Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 308
TRIB Milano
Sentenza
14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2619/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Katia Songia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2619/2023 promossa da:
AGRODOLCE DI EX ON MI &
C. S.A.S. (C.F. 02777080546), con il patrocinio dell'avv. SCHEMBRI DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA UNITA' D'ITALIA N. 2/A
92100 AGRIGENTO, presso il difensore avv. SCHEMBRI DOMENICO
ATTRICE contro
FASTWEB SPA (C.F. 12878470157),
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice DO di LE ON IA &
C. s.a.s.
“VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
A. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Fastweb spa, come in narrativa specificato
e come risultato dall'esito della prova per testi, rispetto al contratto di somministrazione dell'utenza telefonica 0922608081 intestata alla società attrice;
B. Accertare e dichiarare che il predetto inadempimento contrattuale ha cagionato alla DO sas un danno economico pari o superiore ad euro 50.000,00, come in narrativa determinato;
C. Condannare Fastweb spa al risarcimento del danno economico procurato in favore della DO sas oltre interessi al tasso legale;
pagina 1 di 8 D. Con Vittoria degli onorari, diritti e spese di giudizio che si chiede di distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.01.2023, la società DO di LE
MO IA &
C. s.a.s., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, sig.ra LE MO IA, conveniva in giudizio la FASTWEB S.p.a., affermando: a) di gestire un'attività di ristorazione denominata “Granofino Restaurant” ubicata in Agrigento, Viale Leonardo Sciascia n. 82;
b) che per tale attività commerciale, aveva stipulato un contratto di telefonia fissa con Fastweb spa, relativo all'utenza telefonica n. 0922608081, con codice cliente n. 12744612;
c) che nei primi giorni del mese di giugno 2021, si era improvvisamente verificata la totale interruzione dei servizi sulla predetta utenza telefonica, con conseguente impossibilità di effettuare e di ricevere chiamate e di utilizzare il servizio internet;
d) che solo dopo svariate segnalazioni, in data 28.08.2021 la Fastweb spa era intervenuta, tramite propri tecnici, senza peraltro riuscire a ripristinare la linea;
e) che l'interruzione della linea si era dunque protratta sino al 30.09.2021 quando, ormai esasperata dai danni economici divenuti ingenti ed irreparabili a causa della impossibilità dei potenziali clienti di comunicare con il ristorante ed effettuare le prenotazioni, migrava l'utenza ad altro gestore, Vodafone;
f) che la lunga interruzione della linea telefonica le ha causato la totale impossibilità dei potenziali clienti di comunicare con il locale per effettuare le prenotazioni, e che in ragione di ciò aveva patito un notevole calo di fatturato rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di quello dell'anno successivo;
g) che rapportando la perdita di fatturato nel periodo di interruzione del servizio, rispetto ai 12 mesi dell'anno, il danno economico subito nel 2021 poteva essere quantificato in € 50.000,00;
h) di aver avviato senza esito la procedura di risoluzione delle controversie tra consumatori ed operatori di comunicazioni elettroniche di cui alla Delibera 203/18/Com, e successivamente la procedura di negoziazione assistita, pure rimasta senza riscontro. Sulla scorta di tali deduzioni chiedeva la condanna di Fastweb S.p.a. al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento della medesima agli obblighi contrattuali su di essa gravanti in forza del contratto di somministrazione relativo all'utenza telefonica 0922608081, quantificato in un importo pari o superiore ad € 50.000,00, oltre interessi al tasso legale.
In occasione della prima udienza, tenutasi il 28.06.2023, stante la mancata costituzione in giudizio della convenuta Fastweb S.p.A., nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, ne veniva dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva rinviata per la verifica delle istanze istruttorie all'udienza del 21.2.2024, in occasione della quale, ritenuta la rilevanza e
pagina 2 di 8
l'ammissibilità della prova testimoniale richiesta, venivano ammessi i capitoli di prova articolati dall'attrice nella propria memoria ex art. 183 VI c n. 2 c.p.c. depositata il 20.09.2023, con i testi indicati, che venivano in effetti escussi all'udienza dell'11.06.2024.
Rigettata la richiesta di disposizione di CTU contabile “al fine di stimare la differenza di fatturato tra il periodo giugno-settembre 2021 ed il medesimo periodo del 2022”, in quanto ritenuta superflua, e ritenuta quindi la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 9.07.2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive.
Ciò posto, deve essere osservato in via preliminare che la domanda attorea va correttamente qualificata come azione di risarcimento danni derivanti da inadempimento contrattuale, essendosi la DO di
LE ON IA &
C. s.a.s. doluta dell'inadempimento contrattuale di Fastweb S.p.A. nell'erogazione del servizio telefonico dovuto in ragione del rapporto negoziale tra loro intercorrente.
