Trib. Milano, sentenza 04/11/2024, n. 4717

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 04/11/2024, n. 4717
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 4717
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa R C, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 9794/2024, pendente tra
elettivamente domiciliata in Milano, Via Serbelloni n. 4, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti M A F, M B e S P, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e
in persona del liquidatore p.t., con sede Controparte_1 in Roma in Via Aurelia n. 641, rappresentata e difesa dall'Avv. S S V, giusta delega allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma Via Giuseppe Ferrari n. 2 resistente

Controparte_2
resistente contumace
Oggetto: retribuzione
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: voglia il Tribunale di Milano così giudicare:
NEL MERITO

1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento dei seguenti importi (ovvero dei diversi importi ritenuti di giustizia) ai seguenti titoli:
€ 3.539,76= retribuzione gennaio 2024 (primi 14 giorni);

€ 737,45= 13ª mensilità (1 rateo);

€ 1.206,27= Indennità redazionale (7 ratei);

€ 18.049,97= Indennità ferie non godute;

€ 3.567,32= Indennità ore permessi non godute;

1
€ 174.287,34= Trattamento di fine rapporto;

2. conseguentemente, condannare a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di € 201.388,11= (ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia) per i titoli di cui al punto che precede, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;

3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accantonamento, presso il Fondo Pensione Complementare dei dell'importo di € 3.091,80= Controparte_2
(ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia);

4. conseguentemente, condannar a versare al Controparte_1
Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani l'importo di cui al punto 3. che precede e ordinare al Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani di aggiornare la posizione della ricorrente, mediante l'imputazione del predetto importo;

5. condannare la convenut alla rifusione del Controparte_1 compenso professionale e delle spese di lite, oltre al contributo unificato versato nella misura di € 379,50=.
Per la convenuta CP_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente memoria di costituzione, rigettare le richieste di cui al ricorso introduttivo in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite , oltre accessori come per legge
Svolgimento del processo
Parte_1 Controparte_1
e il Controparte_2 lavorato quale giornalista professionista, alle dipendenze della convenuta, società che opera nel campo dell'editoria, dal 23.10.2000 al 21.4.2024;
- di essere stata inquadrata quale caporedattore, ai sensi del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, e di avere reso la prestazione lavorativa presso la redazione milanese della convenuta, sita in Corso Venezia n. 45;
- che in data 15 gennaio 2024 la convenuta e le OO.SS. avevano sottoscritto un “verbale di accordo” in sede ministeriale che prevedeva: il ricorso alla
“CIGS per riorganizzazione aziendale in presenza di crisi ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 bis, comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 148/2015, a far data dal 15 gennaio 2024 per la durata di 22 mesi in favore di un numero massimo di n. 14 unità lavorative con qualifica di giornalista” (art. 2 dell'accordo);
l'accesso “al prepensionamento nei confronti di un numero massimo di 4 giornalisti” con la precisazione che “chi alla data di avvio della cassa integrazione avrà maturato i requisiti per il prepensionamento verrà posto da subito in CIGS a zero ore salvo sua opposizione per 14 settimane secondo la normativa vigente” (art. 5 dell'accordo);
“nel caso di rigetto della domanda di prepensionamento del/della giornalista per cause a lui/lei non imputabili, l'Azienda provvederà alla sua riammissione in organico dalla data delle dimissioni alle medesime condizioni d'inquadramento, economiche e normative, confermando l'anzianità maturata” (art. 7 dell'accordo);
- che in pari data (15 gennaio
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