilasciata su atto separato allegato all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via M. Cervantes 55/5
OPPOSTA INTERVENUTA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ON TR S.a.s. di
ON ON & C., in persona del l.r.p.t., ON ON MU AR PA, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 830/2019, con il quale il
Tribunale di Santa AR Capua Vetere aveva ingiunto loro di pagare in favore di
Unione di Banche Italiane S.p.a., la somma pari ad euro 372.383,71, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio.
Tale somma derivava da un credito che la Banca vantava nei riguardi della società
ON TR AS (quale debitore principale) e di ON ON nonché
MU AR PA, nella qualità di fideiussori (fino alla concorrenza dell'importo garantito) quale saldo debitore del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 03.04.2008 - rep. 229071 rac. 24797 per euro 140.120,12 ed in relazione all'esposizione debitoria maturata rispetto al contratto di conto corrente
n. 12460 (per euro 232.263,59), sottoscritto dalla cennata società in data
23.10.2007.
In relazione al contratto di c/c, gli opponenti eccepivano: 1) la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova documentale, segnatamente per non aver l'opposta prodotto il contratto di c/c, non essendo idonea a tal fine la certificazione ex art.
50 TUB;
2) l'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca convenuta con conseguente violazione del procedimento previsto dall'art. 118
TUB;
3) l'illegittimità delle condizioni contrattuali relative all'applicazione da parte della Banca di tassi usurai, ultralegali, anatocistici, commissione di massimo scoperto e spese non pattuite in forma scritta;
4) l'inefficacia della garanzia fideiussoria prestata da ON ON e MU AR PA in favore della correntista per malafede in contrahendo da parte dell'istituto bancario e per effetto della violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
5) l'illegittima segnalazione degli opponenti ON e MU alla Centrale Rischi, che avrebbe determinato un danno quantificabile in euro 50.000,00 ciascuno.
In relazione al contratto di mutuo fondiario invece, gli opponenti eccepivano la nullità dello stesso per: 1) l'illegittimità delle condizioni contrattuali relative all'applicazione da parte della Banca di tassi usurari e anatocistici;
2) la violazione
2
dell'art. 117 Tub, per aver l'Istituto mutuante allegato al contratto di mutuo delle condizioni Generali afferenti ad un diverso contratto di apertura di credito;
3)
l'inesigibilità del credito, per non aver mai la Banca inviato la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine né la risoluzione contrattuale;
4)l'illegittimità della garanzia fideiussoria prestata da ON ON e MU AR PA in favore della correntista per malafede in contrahendo e violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c..
Chiedevano, quindi, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto opposto, nonché previo accertamento delle illegittimità delle competenze addebitate, la rettifica del saldo;
infine, la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti ON e MU, con condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli stessi, per le ragioni sopra riportate, quantificate in € 50.000,00 cadauno;
il tutto con vittoria di spese di lite
e la distrazione delle stesse in favore del difensore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.11.2019, si costituiva in giudizio la Unione di Banche Italiane S.p.a., in persona del suo l.r.p.t., che deduceva la completezza della documentazione prodotta in sede di ricorso monitorio sia con riferimento al contratto di c/c ordinario sia per il contratto di mutuo fondiario e, nel dettaglio: in relazione al contratto di conto corrente 1) il legittimo esercizio dello ius variandi, nel rispetto dell'art. 118 TUB, in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e dell'art. 119 TUB sulle comunicazioni periodiche alla clientela;
2) la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi nel contratto di c/c, in attuazione dei criteri stabiliti dal CICR;
mentre in riferimento al contratto di mutuo fondiario eccepiva: 1) la legittimità dei tassi d'interesse applicati e della cms applicata;
2)
l'assenza dell'anatocismo nel piano di ammortamento “alla francese”;
3) il rispetto dell'art 117 tub in relazione ai contratti redatti in forma scritta e sottoscritti nonché l'esigibilità del credito vantato per aver la banca comunicato la decadenza dal beneficio del termine;
in relazione alla garanzia fideiussoria prestata, la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia senza che trovino applicazione né l'art. 1956 c.c. né l'art. 1957 c.c..
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui si allegava l'infondatezza in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese ed onorari.
3
In data 25.2.2022 il difensore Giuseppe Grillo dava atto che con atto del notaio in
Milano (rep. 16080/racc. 8638), con decorrenza 12/4/2021 “UBI Banca S.p.A.” si era fusa per incorporazione in “Intesa Sanpaolo S.p.A.” e che, ai sensi dell'art.
2504bis c.c., quest'ultima sarebbe subentrata – ipso iure - in tutti i rapporti, anche processuali (come attestato dal certificato notarile).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.3.2021, si costituiva Sirio
Npl S.r.l, nella qualità di cessionaria del credito de quo vertitur a seguito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della L. n. 130/1999 e (cfr.
“GU n. 15 parte II” contenuto nel file zip “1. Sirio Procure” allegato all'atto di costituzione).
Con nota di deposito del 14.6.2024, gli opponenti dichiaravano di voler rinunciare alla sola domanda di risarcimento danni patiti, quantificati in euro 50.000,00 (si rimanda sul punto alla nota di deposito del 14.6.24).
Depositate alcune delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc, compiuta l'istruttoria, anche a mezzo di ctu contabile, disposta dal GOP Sorgente, all'udienza del
13.12.2022 il Giudice subentrato nel ruolo sollevava il contraddittorio sulla omessa attivazione/partecipazione dell'attore in senso sostanziale alla procedura di mediazione, fissando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 6.6.2023 per la discussione e decisione.
All'esito dell'udienza celebrata con modalità cartolare del 26.3.2024, il Giudice, ritenendo superata a seguito delle difese delle parti la questione relativa omessa attivazione/partecipazione dell'attore in senso sostanziale alla procedura di mediazione, riservava la causa in decisione con termini di 60 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va evidenziato che nelle more del giudizio si è costituita la Sirio
Npl S.r.l. n.q. di cessionaria del credito.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, va evidenziato che la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso
d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr.
4
Cass. Civ., n. 22424/2009). In particolare, ogniqualvolta la cessione intervenga nel corso di un procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunzie eventualmente emesse e non ancora consolidate trovano nelle norme sulla successione nel processo la disciplina utilizzabile, nella specie nell'art. 111 c.p.c.
Consegue che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio (cfr. Cass. Civ., n.
15674/2007).
Alla stregua di tali principi, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (qual è quello oggetto della presente decisione) la parte cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, ha titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto, a prescindere dall'estromissione della parte opposta cedente che, in assenza di un esplicito consenso di tutte le parti, non può essere estromessa (cfr. Cass. Civ., n. 6031/2000: “Il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art.111 cod. proc. civ., l'estromissione del dante causa”).
Ciò premesso, sempre in via preliminare, risulta superata la questione relativa all'irregolare svolgimento della mediazione, pure sollevata, per la ragione assorbente che l'inosservanza dell'obbligo di partecipazione personale all'incontro di mediazione e dell'obbligo di farsi rappresentare a mezzo di un soggetto dotato di apposita procura speciale sostanziale non è stata eccepita entro la prima difesa utile né dal convenuto in senso sostanziale - che nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo è l'opponente, quale debitore sostanziale della pretesa introdotta ab origine con l'azione monitoria - né è stata rilevata d'ufficio dal giudice, entro la prima udienza utile successiva al deposito del verbale negativo di mediazione (cfr. ordinanza del 16.6.2020).
5
Passando ad esaminare il merito della controversia, è noto che la proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo instaura tra le parti niente altro che un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento della entità e sussistenza del credito azionato mediante la procedura monitoria. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il
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