Trib. Termini Imerese, sentenza 11/10/2024, n. 1415
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Testo completo
N . 3 1 8 1 / 2 0 2 0 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3181 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
SOC. SARA ASSICURAZIONI S.P.A, P.IVA. 00885091009, con sede in Roma, in via Po n. 20, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Palermo, in via Mariano
Stabile n. 172, presso lo studio dell'avv. Daniela Cascio, e rappresentata e difesa dall'avv. SA
Bandinelli giusta procura in atti.
ATTRICE
E
INGEGNERE ROSARIA, nata a [...] il [...], C.F. [...], ed elettivamente domiciliata in Termini Imerese, via SS Salvatore n. 09, presso lo studio dell'avv. Anna
Rita Cosentino e rappresentata e difesa dall'avv. PP Serio, giusta procura in atti.
CONVENUTA
oggetto: risarcimento danni da circolazione veicoli conclusioni: come da verbale del 19.06.2024
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Con atto di citazione, la Soc. SA SS S.p.A. (d'ora in avanti solo SA SS) conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, NG IA, esponendo, in base al tenore complessivo dell'atto di citazione:
a) di aver stipulato una polizza assicurativa con NG IA di cui al n. 01 01982YK per l'autovettura Smart - tg. DH 221 XK- di proprietà della convenuta;
b) che il giorno 03.08.2010, alle ore 9:40 circa, NG IA, mentre si trovava alla guida della vettura Smart -tg. DH 221 XK-, uscita dal posteggio di Via C. Puleo si immetteva nella Via B. Mattarella, e, in base alla dinamica descritta in citazione, finiva per urtare complessivamente cinque veicoli rispettivamente di proprietà di LO
HE, TA PP, della ditta Car Sharing di Croce Francesco RI e, infine, di FO TO;
c) che a seguito del sinistro, SA SS, garante R.C.A. del veicolo di proprietà della
convenuta, procedeva a corrispondere degli indennizzi, erogandoli anche a ZÌ IA
e a TA UL, quest'ultime rispettivamente, conducente e trasportata nel veicolo di proprietà di TA PP, per i danni riportati in conseguenza della condotta tenuta da
NG IA;
d) che nel complesso veniva erogata una somma di € 18.722,48;
e) che a seguito degli accertamenti effettuati, emergeva che NG IA si trovava alla guida del proprio veicolo priva di patente in corso di validità;
f) che in ragione della circostanza sopra detta le veniva anche elevata la sanzione ex art. 126 co. 7 C.d.S..
Tutto ciò posto, deduceva di avere diritto ad ottenere, in rivalsa, da NG IA quanto corrisposto in conseguenza del sinistro in questione;
ciò in ragione della violazione della clausola di cui alla polizza stipulata, attributiva alla compagina assicurativa del diritto di rivalersi nei confronti dell'assicurato qualora quest'ultimo non fosse stato abilitato alla guida, al momento del sinistro, a norma delle disposizioni di legge in vigore.
Chiedeva, pertanto, a titolo di rivalsa, la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 18.722,48;
somma già corrisposta a titolo di risarcimento danni ai danneggiati dal sinistro descritto in citazione o, in alternativa, chiedeva la condanna alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria delle spese di lite.
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Si costituiva NG IA che contestava le avverse argomentazioni perché infondate in fatto e in diritto.
Preliminarmente, contestava la polizza n. 01 01982YK di cui all'allegato n.1 della citazione perché, a suo dire, depositata in maniera incompleta e non rispondente all'originale.
Evidenziava a riguardo che nella polizza ai fini della regolazione delle condizioni di assicurazione si faceva rimando ad un allegato (“Mod. 250\B ed 04\2007”) denominato “Condizioni di Assicurazione”, tuttavia, a suo dire, non depositato agli atti da controparte, ritenendo, invece, che il documento depositato da SA SS non coincideva con quello da lei realmente approvato.
Inoltre, eccepiva la non operatività della clausola che prevedeva il diritto di rivalsa dell'assicurazione, in quanto sosteneva che il mancato rinnovo della patente non potesse essere assimilato al caso di soggetto non abilitato alla guida.
A sostegno di tale assunto richiamava la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data
08.10.2018, n. 4236\2018. Sentenza che era stata resa in relazione al procedimento intercorso tra ella
e la Axa ass.ni S.p.a. e che statuiva la condanna della compagnia assicuratrice a risarcirle la complessiva somma di € 60.390,00, in ragione dell'operatività della garanzia, avendo ritenuto che il titolo scaduto non fosse equiparabile alla mancanza di titolo abilitativo alla guida.
Alla luce dei motivi sopra riportati, la convenuta chiedeva di accertare e dichiarare inammissibile la domanda di rivalsa avanzata da parte attrice e per l'effetto dichiarare che nulla era dovuto a SA SS.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., non venivano assunti mezzi di prova data la natura prettamente documentale del giudizio.
All'udienza del 19.06.2024, venivano fatte precisare le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso, deve, preliminarmente, evidenziarsi che l'art. 144, secondo comma, secondo periodo, del codice delle assicurazioni stabilisce che: “l'impresa di assicurazione ha […] diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n. 4756/2024: “Questa norma attribuisce all'assicuratore un diritto e ne fissa il presupposto. Il diritto è quello di recuperare dall'assicurato le somme pagate al danneggiato. Tale diritto scaturisce dalla legge e sussiste a prescindere da qualsiasi previsione in tal senso del contratto di assicurazione. Il presupposto di tale
n. 3181/2020 r.g.a.c. Pag. 3 diritto di rivalsa scaturente dalla legge è l'esistenza d'un altro e ben diverso diritto, questa volta scaturente dal contratto: e cioè il diritto di rifiutare, nel caso specifico, il pagamento dell'indennità in virtù d'una clausola di delimitazione del rischio. In presenza dunque d'una clausola siffatta, la legge attribuisce all'assicuratore il diritto di rivalsa e bisogno non v'è che la rivalsa sia prevista dal contratto. Se, però, nel contratto mancasse una clausola di delimitazione del rischio, rivalsa non potrà esservi, perché ne mancherebbe il presupposto. L'onere di provare che il contratto di assicurazione della r.c.a. conteneva una clausola di delimitazione del rischio, inopponibile al terzo ma idonea a giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, spetta a quest'ultimo. Per quanto detto, infatti, il fondamento della rivalsa è un patto contrattuale;
l'azione di rivalsa è quindi un'azione contrattuale: ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare