Trib. Roma, sentenza 19/11/2024, n. 11719

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 19/11/2024, n. 11719
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11719
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Giovanni Pascarella, all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°32404/2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Conte ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio, sito in San Marcellino ( CE), via Gramsci 10, giusta procura speciale allegata al ricorso.
RICORRENTE-
E
Controparte_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”.
CONCLUSIONI: come da ricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con ricorso depositato in via telematica in data 10/9/2024 si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo:
-di essere docente di sostegno e di aver prestato servizio dall'anno scolastico 2022/ 2023 in forza di contratti a tempo determinato con incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche e orario di
24 settimanali presso l'Istituto Comprensivo di via delle Azzorre in Roma;

-di non aver percepito durante detto anno scolastico il bonus economico definito “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente.
1


Richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente, lamentata l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver riservato al solo personale CP_1
docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato, ha quindi concluso chiedendo ““ - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015
, per gli anni scolastici anzidetti e, per l'effetto, condannare il resistente al CP_1
riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato..
Non si è costituito il del merito, sebbene ritualmente evocato in giudizio con Controparte_1 atto notificato a mezzo pec presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma
1, c.p.c.
.

2.Rileva preliminarmente il Tribunale che la ricorrente può ritenersi ancora inserita nel sistema scolastico, atteso che ha ricevuto incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2024/2025 presso l'Istituto Comprensivo di via delle Azzorre in Roma ( v. doc. prodotto il
25/10/2024), con conseguente competenza per territorio del giudice adito.
Ella può pertanto vantare un danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi del venir meno del rapporto di insegnamento non avrebbe potuto configurarsi, con conseguente difetto attuale di interesse ad agire, sicchè ricorre il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016. Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte con recente sentenza n. 29961/2023 chiarendo che “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, l'effetto estintivo deve connettersi non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
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3.La domanda è fondata.

3.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del Controparte_1
n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al
1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato
e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e
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