Trib. Mantova, sentenza 25/01/2024, n. 71
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2305/2023
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2305/2023 tra
FA AR
SOCIETA' AG EREDI AR TONINO DI LO RI RE, AR
FA E AR FF S.S.
ATTORE/I
e
ATS - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA
CONVENUTO/I
Oggi 25 gennaio 2024 alle ore 9.30 innanzi al dott. Francesca Arrigoni, sono comparsi:
Per FA AR e SOCIETA' AG EREDI AR TONINO DI LO RI
RE, AR FA E AR FF S.S. l'avv. ANGHINONI CLAUDIO ì
Per ATS - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA l'avv. ì FACCIOLI
FAUSTA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione della causa.
L'avv. ANGHINONI precisa le conclusioni come segue:
Nel merito: annullarsi, revocarsi, dirsi priva di effetto l'Ordinanza Ingiunzione n. 380/2023- VET con ogni opportuna statuizione. Spese rifuse
In via meramente subordinata: Per le causali di cui in narrativa, ridursi al minimo edittale la sanzione inflitta, con ogni più opportuna statuizione.
Sulla liquidazione delle spese di lite si rimette a giustizia.
L'avv FACCIOLI precisa le conclusioni come segue:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare:
pagina 1 di 10 In via principale e nel merito: respingere, per le motivazioni sopra esposte e rappresentate, il ricorso in opposizione di cui è causa in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare
l'O.I. n. 380/2023-VET impugnata nell'importo in essa descritto;
in via istruttoria: non ammettere le istanze istruttorie avversarie in quanto inutili e inconferenti (tutte) nonchè di natura valutativa il n. 8.
Con ogni riserva di produrre, dedurre ed argomentare.
Con vittoria di onorari e spese per la resistente ATS della Val Padana.
Sulla liquidazione delle spese di lite si rimette a giustizia.
Nel merito le parti richiamano integralmente i rispettivi atti difensivi e la documentazione depositata.
L'avv ANGHINONI ribadisce che in caso di macellazione di urgenza l'agricoltore una volta che chiama il veterinario ufficiale, si rimette alle decisioni del veterinario;
l'unica competenza dell'agricoltore è chiamare il veterinario e dire che la bestia sta male;
la norma sanzionatoria è un illecito di pericolo: nel caso della macellazione di urgenza questo rischio non vi è perché la procedura prevede il controllo post mortem del veterinario ufficiale;
poiché la norma richiede la immissione in commercio di animali senza il termine di sospensione, non potrà essere applicata perché il termine di sospensione non può essere rispettato in caso di msu e comunque vi è il controllo in sede di macello.
Pertanto la norma non si applica e comunque c'è l'esimente della assoluta assenza di responsabilità dell'agricoltore che non ha alcuna voce in capitolo, una volta chiamato il veterinario.
L'avv. FACCIOLI contesta quanto dedotto dal procuratore avversario;
ribadisce la fondatezza della contestazione in quanto l'animale non era idoneo al consumo umano come è pacifico e dunque doveva essere abbattuto in allevamento ma non avviato in uno stabilimento di macellazione ex reg-. 853/2004 ;
doveva essere avviato per la distruzione ex reg. 1069/2009 in uno stabilimento che tratta prodotti non destinati al consumo umano;
la responsabilità del ricorrente che è professionista del settore e deve conoscere le norme non è in discussione come da norma richiamata in ordinanza;
inoltre come già esposto
l'art. 5/6 del decreto è fattispecie che non si applica in tal caso e in ogni caso il comma 6 specifica che in caso di animali ai quali sono state somministrare quelle sostanze, se non è decorso il tempo di sospensione, essi vanno trasmessi allo stabilimento che non tratta animali destinati al consumo umano.
L'avv. ANGHINONI evidenzia che trattasi di due procedure alternative: la msu si intraprende se si ha una possibilità di commercializzazione mentre la distruzione se non c'è alcuna possibilità;
è il veterinario che decide una delle due procedure.
L'avv FACCIOLI evidenzia come l'agricoltore sapeva che era stata inoculata la sostanza e che quindi
l'animale non poteva essere trasmesso alla macellazione.
pagina 2 di 10
L'avv. ANGHINONI insiste per l'ammissione del capitolo 4 del ricorso indicando come testi il dipendente e il dott BERNARDELLI MAURIZIO.
