Trib. Venezia, sentenza 05/08/2024, n. 2801
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Testo completo
N. R.G. 6432/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione II Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa L Mo Presidente
Dott.ssa S B Giudice
Dott.ssa F B Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6432/2021 promossa da:
[...]
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. to P M)
Parte ricorrente
CONTRO
nata a Stavropol (Federazione Russa) il 16.3.1978, ivi residente in Controparte_1
Ushinskogo 46,
Parte resistente contumace
con l'intervento del PM in sede
avente per oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia il Tribunale adito disporre in via definitiva:
- la separazione personale dei coniugi e ;
Parte_1 Controparte_1
Per_
- l'affidamento superesclusivo dei due minori (15.11.2008) e (20.7.2012) al padre, al Per_2
quale spettano tutte le decisioni di maggior interesse relative alla cura, istruzione, salute e fissazione di residenza dei minori e presso il quale avranno la collocazione prevalente;
pagina 1 di 7 - la possibilità per i minori di vedere la madre nella modalità più tutelante, solo con il previo accordo con il padre;
- l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento ordinario dei minori collocati presso di lui, mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il protocollo del
Tribunale di Venezia;
- l'assegnazione della casa coniugale al sig. ;
Pt_1
- l'ammonizione ex art. 709ter n.2 cpc alla sig.ra al rigoroso rispetto delle Controparte_1 decisioni emesse dall'autorità giurisdizionale della Federazione Russa circa il rientro dei minori in
Italia;
- la condanna ex art. 614bis cpc della sig.ra al pagamento della somma di euro Controparte_1
500,00 per ogni giorno di mancato rientro dei minori in Italia.
Con vittoria delle spese di giudizio”.
Per il PM
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso e dichiarare la separazione, disponendo l'affidamento dei minori al padre”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data in Venezia il 26.8.2007 trascritto nel registro degli atti di
matrimonio del Comune di Venezia (Atto n.107/p.2/s.A/uff.1/2007) e fissato la casa coniugale in
Marghera (VE) via Castagna, n. 9 e poi in Marghera (VE), via Rossetti, n. 6 (di proprietà esclusiva
della resistente asseritamente per ragioni fiscali).
Dall'unione sono nati in Venezia i figli (n. il 15.11.2008) e (n. il 20.7. Persona_3 Persona_4
2012).
Parte ricorrente ha proposto domanda di separazione giudiziale con addebito alla moglie (cfr. ricorso
introduttivo) per avere ella abbandonato il tetto coniugale, portando con sé in data 30.5.2021 i figli
nella propria terra di origine (Federazione Russa) e non avere piu', da allora, fatto rientro in Italia (con
espatrio dei minori concordato tra le parti fino al 27.06.2021).
Ha documentato (docc. 18-19) di avere formalizzato tramite l'Autorità Centrale Italiana istanza di rientro dei minori ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 e di avere ottenuto da parte del
Tribunale di Stravropol conferma della decisone di primo grado di accoglimento della domanda di
pagina 2 di 7
rientro dei minori in Italia (docc. da 3 a 4 bis in allegato al deposito del 1.7.2022), non eseguita dalla
moglie.
Ha pertanto chiesto la separazione con addebito, con affidamento esclusivo dei minori e collocazione
degli stessi presso di sé.
La resistente, ritualmente citata, non è comparsa.
In data 7.7.2022è stato sentito il coniuge ricorrente.
All' esito sono stati adottati ex art. 708 c.p.c. i seguenti provvedimenti in via provvisoria ed urgente:
“Ritenuta la giurisdizione e competenza di questo Tribunale a valutare la domanda di separazione quale Tribunale ove i coniugi hanno fissato la residenza abituale o l'ultima residenza, ove avevano
celebrato le nozze e di cui entrambi sono cittadini (art. 2 e 3 del Reg. UE n. 2201/2003 e 8 Reg. UE n.
1259/2010), mentre per quanto concerne i minori, quale autorità giurisdizionale dello Stato in cui i
minori avevano residenza abituale (art. 8 Reg. UE n. 2201/2013).
Vista la produzione documentale del 6.9.2022 dalla quale emerge che la resistente non ottempera alle
decisione emesse, non consegnando i minori al padre per poter consentire loro il rientro in Italia.
