Trib. Avellino, sentenza 12/06/2024, n. 1152

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 12/06/2024, n. 1152
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 1152
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
IN PERSONA DEL GIUDICE UNICO DOTT.SSA MICHELA PALLADINO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 4278/2020 R.G.A.C.C., avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale

T R A
Book Show snc di LM De TO (CF: 00298810649) rappresentata e difesa dall'Avv. Floriana
Taccone, dom.ta come in atti;

- attrice -

E
Condominio Corso V. Emanuele n. 64, in persona dell'amministratore pt (CF:92039820649) rappr.to e difeso dall'avv. Emilio Paolo Sandulli, dom.to come in atti;

- convenuto -

CONCLUSIONI: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice impugnava la delibera assembleare assunta in data 1.10.2020 dall'assemblea del condominio convenuto, quale proprietaria dell'unità immobiliare posto al piano terra dell'edificio e condotto in locazione dalla GNC srl, con la quale si approvava il rendiconto della gestione extra ordinaria, si


conferiva incarico all'ing. NO quale progettista e direttore dei lavori, e si conferiva, infine, incarico all'avv. Sandulli per la costituzione nei giudizi azionati dalla attrice e in quello con Losi Ascensori deliberandosi di provvedere al pagamento delle spese legali attraverso il fondo spese condominiale.
Ne domandava l'annullamento, totale o parziale, in quanto affetta dai seguenti vizi: mancata allegazione e/o deposito preventivo dei documenti giustificativi delle spese extra gestione ordinaria di cui al rendiconto (punto 5) dell'odg;
abuso/eccesso di potere in ordine all'incarico conferito all'ing. NO;
violazione dell'art. 1130 bis c.c.;
assenza del rendiconto;
presupposti della delibera fondati su dati errati
e non veritieri;
ripartizione delle spese errata ed illegittima.
Si costituiva il Condominio convenuto che contestava in toto la domanda e ne chiedeva il rigetto.
La domanda è parzialmente fondata.
Preliminarmente si precisa che non vengono scrutinati i motivi inerenti il conferimento di incarico all'ing.
NO (rispetto al quale entrambe le parti ripercorrono con particolare ampiezza la genesi e le vicende successive), introdotti con la censura di un generico abuso/eccesso di potere (figura peraltro non applicabile agli atti di carattere privato quali le delibere condominiali), atteso che la delibera impugnata nel presente giudizio sul punto risulta meramente esecutiva delle precedenti con le quali sono state assunte le decisioni relative ai lavori strutturali interessanti l'edificio e deliberate le relative nomine;
delibere già impugnate secondo quanto dedotto da parte attrice.
Sul rendiconto e sulla omessa allegazione dei documenti giustificativi.
Parte attrice si duole della omessa allegazione al rendiconto dei documenti giustificativi, del non averne potuto prenderne visione ed, infine, della violazione dei dettami di cui all'art. 1130 bis c.c.
Tale domanda risulta affetta da deficienza di allegazione e di prova.
Va premesso che come statuito dalla Suprema Corte “L'obbligo dell'Amministratore di condominio di
provvedere alla redazione del rendiconto annuale sulla gestione, non vincola lo stesso a depositare la documentazione giustificativa
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