L'avv. FACCIOLI si oppone perché se la macellazione di urgenza è stata fatta in allevamento, è la destinazione errata e questo l'allevatore lo sapeva benissimo.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio
Alle ore 13.40 il giudice esce dalla camera di consiglio;
nessuno è presente per le parti;
il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si allega a verbale, dandone lettura.
Il giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 3 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesca Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2305/2023 promossa da:
FA AR (C.F. [...]) e SOCIETA' AG EREDI AR
TONINO DI LO RI RE, AR FA E AR FF S.S.
(C.F. 01726500208), con il patrocinio dell'avv. ANGHINONI CLAUDIO
ATTORE/I contro
ATS - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA (C.F. 02481970206), con il patrocinio dell'avv. FACCIOLI FAUSTA
CONVENUTO/I
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come indicato nell'allegato verbale di udienza
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(redatta in conformità al D.m. 7 agosto 2023, n. 110)
1. Oggetto della controversia
Stefano Carra, in proprio e quale l.r. della società indicata in epigrafe, ricorse avverso l'Ordinanza
Ingiunzione n. 380/2023 VET notificata in data 31.08.2023 dalla odierna resistente, relativa alla contestazione di cui al verbale SPV n. 208/2019/VA notificato il 13.09.2019 con il quale ATS NA censurava la condotta del ricorrente nella parte in cui aveva inviato al macello il bovino [...] senza aver annotato sul mod. 4 Rosa n. A000013 del 29.06.2019 sia l'avvenuto trattamento con
Enrofloxacin sia il rispetto del termine di sospensione, in violazione dell'art. 14, 3 comma, lett. B, del
pagina 4 di 10
Dlvo n. 158/2006, come sanzionato dall'art. 32, 1° comma del Dlvo citato. Per tale fattispecie veniva comminata la sanzione di € 20.658,00 pari al doppio del minimo edittale.
Gli odierni opponenti hanno eccepito: 1) che il trasporto della carcassa al macello non può mai, in caso di Macellazione di Urgenza, (come avvenuta nel presente caso) comportare la diretta commercializzazione del capo e che pertanto la norma di cui al art. 14, comma 3, lett. b), Dlgs 158/2006 non può essere applicata al
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2305/2023 tra
FA AR
SOCIETA' AG EREDI AR TONINO DI LO RI RE, AR
FA E AR FF S.S.
ATTORE/I
e
ATS - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA
CONVENUTO/I
Oggi 25 gennaio 2024 alle ore 9.30 innanzi al dott. Francesca Arrigoni, sono comparsi:
Per FA AR e SOCIETA' AG EREDI AR TONINO DI LO RI
RE, AR FA E AR FF S.S. l'avv. ANGHINONI CLAUDIO ì
Per ATS - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA l'avv. ì FACCIOLI
FAUSTA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione della causa.
L'avv. ANGHINONI precisa le conclusioni come segue:
Nel merito: annullarsi, revocarsi, dirsi priva di effetto l'Ordinanza Ingiunzione n. 380/2023- VET con ogni opportuna statuizione. Spese rifuse
In via meramente subordinata: Per le causali di cui in narrativa, ridursi al minimo edittale la sanzione inflitta, con ogni più opportuna statuizione.
Sulla liquidazione delle spese di lite si rimette a giustizia.
L'avv FACCIOLI precisa le conclusioni come segue:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare:
pagina 1 di 10 In via principale e nel merito: respingere, per le motivazioni sopra esposte e rappresentate, il ricorso in opposizione di cui è causa in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare
l'O.I. n. 380/2023-VET impugnata nell'importo in essa descritto;
in via istruttoria: non ammettere le istanze istruttorie avversarie in quanto inutili e inconferenti (tutte) nonchè di natura valutativa il n. 8.
Con ogni riserva di produrre, dedurre ed argomentare.
Con vittoria di onorari e spese per la resistente ATS della Val Padana.
Sulla liquidazione delle spese di lite si rimette a giustizia.
Nel merito le parti richiamano integralmente i rispettivi atti difensivi e la documentazione depositata.
L'avv ANGHINONI ribadisce che in caso di macellazione di urgenza l'agricoltore una volta che chiama il veterinario ufficiale, si rimette alle decisioni del veterinario;
l'unica competenza dell'agricoltore è chiamare il veterinario e dire che la bestia sta male;
la norma sanzionatoria è un illecito di pericolo: nel caso della macellazione di urgenza questo rischio non vi è perché la procedura prevede il controllo post mortem del veterinario ufficiale;
poiché la norma richiede la immissione in commercio di animali senza il termine di sospensione, non potrà essere applicata perché il termine di sospensione non può essere rispettato in caso di msu e comunque vi è il controllo in sede di macello.
Pertanto la norma non si applica e comunque c'è l'esimente della assoluta assenza di responsabilità dell'agricoltore che non ha alcuna voce in capitolo, una volta chiamato il veterinario.
L'avv. FACCIOLI contesta quanto dedotto dal procuratore avversario;
ribadisce la fondatezza della contestazione in quanto l'animale non era idoneo al consumo umano come è pacifico e dunque doveva essere abbattuto in allevamento ma non avviato in uno stabilimento di macellazione ex reg-. 853/2004 ;
doveva essere avviato per la distruzione ex reg. 1069/2009 in uno stabilimento che tratta prodotti non destinati al consumo umano;
la responsabilità del ricorrente che è professionista del settore e deve conoscere le norme non è in discussione come da norma richiamata in ordinanza;
inoltre come già esposto
l'art. 5/6 del decreto è fattispecie che non si applica in tal caso e in ogni caso il comma 6 specifica che in caso di animali ai quali sono state somministrare quelle sostanze, se non è decorso il tempo di sospensione, essi vanno trasmessi allo stabilimento che non tratta animali destinati al consumo umano.
L'avv. ANGHINONI evidenzia che trattasi di due procedure alternative: la msu si intraprende se si ha una possibilità di commercializzazione mentre la distruzione se non c'è alcuna possibilità;
è il veterinario che decide una delle due procedure.
L'avv FACCIOLI evidenzia come l'agricoltore sapeva che era stata inoculata la sostanza e che quindi
l'animale non poteva essere trasmesso alla macellazione.
pagina 2 di 10
L'avv. ANGHINONI insiste per l'ammissione del capitolo 4 del ricorso indicando come testi il dipendente e il dott BERNARDELLI MAURIZIO.
L'avv. FACCIOLI si oppone perché se la macellazione di urgenza è stata fatta in allevamento, è la destinazione errata e questo l'allevatore lo sapeva benissimo.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio
Alle ore 13.40 il giudice esce dalla camera di consiglio;
nessuno è presente per le parti;
il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si allega a verbale, dandone lettura.
Il giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 3 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesca Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2305/2023 promossa da:
FA AR (C.F. [...]) e SOCIETA' AG EREDI AR
TONINO DI LO RI RE, AR FA E AR FF S.S.
(C.F. 01726500208), con il patrocinio dell'avv. ANGHINONI CLAUDIO
ATTORE/I contro
ATS - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA (C.F. 02481970206), con il patrocinio dell'avv. FACCIOLI FAUSTA
CONVENUTO/I
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come indicato nell'allegato verbale di udienza
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(redatta in conformità al D.m. 7 agosto 2023, n. 110)
1. Oggetto della controversia
Stefano Carra, in proprio e quale l.r. della società indicata in epigrafe, ricorse avverso l'Ordinanza
Ingiunzione n. 380/2023 VET notificata in data 31.08.2023 dalla odierna resistente, relativa alla contestazione di cui al verbale SPV n. 208/2019/VA notificato il 13.09.2019 con il quale ATS NA censurava la condotta del ricorrente nella parte in cui aveva inviato al macello il bovino [...] senza aver annotato sul mod. 4 Rosa n. A000013 del 29.06.2019 sia l'avvenuto trattamento con
Enrofloxacin sia il rispetto del termine di sospensione, in violazione dell'art. 14, 3 comma, lett. B, del
pagina 4 di 10
Dlvo n. 158/2006, come sanzionato dall'art. 32, 1° comma del Dlvo citato. Per tale fattispecie veniva comminata la sanzione di € 20.658,00 pari al doppio del minimo edittale.
Gli odierni opponenti hanno eccepito: 1) che il trasporto della carcassa al macello non può mai, in caso di Macellazione di Urgenza, (come avvenuta nel presente caso) comportare la diretta commercializzazione del capo e che pertanto la norma di cui al art. 14, comma 3, lett. b), Dlgs 158/2006 non può essere applicata al
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi