Trib. Gela, sentenza 08/11/2024, n. 616
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Testo completo
N. 351/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza del 6.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 437 – 438 c.p.c. , previo rinvio al rito lavoro del d.lgs. n. 150/2011 nella causa iscritta al n. 351/2023 R.G., promossa da
PREFETTURA – UTG - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CALTANISSETTA (c.f.
80001080862), con il ministero dell'avv. Avvocatura Dello Stato di Caltanissetta
APPELLANTE contro
AM SE (c.f. [...]), con il ministero dell'avv. Lo Porto Valentina
Chiara
APPELLATO
1. Con ricorso depositato l'8.3.2023 e notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza a mezzo p.e.c del 22.03.2023 nei confronti di PO US, la Prefettura – Utg - Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta ha proposto appello avverso la sentenza n. 57/2023 del Giudice di pace di
Gela, depositata il 7.2.2023 a definizione del giudizio civile n. 858/2022 R.G., con cui, in accoglimento del ricorso proposto da PO US ex art. 8, d.lgs. n. 150/2011, disciplinante l'“opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti”, con rinvio all'art. 6, d.lgs. n. 150/2011, è stato annullato il provvedimento del Prefetto di Caltanissetta n. 23478 del 5.4.2022, notificato il 7.9.2022, adottato ex art. 75, comma 9, D.P.R. n. 309/1990, recante il Testo Unico in materia di stupefacenti, con
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cui, su segnalazione n. 411/12 dell'8.3.2021 dei Carabinieri di Gela di accertamento della detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli era stata irrogata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di 1 anno e 4 mesi, invitandolo a sottoporsi al programma terapeutico e socio riabilitativo di cui all'art. 122 D.P.R. n. 309/1990, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante ha chiesto al presente Tribunale in funzione di giudice di appello: “in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Gela, respingere integralmente le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dalla parte odierna appellata in quanto nel merito infondate. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Con memoria depositata l'8.9.2023, PO US si è costituito in giudizio, chiedendo al presente Tribunale, in funzione di giudice di appello: “preliminarmente, accertare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello così come proposto dalla Prefettura per difetto di specificità delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti e dunque per violazione della prescrizione in ordine al contenuto minimo dell'appello di cui all'art. 434, comma 1, n. 2, c.p.c.;
senza recesso alcuno dalla superiore eccezione preliminare, nel merito, accertare, ritenere e dichiarare l'infondatezza del motivo sub 3.1) dell'appello della Prefettura e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza nella parte in cui dichiara la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della costituzione a mezzo pec dell'Amministrazione resistente;
nel merito, ancora, accertare e dichiarare l'infondatezza del motivo sub 3.2 motivo sub 1a) dell'appello della Prefettura e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza nella parte in cui accoglie il ricorso di PO US ed annulla in ogni sua parte
l'opposta ordinanza prefettizia;
accertare e dichiarare l'infondatezza del motivo sub 3.2 motivo sub
1b) dell'appello della Prefettura e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza nella parte in cui accoglie il ricorso di PO US ed annulla in ogni sua parte l'opposta ordinanza prefettizia;
confermare integralmente la sentenza di primo grado, rigettando tutti i motivi di appello proposti dalla
Prefettura - U.T.G. di Caltanissetta condannando la stessa alla spese di lite per questo giudizio. Con vittoria di spese e compensi oltre r.f.s. e c.p.a. .”.
2. L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 434, comma 1, n. 2, c.p.c., è infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto dall'appellato, l'appellante ha espressamente formulato “le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado”, al punto 2) dell'atto di appello, rilevando che “Il Giudice di Pace non ha tenuto conto della sequenza procedimentale seguita e rispettata dall'Amministrazione”, dopo averla puntualmente riportata.
3. Nel merito l'appello è fondato per le ragioni che seguono.
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3.1. Il primo motivo di appello, con cui si deduce “Violazione di legge, sub specie dell'art. 6 del
D. Lgs. n. 150/2011 – irrilevanza della dichiarazione di contumacia – utilizzabilità della documentazione pervenuta”, è fondato per le ragioni che seguono.
L'art. 75, D.P.R. n. 309/1990, recante il “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, rubricato “Condotte integranti illeciti amministrativi”, prevede in particolare al comma 1, lett. a), che “Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle
I e III previste dall'art. 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,