Trib. Tivoli, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
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N. R.G. 5615/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
LE LI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Benedetto Croce, n. 62, presso lo studio dell'Avv. Granfranco Otranto, che, unitamente all'Avv. Filippo
Hernandez, la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
OPPONENTE contro
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via del Banco di Santo Spirito, n. 42, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Malinconico, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
e
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Bassano del Grappa, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Daniela Martini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 25.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, CE AL ha proposto opposizione all'esecuzione avverso la cartella di pagamento n. 09720190242307563, notificata in data 18.11.2021, emessa per
l'importo di Euro 50.409,75 (di cui Euro 41.927,93 a titolo di capitale, Euro 7.007,86 a
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titolo di interessi di mora, Euro 1.468,08 a titolo di oneri di riscossione, Euro 5,88 a titolo di diritti di notifica), in relazione all'omesso pagamento delle rate del finanziamento agevolato ai sensi del D.Lgs. n. 185 del 2000, concluso in data
28.06.2005.
In particolare, l'opponente ha chiesto accertarsi la prescrizione del credito, in relazione al termine di prescrizione decennale, decorrente dalla comunicazione di risoluzione del contratto di finanziamento, con notifica effettuata in data 28.09.2010.
In via subordinata, l'opponente ha chiesto accertarsi la nullità della cartella di pagamento in relazione all'omessa motivazione sul computo degli interessi applicati, ovvero la prescrizione del credito per gli interessi, in relazione al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalle scadenze di riferimento.
Si sono costituite in giudizio Invitalia - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimento e lo sviluppo di impresa S.p.a. e Agenzia delle Entrate - Riscossione, evidenziando che il termine di prescrizione del credito deve intendersi decorrente dal
31.12.2013, data di scadenza dell'ultima rata trimestrale del finanziamento agevolato, ed è stato interrotto tramite notifica di ingiunzione di pagamento in data 04.07.2016 e notifica della cartella di pagamento in data 31.03.2020.
Inoltre, le opposte hanno evidenziato che la cartella di pagamento reca specifica determinazione dell'ammontare degli interessi applicati.
In primo luogo, l'opponente ha contestato il mancato perfezionamento della notifica dell'ingiunzione di pagamento del 04.07.2016, stante l'attestazione della temporanea assenza del destinatario presso il luogo di notifica e il pregresso mutamento della residenza anagrafica del medesimo, risultante dal certificato di residenza storico depositato.
In secondo luogo, l'opponente ha contestato il mancato perfezionamento della notifica della cartella di pagamento del 31.03.2020, stante l'identità tra la firma del ricevente e la firma l'incaricato alla consegna, nonché in considerazione della redazione della cartella di pagamento notificata secondo il modello di riferimento del 01.12.2020, cronologicamente successivo alla data di notifica.
All'udienza del 25.09.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali
e memorie di replica.
Anzitutto, occorre individuare la durata complessiva del termine di prescrizione del diritto di credito oggetto della cartella di pagamento n. 09720190242307563.
Tale cartella di pagamento è stata emessa per un credito a titolo di capitale ed interessi moratori in relazione a contratto di finanziamento agevolato stipulato dall'opponente in data 28.06.2005, ai sensi del D.Lgs. n. 185 del 2000.
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Venendo in rilievo la stipulazione di contratto di finanziamento, risulta conferente il principio per cui “il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale […].
Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art.
2948, n. 4, c.c.” (Cass. 10.02.2023, n. 4232, conf. Cass. 14.07.1994, n. 1110, Cass.
30.08.2002, n. 12707).
Con particolare riguardo al termine di prescrizione dell'obbligazione di pagamento degli interessi moratori, è stato altresì evidenziato che “con riferimento al contratto di mutuo, deve rilevarsi che la rateizzazione dell'unico debito contratto […] non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi corrispettivi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento