Trib. Ravenna, sentenza 25/06/2024, n. 227
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 751/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 25 giugno 2024, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire
l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato SAVINI SAURA e MASOLI, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente ai fini della pratica la dott.ssa NERI ANNALISA;
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compare l'avvocato VIELI e LA GIOIA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 14 N. R.G. 751/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 751/2023 promossa da:
RI SI rappresentato e difeso dall'avv. SAVINI SAURA
RICORRENTE contro
COOP ALLEANZA 3.0 rappresentato e difeso dall'avv. VIELI VITO LORENZO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso RI SI domandava: “nel merito, accertata l'illegittimità della sanzione disciplinare emessa nei confronti della ricorrente da parte della società datrice Coop. Alleanza 3.0 in persona del legale rappresentate pro tempore, ne
pagina 2 di 14 pronunci la revoca, la nullità o l'inefficacia, condannando la resistente al pagamento delle somme dovute per i giorni di sospensione già eseguiti;
nel merito, sempre in via principale, attesa l'aperta violazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti della ricorrente e, precipuamente, del suo diritto alla tutela della sua salute mentale su luogo di lavoro, a cagione del comportamento assunto dalla società datrice, concretizzato dal personale dirigenziale incaricato, condannare la predetta datrice al risarcimento dei danni morali e materiali quantificati nella complessiva somma di € 10.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, anche con valutazione giudiziale equitativa…”.
COOP ALLEANZA 3.0 resisteva al ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione (con la seguente proposta giudiziale: “annullamento della sanzione con pagamento della somma omessa e pagamento contributo spese legali in favore della ricorrente di € 1.000,00 oltre accessori di legge”, proposta accettata dalla lavoratrice e rifiutata dal datore), la causa veniva posta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi.
Il ricorso è fondato per la parte relativa all'impugnazione della sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni, adottata dal datore di lavoro in data 12.10.2022, in seguito alla precedente contestazione del
22.9.2022 avente il seguente tenore “…nel periodo compreso dal 09.09.2022 al
16.09.2022, nonostante i ripetuti inviti ad indossare la mascherina protettiva FFP2 ovvero ad indossarla correttamente da parte della Direttrice sig.ra SC Cristina, si è rifiutata di farlo, così violando le vigenti disposizioni aziendali in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19…omissis…”.
La contestazione riporta le singole giornate e descrive gli episodi;
è quindi necessario riportarla in questa sede in maniera completa su tale punto:
“Nello specifico: - il giorno 09.09.2022, Lei era comandata di servizio dalle ore 08:50 alle ore 12:50 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30. Prima dell'inizio del Suo turno lavorativo, alle ore 08:35 circa, la Direttrice sig.ra SC Cristina, alla presenza della collega, sig.ra Ruffilli Stefania, Le ha evidenziato che se non avesse indossato la
pagina 3 di 14 mascherina protettiva FFP2 che, come a Lei ben noto, è un DPI, non avrebbe potuto accedere sul posto di lavoro. Lei ha, allora, deciso di entrare indossando la mascherina
FFP2, dicendo che se si fosse sentita male avrebbe chiamato i carabinieri. Alle ore
10:15 Lei ha chiamato l'assistente di reparto, sig.ra Verlicchi Francesca riferendo di sentirsi male. La collega Verlicchi L'ha sostituita immediatamente e L'ha accompagnata fuori dal punto vendita. Nel frattempo sono sopraggiunti il presidio, sig.ra Ruffilli Stefania e la Direttrice, sig.ra SC, per prestarLe soccorso. Alle ore
10:45 circa la Direttrice Le ha chiesto se volesse chiamare l'ambulanza e lei ha risposto di no. Alle ore 11:00 circa, Lei ha indossato la mascherina FFP2 e si è recata in cassa.
Alle ore 12:35 circa, quando era in cassa, Lei ha indossato la mascherina chirurgica.
La Direttrice, allora, L'ha invitata ad indossare la mascherina FFP2, ribadendoLe che questa era necessaria per lavorare, ma Lei non lo ha fatto ed allora, visto che il primo turno era finito, la SC L'ha invitata a portarsi fuori dal punto vendita. Lei ha riferito che nel pomeriggio si sarebbe comportata allo stesso modo e così per i giorni a venire. Alle ore 15:30 è ritornata al lavoro indossando la mascherina FFP2. Alle ore
17:53, Lei ha riferito di sentirsi male. Sono immediatamente intervenuti il presidio, sig.
