Trib. Pavia, sentenza 29/01/2025, n. 132
TRIB Pavia
Sentenza
29 gennaio 2025
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29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1242/2024 promossa da:
BROMIN S.R.L. (c.f. 01974200188 ) con il patrocinio dell'avv. ZAMMUTO DARIO
GIOVANNI
PARTE RICORRENTE contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (cf. 00411140585 ) con il patrocinio dell'avv.
FUARDO LUIGI
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, ex adverso formulata: In via principale 1. accertare l'inadempimento da parte di Groupama Assicurazioni S.p.A. dell'obbligazione contrattuale prevista nel contratto di polizza n. 112061985 in considerazione del mancato versamento dell'indennizzo pattuito;
2. per l'effetto, condannare Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento della somma di € 87.400,00 oltre interessi moratori a far data dal 01.02.2024, o altra somma ritenuta di giustizia, nonché alla refusione di ogni ulteriore spesa che Bromin S.r.l. sarà chiamata ad affrontare in conseguenza del mancato pagamento di quanto richiesto da BMW Bank
GmbH – Succursale Italiana;
3. in ogni caso, condannare la resistente alla refusione delle spese e compensi sostenute per il presente giudizio dalla Bromin S.r.l.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 7
Piaccia alla Giustizia del Tribunale, contrariis reiectis, in via preliminare disporre la prosecuzione del processo con le forme del rito ordinario. Nel merito, respingere le richieste attoree. Nel non creduto caso di accoglimento anche parziale delle richieste risarcitorie attoree, accertare la reale entità delle somme liquidabili all'attrice. Con favore di spese, competenze ed accessori di legge, ivi compresi il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo dei compensi previsto dall'art. 2, II comma, D.M. 55/2014 e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A..
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Bromin S.r.l. ha convenuto in giudizio la Groupama Assicurazioni S.p.A. (d'ora in avanti anche soltanto Groupama) per ottenerne la condanna al pagamento dell'indennizzo dovuto in base al contratto di assicurazione in essere tra le parti.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha allegato:
- di aver stipulato un contratto di assicurazione RCA con Groupama Assicurazione S.p.A. polizza n. 112061985 per l'autovettura marca Land Rover, modello Range Rover Velar;
- di aver convenuto anche la copertura per il caso di furto;
- che in data 2 agosto 2022 non ha più ritrovato la vettura menzionata all'interno del parcheggio sito in Pavia, via Alzaia;
- di aver riconsegnato le chiavi della vettura alla Groupama, la quale però non ha mai pagato l'indennizzo contrattualmente dovuto.
1.1. Si è costituita in giudizio la Groupama contestando la verificazione del furto e l'ammontare della richiesta di risarcimento.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che la società attrice ha documentato l'esistenza tra le parti, in occasione dell'evento per cui è causa, di un contratto di assicurazione (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) e di aver eseguito il pagamento della polizza in data 15 giugno 2022 estendendo il periodo di vigenza del contratto fino al
15 ottobre 2022 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Parte convenuta ha contestato la verificazione del furto allegando alcuni elementi di fatto che sarebbero in contraddizione logica con l'evento.
pagina 2 di 7
La Groupama ha allegato che una sola delle chiavi restituite dalla ricorrente risulta abbinata elettronicamente alla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1242/2024 promossa da:
BROMIN S.R.L. (c.f. 01974200188 ) con il patrocinio dell'avv. ZAMMUTO DARIO
GIOVANNI
PARTE RICORRENTE contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (cf. 00411140585 ) con il patrocinio dell'avv.
FUARDO LUIGI
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, ex adverso formulata: In via principale 1. accertare l'inadempimento da parte di Groupama Assicurazioni S.p.A. dell'obbligazione contrattuale prevista nel contratto di polizza n. 112061985 in considerazione del mancato versamento dell'indennizzo pattuito;
2. per l'effetto, condannare Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento della somma di € 87.400,00 oltre interessi moratori a far data dal 01.02.2024, o altra somma ritenuta di giustizia, nonché alla refusione di ogni ulteriore spesa che Bromin S.r.l. sarà chiamata ad affrontare in conseguenza del mancato pagamento di quanto richiesto da BMW Bank
GmbH – Succursale Italiana;
3. in ogni caso, condannare la resistente alla refusione delle spese e compensi sostenute per il presente giudizio dalla Bromin S.r.l.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 7
Piaccia alla Giustizia del Tribunale, contrariis reiectis, in via preliminare disporre la prosecuzione del processo con le forme del rito ordinario. Nel merito, respingere le richieste attoree. Nel non creduto caso di accoglimento anche parziale delle richieste risarcitorie attoree, accertare la reale entità delle somme liquidabili all'attrice. Con favore di spese, competenze ed accessori di legge, ivi compresi il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo dei compensi previsto dall'art. 2, II comma, D.M. 55/2014 e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A..
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Bromin S.r.l. ha convenuto in giudizio la Groupama Assicurazioni S.p.A. (d'ora in avanti anche soltanto Groupama) per ottenerne la condanna al pagamento dell'indennizzo dovuto in base al contratto di assicurazione in essere tra le parti.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha allegato:
- di aver stipulato un contratto di assicurazione RCA con Groupama Assicurazione S.p.A. polizza n. 112061985 per l'autovettura marca Land Rover, modello Range Rover Velar;
- di aver convenuto anche la copertura per il caso di furto;
- che in data 2 agosto 2022 non ha più ritrovato la vettura menzionata all'interno del parcheggio sito in Pavia, via Alzaia;
- di aver riconsegnato le chiavi della vettura alla Groupama, la quale però non ha mai pagato l'indennizzo contrattualmente dovuto.
1.1. Si è costituita in giudizio la Groupama contestando la verificazione del furto e l'ammontare della richiesta di risarcimento.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che la società attrice ha documentato l'esistenza tra le parti, in occasione dell'evento per cui è causa, di un contratto di assicurazione (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) e di aver eseguito il pagamento della polizza in data 15 giugno 2022 estendendo il periodo di vigenza del contratto fino al
15 ottobre 2022 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Parte convenuta ha contestato la verificazione del furto allegando alcuni elementi di fatto che sarebbero in contraddizione logica con l'evento.
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La Groupama ha allegato che una sola delle chiavi restituite dalla ricorrente risulta abbinata elettronicamente alla
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