Trib. Milano, sentenza 27/11/2024, n. 10261

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 27/11/2024, n. 10261
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 10261
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari, ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7481/2024 promossa da:
LE PO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO
ANDREA e , elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 FOGGIA presso il difensore avv.
RUOCCO ANDREA
ricorrente
contro
COMPASS BANCA S.P.A. (C.F. 00864530159), con il patrocinio dell'avv. LANZA CALOGERO e
GIARRATANA MATTEO ([...]) via San Martino n. 19 20100 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO N. 19 20122 MILANO presso il difensore avv.
LANZA CALOGERO
CONVENUTO
Oggetto: contratto finanziamento
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 12.11.2024:
Per parte ricorrente:
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“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. ovvero ai tassi BOT ex art.
117, comma 7, TUB
.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per parte convenuta:
“Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta Compass Banca S.p.a. da ogni e qualsivoglia pretesa del ricorrente.
Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, tenere conto del fatto che il ricorrente ha provveduto ad effettuare prelievi ed acquisti per un totale di € 8.418,65 e pagamenti per € 14.919,77 con una differenza pari ad € 6.501,12.
Tenere conto, tuttavia, che nel presente giudizio la difesa avversaria non ha avanzato alcuna domanda restitutoria ma solo una domanda di mero accertamento motivo per cui nessuna domanda diversa da quella di mero accertamento potrà essere formulata.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di Compass Banca
S.p.A. ex art. 52 D. lgs. 196/2003. (…)
In via istruttoria: Con riserva di capitolare e dedurre prove, produrre documenti ed indicare testi chiedendo sin da adesso di essere ammesso eventualmente a prova contraria.
Con ogni maggiore riserva di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 23.2.2024, PO AN ha chiesto in via principale la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento revolving ed in subordine la
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declaratoria di nullità per indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi del contratto di finanziamento con carta revolving concluso con la convenuta.
Il ricorrente allega che in data 12.1.2010 aveva stipulato con COMPASS BANCA S.p.A. un contratto di finanziamento per l'acquisto di un “elettrodomestico” e che con il medesimo contratto gli era stata anche concessa una linea di credito tramite carta revolving.
Sostiene il ricorrente che il contratto de quo sarebbe nullo in quanto collocato tramite “un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione”, in violazione delle prescrizioni sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari di cui al D.lgs. n. 374/1999. Da tale nullità discenderebbe il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme mutuategli al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e non a quello convenuto nel contratto.
Il ricorrente, inoltre, allega che sarebbe nulla per indeterminatezza, in violazione dell'art. 117 TUB, la clausola del contratto de quo relativa alla determinazione degli interessi, in quanto la stessa si limiterebbe a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse senza indicare il tasso effettivamente applicato all'interno di tale forbice. Da tale nullità discenderebbe il diritto dell'esponente a restituire le somme mutuategli al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. ovvero al tasso BOT ex art. 117 comma 7 T.U.B..
Si è costituita in giudizio COMPASS BANCA S.p.A. contestando integralmente quanto ex adverso
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