Trib. Brescia, sentenza 06/06/2024, n. 2535

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 06/06/2024, n. 2535
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 2535
Data del deposito : 6 giugno 2024

Testo completo


N.R.G. 5883/2023

R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 5883/2023, promosso da:
DE OU ER LI ER, nata in [...] il [...];
DE OU ND UE, nato in [...] il [...];
entrambi con il patrocinio dell'avv. NN BONATO;
RICORRENTI contro
MINISTERO DELL' INTERNO;
con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 5.6.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)

Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 5.5.2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da AN NN TI, nato a [...] il [...], ed esposto quanto segue.
Pag. 1 di 5 AN NN TI, cittadino italiano, nasceva a Filago (BG) il 23.6.1875. Egli, una volta emigrato in Brasile, mai rinunciava alla cittadinanza italiana o si naturalizzava cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione n. 000.535.327.416/2022, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri (v. all. 4). AN NN TI contraeva, quindi, matrimonio con AV AB IA in data 5.1.1895 (v. all. 5). Dall'unione coniugale nasceva il 25.10.1919 AN IN (v. all. 6). Costei in data 25.5.1940 sposava IN RA TO (anche chiamato NH De US TO: v. all. 7). Successivamente al matrimonio, ella passava a chiamarsi con il nome di AN DE RA IN (ovvero AN DE OU IN). Dall'unione coniugale nasceva l'8.11.1941 DE OU DU OS (v. all. 8). Costui contraeva matrimonio con DE OU MA IA in data 28.9.1968 (v. all. 9), generando DE OU LI ER, nata il [...] (v. all. 10). Quest'ultima il 12.3.2010 sposava ER RO (v. all. 11), passando così a chiamarsi con il nome di DE OU ER LI ER. DE OU ND UE nasceva il 30.8.1991, figlio di DE OU LI ER (v. all. 12).

3. Il Ministero dell'Interno, tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il 27.5.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 4.8.2023, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 5.6.2024, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 30.5.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto
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