Guerrini Massimo e l'assistente della Direttrice, sig. Muollo Maurizio per prestarLe soccorso, ma Lei voleva recarsi in cassa centrale sprovvista di mascherina FFP2;
a quel punto è stata invitata a recarsi fuori, ove è stata raggiunta dalla Direttrice che Le ha chiesto se si sentisse meglio. Lei, ha risposto che si sentiva bene e che era l'azienda che La metteva in condizione di stare male. Lei si è intrattenuta fuori sino alle ore
18:55, per poi riprendere il lavoro indossando la mascherina FFP2 che ha mantenuto sino alla fine del turno alle ore 19:30. - Il giorno 10.09.2022 Lei era comandata di servizio dalle ore 09:00 alle ore 13:20 ed ha iniziato il turno di lavoro indossando la mascherina FFP2. Alle ore 10:30 circa, Lei si è recata in pausa con la mascherina chirurgica. Alle ore 12:00 circa, Lei era in cassa con la mascherina chirurgica. I colleghi Muollo e Ruffilli, Le hanno ribadito che per lavorare doveva indossare la mascherina FFP2;
Lei ha risposto di non sentirsi bene ed è stata accompagnata fuori
pagina 4 di 14 dal punto vendita, ove si è intrattenuta a parlare con due colleghe sino alle ore 13:00 circa, per poi indossare la mascherina FFP2 e terminare il turno di lavoro in cassa alle ore 13:20. - Il giorno 11.09.2022, Lei era comandata di servizio dalle ore 14:15 alle ore
20:15 ed ha iniziato il turno di lavoro indossando la mascherina FFP2. Alle ore 14:45 circa, mentre operava indossava la mascherina chirurgica, il presidio sig. CL Lucio, con la collega Verlicchi, Le hanno ribadito che non poteva rimanere in cassa ed in area vendita con la mascherina chirurgica e L'hanno invitata a lasciare la cassa. Lei, allora, si è recata fuori dal punto vendita ove è rimasta sino alle ore 16:45 circa, quando ha indossato la mascherina FFP2 ed è rientrata in cassa. Alle ore 17:15 circa, Lei ha nuovamente indossato la mascherina chirurgica ed i colleghi CL e Verlicchi, L'hanno invitata a lasciare la cassa. Lei si è, allora, recata all'esterno del punto vendita ove è rimasta sino alle 19:45, quando è rientrata in IPER per recarsi alla cassa indossando la mascherina FFP2 che ha mantenuto sino alla fine del turno alle ore 20:15. - Il giorno
12.09.2022 Lei era comandata di servizio dalle ore 08:15 alle ore 12:15 e dalle ore
16:10 alle ore 20:00.
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 25 giugno 2024, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire
l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato SAVINI SAURA e MASOLI, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente ai fini della pratica la dott.ssa NERI ANNALISA;
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compare l'avvocato VIELI e LA GIOIA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 14 N. R.G. 751/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 751/2023 promossa da:
RI SI rappresentato e difeso dall'avv. SAVINI SAURA
RICORRENTE contro
COOP ALLEANZA 3.0 rappresentato e difeso dall'avv. VIELI VITO LORENZO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso RI SI domandava: “nel merito, accertata l'illegittimità della sanzione disciplinare emessa nei confronti della ricorrente da parte della società datrice Coop. Alleanza 3.0 in persona del legale rappresentate pro tempore, ne
pagina 2 di 14 pronunci la revoca, la nullità o l'inefficacia, condannando la resistente al pagamento delle somme dovute per i giorni di sospensione già eseguiti;
nel merito, sempre in via principale, attesa l'aperta violazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti della ricorrente e, precipuamente, del suo diritto alla tutela della sua salute mentale su luogo di lavoro, a cagione del comportamento assunto dalla società datrice, concretizzato dal personale dirigenziale incaricato, condannare la predetta datrice al risarcimento dei danni morali e materiali quantificati nella complessiva somma di € 10.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, anche con valutazione giudiziale equitativa…”.
COOP ALLEANZA 3.0 resisteva al ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione (con la seguente proposta giudiziale: “annullamento della sanzione con pagamento della somma omessa e pagamento contributo spese legali in favore della ricorrente di € 1.000,00 oltre accessori di legge”, proposta accettata dalla lavoratrice e rifiutata dal datore), la causa veniva posta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi.
Il ricorso è fondato per la parte relativa all'impugnazione della sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni, adottata dal datore di lavoro in data 12.10.2022, in seguito alla precedente contestazione del
22.9.2022 avente il seguente tenore “…nel periodo compreso dal 09.09.2022 al
16.09.2022, nonostante i ripetuti inviti ad indossare la mascherina protettiva FFP2 ovvero ad indossarla correttamente da parte della Direttrice sig.ra SC Cristina, si è rifiutata di farlo, così violando le vigenti disposizioni aziendali in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19…omissis…”.
