Trib. Rovigo, sentenza 19/12/2024, n. 867
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di ROVIGO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. PA Di Francesco Presidente dott. ER Francesco Bazzega Giudice relatore est. dott. Benedetta Barbera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di primo grado iscritta al n. 2491/2022 R.G. e promossa da
SA PE, (C.F. [...])
- attrice -
con il patrocinio degli avv.ti Luca ZA NT;
Roberta Paesante, IU ZA NT,
PP ZA NT, contro
LL PE (C.F. [...])
- convenuta -
con il patrocinio dell'avv. Alessio Michelotto
RA PE (C.F. [...])
- convenuta -
con il patrocinio dell'avv. ERfrancesco Munari,
Conclusioni dell'attrice:
come da foglio depositato in via telematica in data 24.6.2024.
Conclusioni della convenuta FF RP: come da foglio depositato in via telematica in data 24.6.2024.
Conclusioni della convenuta RA RP:
pagina 1 di 50
come da foglio depositato in via telematica in data 24.6.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Svolgimento del processo.
I.
1. Gli atti introduttivi delle parti.
I.
1.a.
LU RP ha convenuto in giudizio le sorelle RA e FF dichiarando di agire “quale erede legittimaria della madre IA BR, deceduta in data 4.9.2020, e chiedendo
“A) in via preliminare di merito:
- l'accertamento della falsità e della conseguente nullità del testamento olografo di IA GA
redatto in data 04.4.2019 e pubblicato dal Notaio Maria Chiara Guzzon in data 08.02.2021 rep.
13.445;
B) in ogni caso:
- l'accertamento dell'esatta composizione della massa ereditaria al momento dell'apertura della
successione di IA GA, madre delle Parti, compresi i frutti tutti;
- la riduzione delle donazioni, dirette ed indirette, effettuate in vita da IA GA, nella misura che risulterà necessaria a ricostruire esattamente l'asse ereditario, acclarare le nullità intervenute
e reintegrare i diritti di LU RP alla legittima;
- la simulazione del contratto di affitto agrario 27.9.2011 in essere fra la de cuius IA GA e
RA RP e la conseguente rivendica delle somme portate dai conti correnti accesi presso
Monte dei Paschi di Siena e PE AN, somme bonificate in favore delle donatarie odierne
convenute;
- la divisione, previa collazione, del predetto asse ereditario, riconoscendo a LU RP la
piena ed esclusiva proprietà sui beni del predetto asse costituenti la quota di 1/3 (un terzo), ovvero,
in subordine, quantomeno quella di riserva, pari ad 2/9 (due noni), o quella diversa quota che risulterà di giustizia, in natura (…) fatti salvi eventuali conguagli, o comunque, in subordine, per imputazione” (citazione, pag. 2 e 3).
L'attrice ha, in primo luogo, allegato che il testamento della madre sarebbe apocrifo;
conseguentemente, esso andrebbe dichiarato nullo, “condannando (…) le convenute a restituire alla comunione ereditaria l'appartamento sito in Cesenatico (…) ed i relativi frutti dalla data di
pagina 2 di 50 pubblicazione del testamento (08.2.2021), da quantificarsi in €. 12.000,00 annui pari al canone di locazione corrente per quella tipologia di immobile, oltre interessi al tasso legale” (citazione, pag.
4). Infatti, con il testamento contestato la de cuius aveva apparentemente lasciato “l'appartamento di
Cesenatico” alle figlie RA e FF, e disposto che tutti gli altri beni venissero divisi in parti uguali tra le tre figlie.
Ha inoltre dedotto che il contratto di affitto agrario ultradecennale stipulato tra IA GA (quale
usufruttuaria dei beni per successione del marito RV RP, istituita con testamento pubblico di costui datato 12.12.2005) e la figlia RA in data 27.9.2011, avente ad oggetto il “fondo agricolo con sovrastanti fabbricati, sito in Riva del Po (FE) Via Canalbianco n. 172, della superficie
complessiva di Ha. 96.85.55” (altresì indicato, in atti, come “fondo Crepalda”), sarebbe
“relativamente simulato”, perché di fatto dissimulante un contratto d'opera in forza del quale la figlia si sarebbe occupata delle coltivazioni quale terzista della madre.
