Trib. Potenza, sentenza 13/01/2025, n. 62

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 13/01/2025, n. 62
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 62
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico Dott.ssa Lucia
Gesummaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3674/2016 R.G.
TRA
GE. EL IU & C. S.N.C., in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Verna in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;

OPPONENTE
E
FALLIMENTO “CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA
LUCANIA E DI TARANTO S.C.R.L.” in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Anna Arcella in virtù del decreto di autorizzazione e nomina del G.D. del 22.11.2016 e di mandato ad litem rilasciato su documento informatico separato ex art. 83 c.p.c.;

OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Fallimento CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA E
DI TARANTO S.C.R.L ( C.A.R.L.T.) ha proposto ricorso monitorio nei confronti della società GE. EL IU & C. S.N.C. deducendo:
-che in data 8.10.2002 ha stipulato con VICTORIA Srl un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la porzione dell'edificando fabbricato sito nel comune di Venosa, alla via Melfi;

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-che con la suddetta scrittura si è dato atto che il promissario acquirente ha versato alla promissaria venditrice la somma di euro 55.875,00 a titolo di anticipo;

-che in data 30.4.2003 ha versato con assegno bancario l'ulteriore somma di euro 20.000,00 in favore della controparte;

-che il 4.8.2005 ha prestato il proprio consenso alla cessione del contratto preliminare da parte di VICTORIA Srl, nelle more dichiarata fallita, in favore della società GE. EL IU & C. S.N.C.,, tale dichiarazione è stata altresì sottoscritta per accettazione anche da RA
SE in qualità di rappresentante legale della cessionaria;

-che con scrittura privata del 1.12.2005 autenticata dal notaio Francesco
Carretta, si è dato atto che sono stati trasferiti alla società RA n.13 contratti preliminari di compravendita tra i quali quello dell'8.10.2002 per cui è causa;

-che con nota dell'8-12.4.2016, trasmessa a mezzo pec e a mezzo raccomandata A/R, il curatore del fallimento CA ha comunicato, ai sensi dell'art 76 L.F. , la volontà di recedere dal contratto preliminare di compravendita e ha perciò chiesto la restituzione della somma versata dal fallito consorzio in forza del suddetto contratto, ammontante complessivamente ad euro 75.875,00, oltre alla corresponsione degli interessi legali quantificati in euro 14.473,64 decorrenti dalla dichiarazione di fallimento 25.5.2006 alla comunicazione del recesso;

-che nonostante l'invito la società RA non ha provveduto alla richiesta restituzione.
Il giudice accogliendo il ricorso presentato dal fallimento ha emesso il decreto ingiuntivo n. 644/2016 con il quale è stato ingiunto alla società GE.
RA SE & C. S.n.c. il pagamento della somma di € 75.875,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data di dichiarazione di fallimento (25.5.2006) al soddisfo, oltre alla rifusione delle spese del procedimento monitorio.
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La società ingiunta ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo eccependo la prescrizione del credito e la infondatezza nel merito della pretesa creditoria contestando anche la decorrenza degli interessi legali.
In particolare, la predetta ha sostenuto che la somma di euro 75.785,00,versata da C.A.R.L.T. quale anticipo del contratto preliminare, è stata portata in compensazione al momento del trasferimento del preliminare dalla Victoria
S.r.l. alla opponente, giusta autorizzazione, da parte del Tribunale Fallimentare di Melfi;
che, quindi, la somma in parola è stata integralmente utilizzata e non è più esistente come somma disponibile per la restituzione;
che la compensazione ha infatti estinto l'obbligazione di pagamento di C.A.R.L.T. verso la Victoria
S.r.l., con la conseguente liberazione;
che il versamento di un anticipo, una volta portato in compensazione, non costituisce più un'obbligazione passibile di restituzione;
che è pur vero che il Curatore del fallimento C.A.R.L.T. possa esercitare il diritto di scioglimento e di recesso del contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 della Legge Fallimentare, ma è anche vero che tale scioglimento non implica in alcun modo il diritto alla restituzione di somme già compensate e di spese sostenute nell'ambito dell'esecuzione del contratto.
Alla luce di ciò, l'opponente ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto la condanna della parte opposta al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Fallimento opposto, il quale ha eccepito in via preliminare la nullità della citazione in giudizio e, con articolate argomentazioni, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al risarcimento ex art 96 cpc oltre al pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso, occorre rilevare che l'opposizione al decreto ingiuntivo è tempestiva perché proposta nel termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Quanto al merito, si ritiene che l'opposizione sia parzialmente fondata.
In primo luogo occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'opposto secondo il quale l'atto di citazione sarebbe affetto da nullità per difetto di conformità
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dell'atto di citazione notificato rispetto all'originale conseguente alla omessa e/o falsa e/o errata attestazione di conformità dell'atto di citazione notificato rispetto all'originale.
In particolare, secondo la parte opposta, avendo il difensore di parte opponente notificato a mezzo pec la copia dell'atto di citazione e la copia della procura ad litem, queste non sono pervenute in formato analogico, come attesta il difensore, bensì su supporto informatico;
inoltre il difensore si è limitato a segnalare che gli anzidetti atti (atto di citazione e procura) sono copie
“analogiche dei corrispondenti atti e provvedimenti in formato digitale estratti dal fascicolo informatico.”
L'eccezione è infondata sia perché sono stati rilevati vizi formali non previsti a pena di nullità atteso che non è in contestazione la diversità del contenuto dell'atto introduttivo depositato rispetto a quello notificato all'opposto, in ogni caso quest'ultimo ha svolto una compiuta difesa nel merito e tale circostanza sanerebbe comunque il vizio asseritamente esistente.
Quanto al merito risultano pacifiche oltre che risultanti dalla documentazione in atti le seguenti circostanze :
1)che il C.A.R.L.T. ha corrisposto alla Victoria s.r.l. l'importo complessivo di euro 75.875,00 a titolo di anticipo per l'acquisto di un immobile come si vince dal contratto preliminare dell'8.10.2002 e dalla scrittura privata del 30.4.2003;

2) che C.A.R.L.T non ha ottenuto il bene oggetto della compravendita in relazione al quale era stato versato il
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