Trib. Avezzano, sentenza 22/04/2024, n. 139

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avezzano, sentenza 22/04/2024, n. 139
Giurisdizione : Trib. Avezzano
Numero : 139
Data del deposito : 22 aprile 2024

Testo completo

RG n. 1189/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Contenzioso Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa M P Presidente relatore/estensore dott.ssa A C Gdice dott.ssa F G G ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale di contenzioso civile n. 1189 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 29.2.2024 con concessione di termini per deposito di documentazione e vertente tra
, (c.f. ) nato ad Avezzano (AQ) il 30/07/1979 Parte_1 C.F._1
e , (c.f. ) nata ad Avezzano (AQ), il Parte_2 C.F._2
29/9/1977, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Annalisa
T e D C in Avezzano (AQ) via G. Garibaldi, n. 71, che li rappresentano e difendono, unitamente e congiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;

SULLA GESTIONE DEL FIGLIO
2) il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime di affidamento Per_1 condiviso, con pieno esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno;
il ragazzo verrà collocato


prevalentemente presso la madre nell'abitazione familiare, sita in Avezzano, via Fucini, n.29, ove permarrà la loro residenza, con onere fiscale ripartito in egual misura tra i coniugi (50%);

3) a ragione del collocamento prevalente del figlio presso la madre, la casa familiare, sita in Per_1
Avezzano (AQ), via R. Fucini 29, viene assegnata ad essa anche se cointestata;

4) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desideri, anche per più giorni consecutivi, previo accordo con lo stesso e avviso alla madre, tenuto conto delle esigenze preminenti del minore e compatibilmente con i suoi impegni lavorativi. Fermo restando ciò in via generale, viene di comune accordo stabilita la seguente regolamentazione di visita:
- il padre avrà la facoltà di avere con sé il figlio a fine settimana alternati con la madre, dalle ore 19:00 del venerdì, sino alle ore 20:00 della domenica;

- inoltre, il padre potrà avere con sé il figlio per un pomeriggio a settimana, nelle settimane in cui trascorrerà con lo stesso anche il weekend, indicativamente dall'uscita di scuola, alle ore 13:15, sino alle ore 20:00, mentre, nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il weekend presso l'abitazione della madre, il padre potrà tenerlo con sé per due pomeriggi a settimana, negli stessi orari sopra indicati;

- Quanto alle vacanze natalizie, esso trascorrerà il giorno 24 dicembre con uno e il 25 dicembre con
l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con il padre (il 24 dicembre), lo stesso varrà per i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio;

- in ordine alle vacanze pasquali, il minore starà, ad anni alterni ed alternativamente tra i genitori
(cominciando dalla mamma) la do1menica di Pasqua, e il Lunedì in Albis con l'altro.
- In merito alle vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore n. 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
- Il giorno del compleanno del minore sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori, laddove non fosse possibile, starà con la madre a pranzo e con il padre a cena, l'anno successivo, viceversa;

- ciascun genitore trascorrerà con il figlio, il giorno del proprio compleanno e il giorno della festa del papà e della mamma, anche se dovessero capitare in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza;
per quanto concerne i compleanni dei familiari (nonni paterni e materni e zii e cugini in primo grado), i genitori favoriranno la partecipazione del figlio, anche se dovessero capitare in giorni di competenza dell'altro genitore;

- entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con il minore quotidianamente e fargli visita previo accordo telefonico e nel rispetto dei diritti di privacy dell'altro coniuge.
Le parti precisano sin da ora che detta regolamentazione delle visite, che ora appare sconvolgere la quotidianità di ciascuno, si rende necessaria proprio al fine di esercitare effettivamente un affidamento
del figlio in maniera condivisa tra i genitori, nell'utile tentativo di mantenimento di viva presenza del padre, quale attuale genitore non collocatario.
Ad ogni modo, tale gestione sarà soggetta a tutti i più comodi ed elastici cambiamenti che dovessero rendersi necessari per favorire gli interessi del figlio.
5) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando la somma mensile di € 300,00 (trecento/00 euro), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 18 di ogni mese, sul conto corrente n. 10189 acceso presso la le spese straordinarie saranno ripartite in misura Org_1 del 50% tra i genitori che dichiarano di aver preso visione, ricevuto ed accettato il relativo protocollo vigente presso il Tribunale di Avezzano.
SUI RAPPORTI ECONOMICI E MATERIALI
Quanto allo scioglimento della comunione quale effetto della separazione, e alla divisione dei beni in comune, i coniugi dispongono quanto segue:
6) i coniugi continueranno a pagare il saldo del mutuo, al tempo contratto per acquistare la casa familiare, con rata mensile di € 600,00 circa, nella misura di € 200,00 ed € 400,00 Parte_1
, che vi continuerà ad abitare (doc.3 e 4);
Persona_2
7) quanto alla autovettura in uso alla famiglia, la Fiat 500 L, targata FX 251 CN, intestata a Parte_1
essa resterà nella disponibilità di , che si impegna a corrispondere la
[...] Parte_2 somma di € 5.500,00, quale metà del valore dell'auto al marito nel più breve tempo possibile. Quanto alle vetture Peugeot 307 CC targata CN 273 AP, intestata a e Peugeot 206, targata Parte_1
BT 466 SM, intestata a esse verranno rottamate perché ferme e non più Parte_2 funzionanti ed ognuno dei coniugi si occuperà della rottamazione della propria auto (doc.5);

8) le parti dichiarano che hanno accantonato la somma di € 3.000,00 per il figlio minore che Per_1 attualmente detiene Le parti concordemente dichiarano che tale somma dovrà Parte_1 essere utilizzata esclusivamente per i bisogni del figlio previo accordo tra i genitori.
9) Quanto ai beni mobili e suppellettili presenti nella casa familiare e sue pertinenze, il marito dichiara di non volere asportare nulla, tranne i beni che decideranno di comune accordo;
al contempo, la moglie dichiara che detti beni potranno essere detenuti nella casa familiare e che potranno essere asportati dal marito con comodo, appena avrà spazi ove collocarli.
10) Con il presente accordo di separazione, sciolta ogni comunione, i coniugi rinunziano reciprocamente ad ogni relativo diritto “de residuo” attinente allo svolgimento del rapporto matrimoniale.
11) I coniugi prestano sin da ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto del figlio. Ciascuno di essi provvederà ad informare preventivamente l'altro dell'eventuale viaggio all'estero con il figlio, fornendo ogni utile informazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.11.2023 i ricorrenti hanno adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio ad Avezzano il
3.6.2007.
All'udienza presidenziale del 29.2.2024, fallito il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate alle istanze formulate, chiedendone l'accoglimento ed il Presidente ha rimesso, all'esito, la causa al Collegio per la decisione, concedendo termine per il deposito del piano genitoriale sottoscritto.
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