Ciò emergerebbe:
- dal fatto che il canone pattuito (€ 340,00/Ha, pari ad € 33.000,00 annui) si palesa come simbolico, perché notevolmente inferiore al canone di mercato (€ 837,00/Ha per l'anno 2020) per un fondo di quella estensione e considerando la sussistenza di titoli PAC legati al fondo;
- dal fatto che il contratto in parola si è estinto per confusione in data 3.5.2019, quando la GA,
con atto in pari data a rogiti Notaio Guzzon di Adria rep. n. 12710, ha donato alla figlia RA
l'usufrutto su gran parte dei terreni oggetto del contratto (con eccezione di una modesta porzione, “coincidente con la corte ove si trovano i fabbricati ed alcuni mappali circostanti”);
- dal fatto che il canone di affitto comunque pattuito, e quantificato in € 264.000,00 per le otto annate agrarie trascorse tra il 27.9.2011 ed il 3.5.2019, non sarebbe mai stato corrisposto dall'affittuaria, che si sarebbe limitata a pagare, occasionalmente, la minore somma di €
32.000,00 in tre rate;
- dal fatto che i proventi della coltivazione del fondo apparentemente affittato confluivano sui
conti correnti accesi presso PS filiale di RA e IF (oggi PE AN) filiale di Ariano
Ferrarese, cointestati alla madre ed alla EL RA, e sarebbero rimasti sempre nella
disponibilità della madre IA GA, che, priva di un proprio reddito, non avrebbe altrimenti
potuto mantenere il tenore di vita goduto fino alla morte;
pagina 3 di 50
- dal fatto che sia i conti che i proventi, prima della madre, erano gestiti unicamente da
RV RP, che aveva condotto il fondo in proprio fino al decesso in data
15.12.2005, e che pure aveva stipulato con la figlia RA un diverso contratto di affitto agrario,
parimenti simulato perché stipulato al solo fine di consentire alla figlia di ottenere la qualifica di
coltivatrice diretta e di godere dei conseguenti benefici fiscali e contributivi;
- dal fatto che, in particolare, IA GA avrebbe corrisposto alla figlia RA, nel corso degli anni, la somma complessiva di € 349.428,76, prelevandola dai due conti suddetti, di cui €
214.850,07 a titolo di compenso per l'attività di coltivazione svolta di fatto quale “terzista”, ed
€ 134.578,69 a titolo di rimborso delle spese da costei sostenute per pagare i salari ai propri dipendenti, essendo RA RP titolare di propria autonoma Azienda Agricola e
proprietaria dei macchinari utilizzati per la coltivazione del fondo.
Poiché RA RP avrebbe inoltre indebitamente prelevato dai due predetti conti, alimentati con i proventi del fondo apparentemente affittato, anche la somma complessiva di € 464.485,38, utilizzata per spese personali e della propria famiglia, la stessa convenuta andrebbe condannata (i) a restituire alla massa la somma da ultimo indicata, ovvero, (ii) in subordine, al pagamento alla comunione “e per essa a LU RP [per] la quota parte di 1/3”, i canoni di affitto mai corrisposti, pari a complessivi € 252.000,00 (di cui € 20.000,00 “per la parte di fondo composta da fabbricati e terreni non compresa nella cessione di usufrutto e, quindi, soggetta agli effetti del
contratto di affitto agrario”, se ritenuto valido) (citazione, pagg. 6-10).
L'attrice ha inoltre allegato che la madre, in vita, avrebbe beneficiato le figlie con plurimi atti di donazione.
In particolare, FF RP avrebbe ricevuto:
- la somma complessiva di £ 800.000.000 dai genitori, di fatto utilizzata per acquistare la proprietà dell'abitazione di sua residenza in Firenze;
poiché i coniugi RP si trovavano in regime di comunione legale dei beni, la metà di tale donazione (non diretta del denaro bensì indiretta dell'immobile) dovrebbe essere imputata quale donazione della madre, e come tale collazionata nell'eredità materna per la somma di € 438.500,00, pari alla metà del valore di mercato dell'abitazione di Firenze al tempo dell'apertura della successione;
pagina 4 di 50
- la somma complessiva di € 84.004,00 dalla madre (attraverso bonifici e giroconti disposti da costei sui propri conti correnti), oggetto di donazione da ritenersi nulla per difetto di forma.
RA RP avrebbe ricevuto:
- da entrambi i genitori, il denaro necessario per acquistare un appartamento in Bologna con atto del 24.11.1989;
anche in tal caso, si tratterebbe di donazione indiretta dell'immobile da imputare per il 50% alla madre e pertanto da collazionare nell'eredità materna per la somma di
€ 105.000,00, pari alla metà del valore di mercato dell'appartamento di Bologna al tempo dell'apertura della successione;
- dalla madre, la donazione dell'usufrutto sul fondo “Crepalda”, oggetto del contratto di affitto asseritamente simulato di cui si è detto supra, con atto del 3.5.2019;
tale atto di liberalità
andrebbe comunque assoggettato a collazione, previa valutazione del donatum da effettuare in base al “valore residuo dell'usufrutto al tempo di apertura della successione in rapporto alle prospettive di vita dell'usufruttuario, secondo le quali sono elaborati i criteri di calcolo dell'usufrutto stesso. Sicchè nell'ipotesi di donazione di usufrutto (o relativa rinuncia), già costituito a favore del donante, il calcolo dovrà tenere conto dell'età dello stesso al tempo di apertura della successione” (citazione, pag. 20, ove l'attrice richiama Trib. Sondrio, 4.5.2009, in “banca dati Jus Explorer 2018”). Il valore attribuito dall'attrice a siffatta donazione di usufrutto è pari ad € 751.611,49.
L'attrice LU RP ha dichiarato di aver personalmente ricevuto:
- dai genitori, la somma di £ 120.000.000 utilizzata per l'acquisito, la ristrutturazione e
l'ampliamento di una quota pari alla metà dell'abitazione di Adria ove risiede con atto del
13.3.1990, essendo la residua metà stata ristrutturata ed ampliata dalla stessa attrice e dal
proprio coniuge con risorse proprie;
anche in tal caso, si tratterebbe di donazione indiretta (della
metà) dell'immobile da imputare per il 50% (della metà del valore dell'immobile) alla madre e
pertanto da collazionare (entro quei limiti) nell'eredità materna, per la somma di € 167.500,00;
- dalla madre, la somma complessiva di € 98.303,00.
L'attrice ha dunque
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di ROVIGO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. PA Di Francesco Presidente dott. ER Francesco Bazzega Giudice relatore est. dott. Benedetta Barbera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di primo grado iscritta al n. 2491/2022 R.G. e promossa da
SA PE, (C.F. [...])
- attrice -
con il patrocinio degli avv.ti Luca ZA NT;
Roberta Paesante, IU ZA NT,
PP ZA NT, contro
LL PE (C.F. [...])
- convenuta -
con il patrocinio dell'avv. Alessio Michelotto
RA PE (C.F. [...])
- convenuta -
con il patrocinio dell'avv. ERfrancesco Munari,
Conclusioni dell'attrice:
come da foglio depositato in via telematica in data 24.6.2024.
Conclusioni della convenuta FF RP: come da foglio depositato in via telematica in data 24.6.2024.
Conclusioni della convenuta RA RP:
pagina 1 di 50
come da foglio depositato in via telematica in data 24.6.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Svolgimento del processo.
I.
1. Gli atti introduttivi delle parti.
I.
1.a.
LU RP ha convenuto in giudizio le sorelle RA e FF dichiarando di agire “quale erede legittimaria della madre IA BR, deceduta in data 4.9.2020, e chiedendo
“A) in via preliminare di merito:
- l'accertamento della falsità e della conseguente nullità del testamento olografo di IA GA
redatto in data 04.4.2019 e pubblicato dal Notaio Maria Chiara Guzzon in data 08.02.2021 rep.
13.445;
B) in ogni caso:
- l'accertamento dell'esatta composizione della massa ereditaria al momento dell'apertura della
successione di IA GA, madre delle Parti, compresi i frutti tutti;
- la riduzione delle donazioni, dirette ed indirette, effettuate in vita da IA GA, nella misura che risulterà necessaria a ricostruire esattamente l'asse ereditario, acclarare le nullità intervenute
e reintegrare i diritti di LU RP alla legittima;
- la simulazione del contratto di affitto agrario 27.9.2011 in essere fra la de cuius IA GA e
RA RP e la conseguente rivendica delle somme portate dai conti correnti accesi presso
Monte dei Paschi di Siena e PE AN, somme bonificate in favore delle donatarie odierne
convenute;
- la divisione, previa collazione, del predetto asse ereditario, riconoscendo a LU RP la
piena ed esclusiva proprietà sui beni del predetto asse costituenti la quota di 1/3 (un terzo), ovvero,
in subordine, quantomeno quella di riserva, pari ad 2/9 (due noni), o quella diversa quota che risulterà di giustizia, in natura (…) fatti salvi eventuali conguagli, o comunque, in subordine, per imputazione” (citazione, pag. 2 e 3).
L'attrice ha, in primo luogo, allegato che il testamento della madre sarebbe apocrifo;
conseguentemente, esso andrebbe dichiarato nullo, “condannando (…) le convenute a restituire alla comunione ereditaria l'appartamento sito in Cesenatico (…) ed i relativi frutti dalla data di
pagina 2 di 50 pubblicazione del testamento (08.2.2021), da quantificarsi in €. 12.000,00 annui pari al canone di locazione corrente per quella tipologia di immobile, oltre interessi al tasso legale” (citazione, pag.
4). Infatti, con il testamento contestato la de cuius aveva apparentemente lasciato “l'appartamento di
Cesenatico” alle figlie RA e FF, e disposto che tutti gli altri beni venissero divisi in parti uguali tra le tre figlie.
Ha inoltre dedotto che il contratto di affitto agrario ultradecennale stipulato tra IA GA (quale
usufruttuaria dei beni per successione del marito RV RP, istituita con testamento pubblico di costui datato 12.12.2005) e la figlia RA in data 27.9.2011, avente ad oggetto il “fondo agricolo con sovrastanti fabbricati, sito in Riva del Po (FE) Via Canalbianco n. 172, della superficie
complessiva di Ha. 96.85.55” (altresì indicato, in atti, come “fondo Crepalda”), sarebbe
“relativamente simulato”, perché di fatto dissimulante un contratto d'opera in forza del quale la figlia si sarebbe occupata delle coltivazioni quale terzista della madre.
