Trib. Bolzano, sentenza 15/06/2024, n. 638
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Testo completo
N. R.G. 567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato ex art.
281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 567/2024 promossa da
- ON ES (C.F. [...]), nata a [...]
(VE) il 17.12.1931, in persona dell'amministratore di sostegno avv. DALLO SONIA,
giusta decreto di nomina d.d. 12.10.2022 e provvedimento di autorizzazione d.d.
23.03.2023, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv.
VENDRAME INNOCENTI LAURA, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima
in Bolzano, Corso Italia n. 32;
- parte ricorrente -
contro
- ON AN (C.F. [...]), nata a [...] il
12.01.1940;
- parte convenuta contumace -
con oggetto: azione di annullamento ex art. 412 c.c. ovvero ex artt. 774 e 775 c.c.;
azione di
accertamento della nullità della donazione;
azione di restituzione;
azione di arricchimento
1
senza causa.
***
CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice:
come da ricorso d.d. 06.02.2024
“Voglia l'll.mo Tribunale adito, previa ogni occorrente declaratoria e contrariis reiectis:
- annullare ex art. 412 c.c. e/o dichiarare nullo, per le causali di cui in narrativa, l'atto di
pagamento dell'importo di Euro 40.000,00 effettuato in data 24.10.2022 dalla signora
ES ON a favore della signora NA ON, c.f. [...],
nata a [...] il [...] e residente a [...]2
in quanto pagamento effettuato in violazione delle disposizioni di legge, e in particolare
dell'art. 409 c.c., e di quelle contenute nel decreto istitutivo dell'amministrazione di
sostegno dd. 12.10.2022;
conseguentemente condannare la signora NA ON c.f.
[...], nata a [...] il [...] e residente a [...](Bz) in
via G. Garibaldi nr. 33/2, a pagare alla signora ES ON, in persona del suo
amministratore di sostegno in carica, l'importo di Euro 40.000,00 indebitamente percepito
e trattenuto, oltre rivalutazione ed interessi dal 24.10.2023 al saldo;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse essere intervenuta una donazione,
annullare, per i motivi di cui in narrativa, l'atto di donazione stesso di Euro 40.000,00
effettuato in data 24.10.2022 dalla signora ES ON a favore della signora
NA ON, c.f. [...], nata a [...] il [...] e
residente a [...]2 per incapacità di donare ex art. 774
c.c. in capo alla signora ES ON e, comunque, ex art. 775 c.c. in quanto atto
proveniente da persona incapace di intendere e di volere;
dichiarare, in ogni caso, nulla la
donazione stessa per mancanza dei requisiti di legge previsti per la propria validità ed
2 efficacia (atto pubblico e testimoni);
conseguentemente condannare la signora NA
ON c.f. [...], nata a [...] il [...] e residente a
Merano (Bz) in via G. Garibaldi nr. 33/2 a pagare alla signora ES ON, in
persona del suo amministratore di sostegno in carica, l'importo di Euro 40.000,00
indebitamente percepito e trattenuto, oltre rivalutazione ed interessi dal 24.10.2023 al
saldo;
- in via ulteriormente subordinata e residuale, condannare la signora NA ON
c.f. [...], nata a [...] il [...] e residente a [...](Bz)
in via G. Garibaldi nr. 33/2, per le causali di cui in narrativa, al pagamento a titolo di
indennizzo ex art. 2041 c.c. a favore della signora ES ON, in persona del suo
amministratore di sostegno in carica, dell'importo di Euro 40.000,00 oltre rivalutazione ed
interessi dal 24.10.2023 al saldo;
- in ogni caso con rifusione a favore della signora ES ON, in persona del suo
amministratore di sostegno in carica, delle spese e competenze che la stessa ha dovuto
sostenere per la fase stragiudiziale e di negoziazione assistita pari a complessivi Euro
2.007,00 oltre 15% di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato ex art.
281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 567/2024 promossa da
- ON ES (C.F. [...]), nata a [...]
(VE) il 17.12.1931, in persona dell'amministratore di sostegno avv. DALLO SONIA,
giusta decreto di nomina d.d. 12.10.2022 e provvedimento di autorizzazione d.d.
23.03.2023, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv.
VENDRAME INNOCENTI LAURA, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima
in Bolzano, Corso Italia n. 32;
- parte ricorrente -
contro
- ON AN (C.F. [...]), nata a [...] il
12.01.1940;
- parte convenuta contumace -
con oggetto: azione di annullamento ex art. 412 c.c. ovvero ex artt. 774 e 775 c.c.;
azione di
accertamento della nullità della donazione;
azione di restituzione;
azione di arricchimento
1
senza causa.
***
CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice:
come da ricorso d.d. 06.02.2024
“Voglia l'll.mo Tribunale adito, previa ogni occorrente declaratoria e contrariis reiectis:
- annullare ex art. 412 c.c. e/o dichiarare nullo, per le causali di cui in narrativa, l'atto di
pagamento dell'importo di Euro 40.000,00 effettuato in data 24.10.2022 dalla signora
ES ON a favore della signora NA ON, c.f. [...],
nata a [...] il [...] e residente a [...]2
in quanto pagamento effettuato in violazione delle disposizioni di legge, e in particolare
dell'art. 409 c.c., e di quelle contenute nel decreto istitutivo dell'amministrazione di
sostegno dd. 12.10.2022;
conseguentemente condannare la signora NA ON c.f.
[...], nata a [...] il [...] e residente a [...](Bz) in
via G. Garibaldi nr. 33/2, a pagare alla signora ES ON, in persona del suo
amministratore di sostegno in carica, l'importo di Euro 40.000,00 indebitamente percepito
e trattenuto, oltre rivalutazione ed interessi dal 24.10.2023 al saldo;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse essere intervenuta una donazione,
annullare, per i motivi di cui in narrativa, l'atto di donazione stesso di Euro 40.000,00
effettuato in data 24.10.2022 dalla signora ES ON a favore della signora
NA ON, c.f. [...], nata a [...] il [...] e
residente a [...]2 per incapacità di donare ex art. 774
c.c. in capo alla signora ES ON e, comunque, ex art. 775 c.c. in quanto atto
proveniente da persona incapace di intendere e di volere;
dichiarare, in ogni caso, nulla la
donazione stessa per mancanza dei requisiti di legge previsti per la propria validità ed
2 efficacia (atto pubblico e testimoni);
conseguentemente condannare la signora NA
ON c.f. [...], nata a [...] il [...] e residente a
Merano (Bz) in via G. Garibaldi nr. 33/2 a pagare alla signora ES ON, in
persona del suo amministratore di sostegno in carica, l'importo di Euro 40.000,00
indebitamente percepito e trattenuto, oltre rivalutazione ed interessi dal 24.10.2023 al
saldo;
- in via ulteriormente subordinata e residuale, condannare la signora NA ON
c.f. [...], nata a [...] il [...] e residente a [...](Bz)
in via G. Garibaldi nr. 33/2, per le causali di cui in narrativa, al pagamento a titolo di
indennizzo ex art. 2041 c.c. a favore della signora ES ON, in persona del suo
amministratore di sostegno in carica, dell'importo di Euro 40.000,00 oltre rivalutazione ed
interessi dal 24.10.2023 al saldo;
- in ogni caso con rifusione a favore della signora ES ON, in persona del suo
amministratore di sostegno in carica, delle spese e competenze che la stessa ha dovuto
sostenere per la fase stragiudiziale e di negoziazione assistita pari a complessivi Euro
2.007,00 oltre 15% di
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