Ritenuto pertanto che tale gravissima condotta di alienazione parentale giustifichi l'affidamento super
esclusivo della prole al padre, il quale non vede i
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione II Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa L Mo Presidente
Dott.ssa S B Giudice
Dott.ssa F B Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6432/2021 promossa da:
[...]
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. to P M)
Parte ricorrente
CONTRO
nata a Stavropol (Federazione Russa) il 16.3.1978, ivi residente in Controparte_1
Ushinskogo 46,
Parte resistente contumace
con l'intervento del PM in sede
avente per oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia il Tribunale adito disporre in via definitiva:
- la separazione personale dei coniugi e ;
Parte_1 Controparte_1
Per_
- l'affidamento superesclusivo dei due minori (15.11.2008) e (20.7.2012) al padre, al Per_2
quale spettano tutte le decisioni di maggior interesse relative alla cura, istruzione, salute e fissazione di residenza dei minori e presso il quale avranno la collocazione prevalente;
pagina 1 di 7 - la possibilità per i minori di vedere la madre nella modalità più tutelante, solo con il previo accordo con il padre;
- l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento ordinario dei minori collocati presso di lui, mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il protocollo del
Tribunale di Venezia;
- l'assegnazione della casa coniugale al sig. ;
Pt_1
- l'ammonizione ex art. 709ter n.2 cpc alla sig.ra al rigoroso rispetto delle Controparte_1 decisioni emesse dall'autorità giurisdizionale della Federazione Russa circa il rientro dei minori in
Italia;
- la condanna ex art. 614bis cpc della sig.ra al pagamento della somma di euro Controparte_1
500,00 per ogni giorno di mancato rientro dei minori in Italia.
Con vittoria delle spese di giudizio”.
Per il PM
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso e dichiarare la separazione, disponendo l'affidamento dei minori al padre”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data in Venezia il 26.8.2007 trascritto nel registro degli atti di
matrimonio del Comune di Venezia (Atto n.107/p.2/s.A/uff.1/2007) e fissato la casa coniugale in
Marghera (VE) via Castagna, n. 9 e poi in Marghera (VE), via Rossetti, n. 6 (di proprietà esclusiva
della resistente asseritamente per ragioni fiscali).
Dall'unione sono nati in Venezia i figli (n. il 15.11.2008) e (n. il 20.7. Persona_3 Persona_4
2012).
Parte ricorrente ha proposto domanda di separazione giudiziale con addebito alla moglie (cfr. ricorso
introduttivo) per avere ella abbandonato il tetto coniugale, portando con sé in data 30.5.2021 i figli
nella propria terra di origine (Federazione Russa) e non avere piu', da allora, fatto rientro in Italia (con
espatrio dei minori concordato tra le parti fino al 27.06.2021).
Ha documentato (docc. 18-19) di avere formalizzato tramite l'Autorità Centrale Italiana istanza di rientro dei minori ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 e di avere ottenuto da parte del
Tribunale di Stravropol conferma della decisone di primo grado di accoglimento della domanda di
pagina 2 di 7
rientro dei minori in Italia (docc. da 3 a 4 bis in allegato al deposito del 1.7.2022), non eseguita dalla
moglie.
Ha pertanto chiesto la separazione con addebito, con affidamento esclusivo dei minori e collocazione
degli stessi presso di sé.
La resistente, ritualmente citata, non è comparsa.
In data 7.7.2022è stato sentito il coniuge ricorrente.
All' esito sono stati adottati ex art. 708 c.p.c. i seguenti provvedimenti in via provvisoria ed urgente:
“Ritenuta la giurisdizione e competenza di questo Tribunale a valutare la domanda di separazione quale Tribunale ove i coniugi hanno fissato la residenza abituale o l'ultima residenza, ove avevano
celebrato le nozze e di cui entrambi sono cittadini (art. 2 e 3 del Reg. UE n. 2201/2003 e 8 Reg. UE n.
1259/2010), mentre per quanto concerne i minori, quale autorità giurisdizionale dello Stato in cui i
minori avevano residenza abituale (art. 8 Reg. UE n. 2201/2013).
Vista la produzione documentale del 6.9.2022 dalla quale emerge che la resistente non ottempera alle
decisione emesse, non consegnando i minori al padre per poter consentire loro il rientro in Italia.
Ritenuto pertanto che tale gravissima condotta di alienazione parentale giustifichi l'affidamento super
esclusivo della prole al padre, il quale non vede i
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