Trib. Forli, sentenza 20/03/2024, n. 252

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Forli, sentenza 20/03/2024, n. 252
Giurisdizione : Trib. Forli
Numero : 252
Data del deposito : 20 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

nel procedimento civile iscritto al n. 2126 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma, c.p.c.);
promosso da
IT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. IN SIGLA: IT S.P.A. (c.f.
02241250394), rappresentato e difeso dall'avv. AMADEI ELENA (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in VIA A. BACCARINI N. 60 48121 RAVENNA, giusta procura del
31.01.2022;
appellante nei confronti di
CH PE (c.f. [...]), non costituito;
appellato contumace
e di
PR DI FORLI - CESENA, rappresentata e difesa dall'avv. DACCI GIAMPAOLO
(c.f. [...]), domiciliata presso l'UFFICIO LEGALE PR DI
FORLI'-CESENA - P.ZZA MORGAGNI N. 9 47100 FORLI', in virtù di procura conferita in data 24.01.2023;
appellato
-ooOoo-
Conclusioni per IT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. IN SIGLA:
IT S.P.A. :
1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del gravame ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, per i motivi di cui alla narrativa che precede e di cui alle deduzioni svolte in primo grado, previa reiezione di ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione: in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza impugnata n. 13/2022 pubbl. il
25.01.2022, non notificata, res inter parte dal Giudice di Pace di Forlì Avv. Guglielmo Giuliano, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “… in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Sorit SpA per le domande che attengono al merito della pretesa creditoria;
- in via subordinata, nel merito, in ogni caso respingere la domanda avanzata dal Signor CH PP perché completamente infondata in fatto e diritto.” IN OGNI CASO Con vittoria di compensi professionali e spese, oltre 15% spese generali, IVA e CPA di entrambi i gradi del giudizio. Con ogni più ampia riserva
».
Conclusioni per PR DI FORLI'-CESENA:
«Ad integrazione dei precedenti atti difensivi si chiede all'Ill.mo Tribunale di Forlì che, ogni diversa istanza disattesa, voglia confermare l'ingiunzione di pagamento prot. n. 20211216700000584 emessa da Sorit Spa, con contestuale conferma del verbale n. V3097U/2015 del 19.10.2015 emessa dalla Polizia Provinciale di Forlì-
Cesena. Con vittoria di spese ed onorari di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. IT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. interpone appello avverso la sentenza n. 43/22 del 25.01.2022, con la quale il Giudice di Pace di Forlì accoglieva
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da CH PE ed annullava l'ingiunzione di pagamento n. 20211216700000584, recante la somma di € 1.169,26, relativa al verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 3097/U del 12.09.2015, assumendo prescritta la pretesa creditoria avanzata dall'agente della riscossione.

1.1. Innanzi al Giudice di Pace, si costituivano l'agente della riscossione IT e l'ente
PR DI FORLI'-CESENA deducendo il mancato decorso del termine prescrizionale, stante la sospensione dei termini disposta dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) nel periodo emergenziale da Covid-19.

1.2. Nell'odierna sede di gravame, IT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA
S.P.A. articola tre motivi di gravame: con i primi due, denuncia la violazione degli artt. 67 e 68
D.L. n. 18/2020
e 12 D.L. n. 159/2015, in quanto il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile la sospensione dei termini processuali e di notifica straordinaria
2
(COVID) alle sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada;
con il terzo motivo, lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva.

1.3. L'appellante si duole della differenziazione operata dal giudice di primo grado, il quale distingueva le entrate in base alla loro tipologia, e statuiva nel senso che la sospensione c.d.
“emergenziale” dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 si applicasse soltanto alle “entrate tributarie, ai contributi previdenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali”, escludendola per le sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada.
La parte appellante fa notare come l'art. 68 D.L. n. 18/2020, al primo comma, si riferisce testualmente alle “entrate tributarie e non”, mentre, al secondo comma, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici impositori (es. ingiunzioni di pagamento) richiamando anche il primo comma dell'art. 12 del Decreto-legge n. 159/2015 che, a sua volta, prorogava tali termini.

1.4. La parte appellata PR DI FORLI'-CESENA aderisce alle deduzioni dell'agente della riscossione, concludendo per la riforma integrale della sentenza gravata e per la conseguente conferma del verbale emesso dalla Polizia Provinciale di Forlì-Cesena.

1.5. L'appellato CH PE non si costituiva nel presente grado e veniva dichiarato contumace.

2. Giova ripercorrere sinteticamente i fatti di causa.

2.1. Con verbale n. 2588/A del 27.06.2015, veniva accertata la violazione ex art. 142, 8° co.,
D. Lgs n. 285/92
(Codice della strada), a carico dell'autoveicolo, targato CN712FK, atteso che il proprietario dello stesso ometteva di fornire, entro 60 giorni decorrenti dalla data della notifica, i dati anagrafici e la patente di guida.
A fronte di tale omissione, veniva redatto dalla Polizia provinciale di Forlì-Cesena il verbale n.
3097/Y/2015 del 19.10.2015, notificato il 26.10.2015, cui seguiva l'ingiunzione di pagamento.
Il Giudice di Pace
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