La contestazione riporta le singole giornate e descrive gli episodi;
è quindi necessario riportarla in questa sede in maniera completa su tale punto:
“Nello specifico: - il giorno 09.09.2022, Lei era comandata di servizio dalle ore 08:50 alle ore 12:50 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30. Prima dell'inizio del Suo turno lavorativo, alle ore 08:35 circa, la Direttrice sig.ra SC Cristina, alla presenza della collega, sig.ra Ruffilli Stefania, Le ha evidenziato che se non avesse indossato la
pagina 3 di 14 mascherina protettiva FFP2 che, come a Lei ben noto, è un DPI, non avrebbe potuto accedere sul posto di lavoro. Lei ha, allora, deciso di entrare indossando la mascherina
FFP2, dicendo che se si fosse sentita male avrebbe chiamato i carabinieri. Alle ore
10:15 Lei ha chiamato l'assistente di reparto, sig.ra Verlicchi Francesca riferendo di sentirsi male. La collega Verlicchi L'ha sostituita immediatamente e L'ha accompagnata fuori dal punto vendita. Nel frattempo sono sopraggiunti il presidio, sig.ra Ruffilli Stefania e la Direttrice, sig.ra SC, per prestarLe soccorso. Alle ore
10:45 circa la Direttrice Le ha chiesto se volesse chiamare l'ambulanza e lei ha risposto di no. Alle ore 11:00 circa, Lei ha indossato la mascherina FFP2 e si è recata in cassa.
Alle ore 12:35 circa, quando era in cassa, Lei ha indossato la mascherina chirurgica.
La Direttrice, allora, L'ha invitata ad indossare la mascherina FFP2, ribadendoLe che questa era necessaria per lavorare, ma Lei non lo ha fatto ed allora, visto che il primo turno era finito, la SC L'ha invitata a portarsi fuori dal punto vendita. Lei ha riferito che nel pomeriggio si sarebbe comportata allo stesso modo e così per i giorni a venire. Alle ore 15:30 è ritornata al lavoro indossando la mascherina FFP2. Alle ore
17:53, Lei ha riferito di sentirsi male. Sono immediatamente intervenuti il presidio, sig.
Guerrini Massimo e l'assistente della Direttrice, sig. Muollo Maurizio per prestarLe soccorso, ma Lei voleva recarsi in cassa centrale sprovvista di mascherina FFP2;
a quel punto è stata invitata a recarsi fuori, ove è stata raggiunta dalla Direttrice che Le ha chiesto se si sentisse meglio. Lei, ha risposto che si sentiva bene e che era l'azienda che La metteva in condizione di stare male. Lei si è intrattenuta fuori sino alle ore
18:55, per poi riprendere il lavoro indossando la mascherina FFP2 che ha mantenuto sino alla fine del turno alle ore 19:30. - Il giorno 10.09.2022 Lei era comandata di servizio dalle ore 09:00 alle ore 13:20 ed ha iniziato il turno di lavoro indossando la mascherina FFP2. Alle ore 10:30 circa, Lei si è recata in pausa con la mascherina chirurgica. Alle ore 12:00 circa, Lei era in cassa con la mascherina chirurgica. I colleghi Muollo e Ruffilli, Le hanno ribadito che per lavorare doveva indossare la mascherina FFP2;
Lei ha risposto di non sentirsi bene ed è stata accompagnata fuori
pagina 4 di 14 dal punto vendita, ove si è intrattenuta a parlare con due colleghe sino alle ore 13:00 circa, per poi indossare la mascherina FFP2 e terminare il turno di lavoro in cassa alle ore 13:20. - Il giorno 11.09.2022, Lei era comandata di servizio dalle ore 14:15 alle ore
20:15 ed ha iniziato il turno di lavoro indossando la mascherina FFP2. Alle ore 14:45 circa, mentre operava indossava la mascherina chirurgica, il presidio sig. CL Lucio, con la collega Verlicchi, Le hanno ribadito che non poteva rimanere in cassa ed in area vendita con la mascherina chirurgica e L'hanno invitata a lasciare la cassa. Lei, allora, si è recata fuori dal punto vendita ove è rimasta sino alle ore 16:45 circa, quando ha indossato la mascherina FFP2 ed è rientrata in cassa. Alle ore 17:15 circa, Lei ha nuovamente indossato la mascherina chirurgica ed i colleghi CL e Verlicchi, L'hanno invitata a lasciare la cassa. Lei si è, allora, recata all'esterno del punto vendita ove è rimasta sino alle 19:45, quando è rientrata in IPER per recarsi alla cassa indossando la mascherina FFP2 che ha mantenuto sino alla fine del turno alle ore 20:15. - Il giorno
12.09.2022 Lei era comandata di servizio dalle ore 08:15 alle ore 12:15 e dalle ore
16:10 alle ore 20:00.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi