Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 851
TRIB Milano
Sentenza
31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 14479/2023 avente ad oggetto: prestazione d'opera manuale
TRA
MI MA ([...]), rappr.to e difeso dagli avv.ti
Tommaso Giannini ed Elena Giovanna Angela Preite del Foro di Milano
ATTORE OPPONENTE
E
AUTOFFICINA CARROZZERIA EZETA s.r.l. (09038570967), in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa dall'avv. Susanna Bianchi del Foro di Milano
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza di discussione del 29.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso della OF ZZ TA s.r.l., il Tribunale ingiungeva a MI MA il pagamento della somma di € 5.212,95, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per l'attività di riparazione dell'autovettura tg. DV311DW.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, IS MA si opponeva al decreto ingiuntivo notificatogli, eccependo l'intervenuta prescrizione dell'addotto credito ai sensi dell'art. 2956 c.c. e deducendo, in sintesi e per quanto effettivamente rilevante ai fini della decisione: a) che, a seguito di una grandinata subita dalla (allora) propria autovettura tg. DV311DW, nell'aprile del 2018, si era effettivamente rivolto alla carrozzeria TA per le necessarie riparazioni;
b) che, nell'occasione, gli erano stati fatti sottoscrivere alcuni documenti, tra i quali un foglio bianco, con l'intesa che lo stesso sarebbe stato
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compilato ed inviato alla compagnia assicuratrice di esso opponente “per la cessione del credito e/o la delega al pagamento” in relazione all'indennizzo dovuto dalla medesima compagnia assicuratrice;
c) che, pertanto, la TA avrebbe dovuto rivolgere la propria domanda di pagamento del corrispettivo direttamente alla stessa compagnia assicuratrice, la quale verosimilmente aveva già corrisposto il dovuto indennizzo direttamente alla cessionaria;
d) che d'altronde era alquanto strano che la TA avesse emesso la fattura posta a sostegno della domanda monitoria soltanto nell'anno 2022;
e) che, allo stato, essendo ormai trascorsi cinque anni dal sinistro, esso opponente non avrebbe potuto più rivolgersi alla propria compagnia assicuratrice per ottenere l'indennizzo poiché il relativo diritto era ormai prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c.;
e) che, in ogni caso, in mancanza di qualsivoglia preventivo e di qualsivoglia accordo tra le parti circa la misura del corrispettivo, doveva rilevarsi che la TA nella fattura posta a sostegno della domanda monitoria aveva applicato “costi attuali”, i quali, come noto, erano “aumentati di circa il 40% rispetto al 2018”.
Il MI instava, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, per il rigetto della domanda avanzata dalla OF ZZ
TA in monitorio.
La OF ZZ TA s.r.l., costituitasi, a sua volta, sempre in sintesi, deduceva: a) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in riferimento al disposto dell'art. 2956 c.c. , trattandosi di prestazione d'opera manuale e non di prestazione d'opera intellettuale;
b) che, in relazione alle difese di parte opponente, dovevano considerarsi circostanze non contestate sia il fatto che
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