Trib. Marsala, sentenza 29/01/2025, n. 69
TRIB Marsala
Sentenza
29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 29/01/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2380/2024 R.G, promossa
DA
) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. D'ANGELO GIUSEPPE e dall' avv. ALESSANDRO FUNDARÒ ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Alcamo (TP) nella Via Roma n. 84.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha lamentato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado);
ha esposto che il D.P.C.M. del
23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della l. n. 107/2015, individua quali destinatari della suddetta somma di € 500,00 annui i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali e non anche i docenti a tempo determinato;
ha contestato la legittimità di tale esclusione e ha chiesto all'adito Tribunale:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di € 500,00 annui e, quindi, per un importo complessivo di € 1.000,00.
1 - conseguentemente, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti che lo impediscono, condannare il resistente, in persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione in favore dell'odierna parte CP_1 ricorrente dell'importo nominale complessivo di euro di € 1.000,00 da erogarsi nelle modalità e per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
2. Il e le articolazioni territoriali, benché Controparte_1 regolarmente evocati, non si sono costituiti.
3. La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
4. Va in via preliminare dichiarata la contumacia del del merito. Controparte_1
5. Le domande attoree sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
6. Il thema decidendum sottoposto dal docente a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 – nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, Persona_1
C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, punto 39). Persona_1
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility,
C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili
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