Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3136

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3136
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 3136
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

R.G. 410/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]9, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Viale
Sauli n. 5/22, presso e nello studio dell'Avv. Elena Garzoglio, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
, C.F. nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Genova
(GE), Via Fieschi n. 8/10, presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Loria, che la rappresenta
e la difende, come da procura in atti
- Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per il ricorrente: “- previo rigetto di tutte le domande formulate dalla IGa in punto economico, contrariis rejectis, voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare: CP_1

In via preliminare e/o pregiudiziale:
1) espungere dal fascicolo le produzioni n.ri 6, 7 e 8 allegate da controparte alla propria comparsa di costituzione e risposta, ritenute inammissibili ed irricevibili per le motivazioni di cui sopra, nonché il paragrafo contenuto alle pagine 3 e 4 dell'avversa comparsa di costituzione dall'alinea che inizia con “l'esponente contesta come il IG Parte_1
e sino all'alinea contenuto alla pagine 4 “nulla per i figli ormai autosufficienti (prod. 8)”;

2) Rigettare l'istanza articolata da controparte ex art. 210 c.p.c., poiché manifestamente esplorativa, anche in ragione del fatto che il IG svolge un'attività di lavoro Pt_1
dipendente che, a differenza di quanto artatamente sostenuto da controparte, non gli consente altre forme di reddito;

3) Ancorché in via incidentale, valutata e accertata la violazione dei doveri di cui agli artt.
13 e 28 del Codice Deontologico da parte del difensore della IGa procedere CP_1 alla segnalazione all'Ordine degli Avvocati di Genova per gli accertamenti e i provvedimenti conseguenti.
Nel merito:
A) dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi IG
[...]
e IGa in Genova il 17 maggio 1998 (matrimonio trascritto nel Pt_1 CP_1 registro dello Stato Civile dell'anno 1998, serie A, l'emananda sentenza con tutte le ulteriori incombenze di legge;

B) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Mignanego (GE), via Monte
Pasubio 20, alla IGa nella quale vi continuerà ad abitare con la LI, CP_1

Persona_1
C) confermare in punto economico le previsioni di cui al verbale di separazione omologato, ovvero prevedere la corresponsione mensile alla IGa da parte del CP_1
IG della somma complessiva di euro 1.300,00, di cui euro 1.000,00 Parte_1
mensili per il mantenimento della LI ed euro 300,00 mensili a titolo di assegno Per_1
divorzile in favore della IGa CP_1
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Conclusioni per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, in persona del Giudice adito, Dott. Danilo Corvacchiola, contrariis reiectis: Visto l'art. 4 della legge 1.12.1970, n. 898, come modificato dall'art. 8 della legge 8.3.1987
n. 74, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata CP_1
a Genova, il 18/11/1971, e nato a [...] il [...], contratto in Genova Parte_1 il 17/05/1998 e annotato nei registri dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al n. 165
P. II Serie A Anno 1998, nel rispetto delle seguenti condizioni:
In Via Riconvenzionale:
- Il SI. corrisponderà alla SI.ra l'importo pari ad €. Parte_1 CP_1
1.000,00 per il mantenimento della LI ed €. 600,00 per il mantenimento della SI.ra Per_1
a decorrere dal mese di Maggio 2023, oltre rivalutazione ISTAT a CP_1
decorrere dal predetto mese;

- Il SI. corrisponderà il 50% delle spese extraordinarie per il Parte_2
mantenimento della LI ;
Per_1

- A decorrere dalla data in cui diventerà autosufficiente il SI. Persona_1 Parte_1
corrisponderà alla SI.ra per il di lei mantenimento, l'importo di €. 600,00 CP_1
mensili oltre rivalutazione ISTAT, maturata a decorrere dal mese di maggio 2023 e successivamente maturanda.
In Via Principale:
- Il SI. corrisponderà alla SI.ra l'importo di €. 1.505,86 Parte_1 CP_1
oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di Aprile 2024, di cui € 1.158,36 oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di Aprile 2024 per il mantenimento della LI
ed €. 347,50, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di Aprile 2024 per il Per_1
mantenimento della SI.ra oltre al 50% delle spese extraordinarie per il CP_1
mantenimento della LI . Per_1
- Con riserva di ogni meglio vista e ritenuta azione per il recupero degli aumenti ISTAT, da calcolarsi sui mantenimenti dovuti dal SI. alla LI e alla SI.ra Parte_1 Per_1
a decorrere dall'anno 2016. CP_1
- Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/01/2023, il SI. ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Genova in data 17/05/1998 con la SI.ra dalla cui unione era nata sempre a Genova CP_1
(GE) la LI in data 18/04/2002, maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
indipendente, e da cui si era separato consensualmente come da verbale del 19/04/2016 omologato dal Tribunale di Genova in data 28/04/2016, chiedendo sostanzialmente la conferma delle condizioni ivi stabilite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06/04/2023, si è costituita in giudizio la SI.ra la quale, pur aderendo alla domanda in punto status, ha chiesto che, fermo il CP_1
contributo al mantenimento della LI, le venisse riconosciuto un assegno divorzile pari ad
€ 600,00 mensili o in subordine che venissero confermati gli importi stabiliti in
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