Trib. Caltagirone, sentenza 22/03/2024, n. 239

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltagirone, sentenza 22/03/2024, n. 239
Giurisdizione : Trib. Caltagirone
Numero : 239
Data del deposito : 22 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 2018 222
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sig.ri Magistrati: dr.ssa C G Presidente dr.ssa O C Giudice dr.ssa G F Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 222/2018 R.G. promossa da:
nata ad Avola il 18.3.1974 e ivi residente in via Miramare n. 42, nella qualità Parte_1
di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia nata ad Avola il Persona_1
28.5.2002, difesa dall'Avv. S A;

ATTORE
Contro
nato a Catania il 12.6.1942 e residente a Palagonia in via G.D'Annunzio Controparte_1
n. 16;

CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.

Oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità

CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Parte attrice rassegnava le proprie conclusioni con note tempestivamente depositate per l'udienza del
22.1.2024, sostituita con il deposito di note scritte.
Il Pubblico Ministero concludeva in data 29.1.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione del 1.2.2018, ritualmente notificato, la sig.ra n.q. di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia all'epoca minorenne, Persona_1
(nata il 28.5.2002) conveniva in giudizio il sig. al fine di ottenerne
[...] Controparte_1
la dichiarazione giudiziale di paternità del predetto relativamente alla figlia.
A sostegno della domanda, parte attrice esponeva di avere avuto una relazione con il sig.
e da tale relazione era nata la figlia che tuttavia il sig. Controparte_1 Persona_1
si era rifiutato di riconoscere, abbandonandola alle cure esclusive della madre e del di CP_1
lei nuovo compagno, sig. , il quale provvedeva anche a riconoscere la bambina. Controparte_2
Riferiva parte attrice che, qualche anno prima della instaurazione del giudizio la piccola veniva Per_1
informata della identità del suo vero padre, il quale nel 2015, aveva anche manifestato alla sorella di
, di voler incontrare la propria figlia naturale, cosa che difatti avveniva. Per_1 Controparte_3
Nondimeno, il sig. , pur non disconoscendo il rapporto di filiazione, manifestava il CP_1
proprio dissenso a procedere al formale riconoscimento della figlia, ragion per cui la madre, sig.ra
si determinava ad avviare l'odierno giudizio, rispetto al quale, successivamente, Parte_1
ai sensi dell'art. 273 c.c. e su richiesta del Giudice istruttore, in data 10.6.2021, la stessa figlia
[...]
nel frattempo peraltro divenuta maggiorenne, dichiarava di aderire. Per_1
La causa veniva quindi istruita sia a mezzo di prove testimoniali e di interrogatorio formale del convenuto, ammesse con ordinanza del precedente Giudice istruttore, sia a mezzo di CTU genetica, alla quale tuttavia il sig. non si è sottoposto. CP_1
Esaurita l'istruttoria, quindi, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni per
l'udienza del 22.1.2024 e dunque trattenuto per la decisione.
§
Osserva il Collegio che, a prescindere dagli esiti della istruttoria espletata, dall'esame degli atti di causa emerge la sussistenza di una condizione
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