Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 643
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2964/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIGNATTI SILVIA,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PIGNATTI SILVIA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 05/07/2024 dai
coniugi predetti;
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- Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo
scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del
provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito
dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta
nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di
confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima
comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura
di separazione consensuale RG 1783/2023, omologata con decreto del 11/04/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa
dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “ Residenze
I ricorrenti continueranno a vivere separati, nel reciproco rispetto e con l'impegno a
mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile
comportamento.
Ognuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza ove vorrà, impegnandosi
ed obbligandosi ciascuno, avendo figli minori, a comunicare all'altro mediante
raccomandata a.r. ovvero a mezzo mail, con un ragionevole preavviso e comunque
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entro il termine di trenta giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c., ogni
variazione della propria residenza o del proprio domicilio. I coniugi avranno cura
di non scegliere tale residenza in luogo che, per distanza o altre ragioni logistiche, limiti il diritto dell'altro alla partecipazione nella vita dei figli minori e/o al diritto
di visita.
2) Assegnazione casa familiare
La casa familiare, è ora di esclusiva proprietà della signora unitamente CP_1
agli arredi e corredi è stata assegnata a quest'ultima, in sede di separazione
consensuale.
3) Affidamento della prole
I figli minori (di 13 anni) e (di 6 anni) resteranno affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la
potestà genitoriale.
Per quanto riguarda l'affidamento dei due figli minori, e , i genitori Per_1 Per_2
ne mantengono l'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso la madre;
le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, all'educazione, alla formazione scolastica ed alla loro salute,
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle
che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere
dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati anche telefonicamente circa
tutte le questioni di maggior interesse relative ai figli. Entrambi i genitori avranno
diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di
ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e con assunzione
espressa di sostanziale paritetico impegno, da parte di entrambi, alla cura e
gestione di ogni aspetto che riguarda la prole e pertanto ognuno di loro provvederà
a soddisfare in via ordinaria tutti i bisogni e le esigenze dei medesimi nei periodi di
relativa permanenza presso di sé.
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I genitori concordano che ognuno di essi avrà con se i figli durante la settimana
almeno per due giorni consecutivi ed a fine settimana alternati.
In caso di imprevisti che riguardino anche eventuali problemi sul lavoro le parti si
impegnano, ove possibile, ad informarsi reciprocamente con la massima sollecitudine per garantire l'organizzazione dell'altro genitore nell'accudimento dei
figli o per consentire di