Trib. Bergamo, sentenza 08/10/2024, n. 1850

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 08/10/2024, n. 1850
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 1850
Data del deposito : 8 ottobre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione III civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 6347 DELL'ANNO 2023
FRA
EF LL
E
IT UT SPA
Oggi 8 ottobre 2024,
con modalità cartolare, il G.O., viste le note depositate dalle parti, procede come da sentenza, resa ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c.
, sotto riportata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6347/2023 R.G. promossa da:
LL EF (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. Daniela GOZZOLI
-RICORRENTE-

Contro

:
IT UT SP, (C.F. e P.IVA00110750221) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Alessandro SILVI e Andrea GIRARDI
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Parte attrice e parte convenuta hanno concluso come da note depositate in data 20 settembre 2024 (parte convenuta ha concluso riportandosi interamente alla comparsa di
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costituzione e risposta depositata in data 2 febbraio 2024), conclusioni che qui si intendono richiamate.
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE

La domanda, svolta in via preliminare da parte resistente, riguardo all'inoperatività della garanzia assicurativa, è fondata e quindi viene accolta. Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 08/11/2023, TE LL conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale la società IT UT s.r.l., instando per l'accoglimento delle conclusioni di cui sopra.
A sostegno della esperita azione, TE LL esponeva:
-che in data 08.08.2014, quale legale rappresentante di SEA s.r.l., concludeva con SD TR PA un contratto “GOLD” (codice pratica 24209/14MU02) per l'emissione di una perizia con parere pro veritate riguardo alla rilevazione del tasso di interesse usuraio in due rapporti bancari conclusi dalla stessa SEA (leasing n. contratto 249869 per la somma di € 183.600,00 con NC NE e finanziamento n. 203457 per la somma di € 200.00 0,00 con NC AR di Bergamo) (doc. 1 atto di citazione);

-che con la sottoscrizione del predetto contratto “GOLD”, SEA aderiva, quale assicurato, alla polizza tutela legale n. 91/M10282700 conclusa tra SD e IT UT SP (doc. 1 art. 14 e doc. 2 atto di citazione);

-che tale polizza era un'assicurazione a favore di terzi, che garantiva all'assicurato SEA il pagamento di tutte le spese legali, anche quelle generate in caso di soccombenza in un eventuale procedimento giudiziale, con ciò intendendosi ogni costo sostenuto da SEA relativamente all'azione legale intrapresa sulla base della perizia pro veritate di SD;

-che, posto che la perizia pro veritate di SD confermava l'applicazione di tassi di interesse usurai, i fideiussori signora TE LL e IE IO SC convenivano davanti al Tribunale di Bergamo, con atto di citazione del 28.10.2015, RG n. 11631/2015, la NC AR di Bergamo per far accertare nel rapporto bancario intercorso l'applicazione di somme non dovute a titolo di usura, commissione di massino scoperto ed interessi anatocistici;

-che la causa veniva definita con sentenza n. 611/2017, pubblicata il 09.03.2017, con cui il Tribunale di
Bergamo rigettava le domande attoree, condannando gli attori, in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite a favore di parte convenuta, liquidate in € 7.254,00 per compensi professionali ai sensi del DM 55/2014, oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 DM 55/2014, ed accessori di legge (doc. 5 atto di citazione)
-che, in forza della polizza tutela legale sopra meglio specificata, IT UT avrebbe dovuto indennizzare SEA delle spese legali e dei costi di causa, per l'importo di € 23.292,66, così distinto: € 2.946,36 per le spese del difensore di SEA, € 11.300,00 per le spese legali di controparte liquidate in sentenza, € 8.863,30 per le spese di redazione della perizia SD ed € 183,00 per le spese
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