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta dall'attrice è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale
o negoziale) dell'obbligazione che si assume inadempiuta, allegando altresì quale sia l'inadempimento imputabile al debitore, nonché allegare e provare i danni sofferti come conseguenza di tale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Katia Songia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2619/2023 promossa da:
AGRODOLCE DI EX ON MI &
C. S.A.S. (C.F. 02777080546), con il patrocinio dell'avv. SCHEMBRI DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA UNITA' D'ITALIA N. 2/A
92100 AGRIGENTO, presso il difensore avv. SCHEMBRI DOMENICO
ATTRICE contro
FASTWEB SPA (C.F. 12878470157),
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice DO di LE ON IA &
C. s.a.s.
“VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
A. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Fastweb spa, come in narrativa specificato
e come risultato dall'esito della prova per testi, rispetto al contratto di somministrazione dell'utenza telefonica 0922608081 intestata alla società attrice;
B. Accertare e dichiarare che il predetto inadempimento contrattuale ha cagionato alla DO sas un danno economico pari o superiore ad euro 50.000,00, come in narrativa determinato;
C. Condannare Fastweb spa al risarcimento del danno economico procurato in favore della DO sas oltre interessi al tasso legale;
pagina 1 di 8 D. Con Vittoria degli onorari, diritti e spese di giudizio che si chiede di distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.01.2023, la società DO di LE
MO IA &
C. s.a.s., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, sig.ra LE MO IA, conveniva in giudizio la FASTWEB S.p.a., affermando: a) di gestire un'attività di ristorazione denominata “Granofino Restaurant” ubicata in Agrigento, Viale Leonardo Sciascia n. 82;
b) che per tale attività commerciale, aveva stipulato un contratto di telefonia fissa con Fastweb spa, relativo all'utenza telefonica n. 0922608081, con codice cliente n. 12744612;
c) che nei primi giorni del mese di giugno 2021, si era improvvisamente verificata la totale interruzione dei servizi sulla predetta utenza telefonica, con conseguente impossibilità di effettuare e di ricevere chiamate e di utilizzare il servizio internet;
d) che solo dopo svariate segnalazioni, in data 28.08.2021 la Fastweb spa era intervenuta, tramite propri tecnici, senza peraltro riuscire a ripristinare la linea;
e) che l'interruzione della linea si era dunque protratta sino al 30.09.2021 quando, ormai esasperata dai danni economici divenuti ingenti ed irreparabili a causa della impossibilità dei potenziali clienti di comunicare con il ristorante ed effettuare le prenotazioni, migrava l'utenza ad altro gestore, Vodafone;
f) che la lunga interruzione della linea telefonica le ha causato la totale impossibilità dei potenziali clienti di comunicare con il locale per effettuare le prenotazioni, e che in ragione di ciò aveva patito un notevole calo di fatturato rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di quello dell'anno successivo;
g) che rapportando la perdita di fatturato nel periodo di interruzione del servizio, rispetto ai 12 mesi dell'anno, il danno economico subito nel 2021 poteva essere quantificato in € 50.000,00;
h) di aver avviato senza esito la procedura di risoluzione delle controversie tra consumatori ed operatori di comunicazioni elettroniche di cui alla Delibera 203/18/Com, e successivamente la procedura di negoziazione assistita, pure rimasta senza riscontro. Sulla scorta di tali deduzioni chiedeva la condanna di Fastweb S.p.a. al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento della medesima agli obblighi contrattuali su di essa gravanti in forza del contratto di somministrazione relativo all'utenza telefonica 0922608081, quantificato in un importo pari o superiore ad € 50.000,00, oltre interessi al tasso legale.
In occasione della prima udienza, tenutasi il 28.06.2023, stante la mancata costituzione in giudizio della convenuta Fastweb S.p.A., nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, ne veniva dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva rinviata per la verifica delle istanze istruttorie all'udienza del 21.2.2024, in occasione della quale, ritenuta la rilevanza e
pagina 2 di 8
l'ammissibilità della prova testimoniale richiesta, venivano ammessi i capitoli di prova articolati dall'attrice nella propria memoria ex art. 183 VI c n. 2 c.p.c. depositata il 20.09.2023, con i testi indicati, che venivano in effetti escussi all'udienza dell'11.06.2024.
Rigettata la richiesta di disposizione di CTU contabile “al fine di stimare la differenza di fatturato tra il periodo giugno-settembre 2021 ed il medesimo periodo del 2022”, in quanto ritenuta superflua, e ritenuta quindi la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 9.07.2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive.
Ciò posto, deve essere osservato in via preliminare che la domanda attorea va correttamente qualificata come azione di risarcimento danni derivanti da inadempimento contrattuale, essendosi la DO di
LE ON IA &
C. s.a.s. doluta dell'inadempimento contrattuale di Fastweb S.p.A. nell'erogazione del servizio telefonico dovuto in ragione del rapporto negoziale tra loro intercorrente.
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta dall'attrice è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale
o negoziale) dell'obbligazione che si assume inadempiuta, allegando altresì quale sia l'inadempimento imputabile al debitore, nonché allegare e provare i danni sofferti come conseguenza di tale
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