Ciò emergerebbe:
- dal fatto che il canone pattuito (€ 340,00/Ha, pari ad € 33.000,00 annui) si palesa come simbolico, perché notevolmente inferiore al canone di mercato (€ 837,00/Ha per l'anno 2020) per un fondo di quella estensione e considerando la sussistenza di titoli PAC legati al fondo;
- dal fatto che il contratto in parola si è estinto per confusione in data 3.5.2019, quando la GA,
con atto in pari data a rogiti Notaio Guzzon di Adria rep. n. 12710, ha donato alla figlia RA
l'usufrutto su gran parte dei terreni oggetto del contratto (con eccezione di una modesta porzione, “coincidente con la corte ove si trovano i fabbricati ed alcuni mappali circostanti”);
- dal fatto che il canone di affitto comunque pattuito, e quantificato in € 264.000,00 per le otto annate agrarie trascorse tra il 27.9.2011 ed il 3.5.2019, non sarebbe mai stato corrisposto dall'affittuaria, che si sarebbe limitata a pagare, occasionalmente, la minore somma di €
32.000,00 in tre rate;
- dal fatto che i proventi della coltivazione del fondo apparentemente affittato confluivano sui
conti correnti accesi presso PS filiale di RA e IF (oggi PE AN) filiale di Ariano
Ferrarese, cointestati alla madre ed alla EL RA, e sarebbero rimasti sempre nella
disponibilità della madre IA GA, che, priva di un proprio reddito, non avrebbe altrimenti
potuto mantenere il tenore di vita goduto fino alla morte;
pagina 3 di 50
- dal fatto che sia i conti che i proventi, prima della madre, erano gestiti unicamente da
RV RP, che aveva condotto il fondo in proprio fino al decesso in data
15.12.2005, e che pure aveva stipulato con la figlia RA un diverso contratto di affitto agrario,
parimenti simulato perché stipulato al solo fine di consentire alla figlia di ottenere la qualifica di
coltivatrice diretta e di godere dei conseguenti benefici fiscali e contributivi;
- dal fatto che, in particolare, IA GA avrebbe corrisposto alla figlia RA, nel corso degli anni, la somma complessiva di € 349.428,76, prelevandola dai due conti suddetti, di cui €
214.850,07 a titolo di compenso per l'attività di coltivazione svolta di fatto quale “terzista”, ed
€ 134.578,69 a titolo di rimborso delle spese da costei sostenute per pagare i salari ai propri dipendenti, essendo RA RP titolare di propria autonoma Azienda Agricola e
proprietaria dei macchinari utilizzati per la coltivazione del fondo.
Poiché RA RP avrebbe inoltre indebitamente prelevato dai due predetti conti, alimentati con i proventi del fondo apparentemente affittato, anche la somma complessiva di € 464.485,38, utilizzata per spese personali e della propria famiglia, la stessa convenuta andrebbe condannata (i) a restituire alla massa la somma da ultimo indicata, ovvero, (ii) in subordine, al pagamento alla comunione “e per essa a LU RP [per] la quota parte di 1/3”, i canoni di affitto mai corrisposti, pari a complessivi € 252.000,00 (di cui € 20.000,00 “per la parte di fondo composta da fabbricati e terreni non compresa nella cessione di usufrutto e, quindi, soggetta agli effetti del
contratto di affitto agrario”, se ritenuto valido) (citazione, pagg. 6-10).
L'attrice ha inoltre allegato che la madre, in vita, avrebbe beneficiato le figlie con plurimi atti di donazione.
In particolare, FF RP avrebbe ricevuto:
- la somma complessiva di £ 800.000.000 dai genitori, di fatto utilizzata per acquistare la proprietà dell'abitazione di sua residenza in Firenze;
poiché i coniugi RP si trovavano in regime di comunione legale dei beni, la metà di tale donazione (non diretta del denaro bensì indiretta dell'immobile) dovrebbe essere imputata quale donazione della madre, e come tale collazionata nell'eredità materna per la somma di € 438.500,00, pari alla metà del valore di mercato dell'abitazione di Firenze al tempo dell'apertura della successione;
pagina 4 di 50
- la somma complessiva di € 84.004,00 dalla madre (attraverso bonifici e giroconti disposti da costei sui propri conti correnti), oggetto di donazione da ritenersi nulla per difetto di forma.
RA RP avrebbe ricevuto:
- da entrambi i genitori, il denaro necessario per acquistare un appartamento in Bologna con atto del 24.11.1989;
anche in tal caso, si tratterebbe di donazione indiretta dell'immobile da imputare per il 50% alla madre e pertanto da collazionare nell'eredità materna per la somma di
€ 105.000,00, pari alla metà del valore di mercato dell'appartamento di Bologna al tempo dell'apertura della successione;
- dalla madre, la donazione dell'usufrutto sul fondo “Crepalda”, oggetto del contratto di affitto asseritamente simulato di cui si è detto supra, con atto del 3.5.2019;
tale atto di liberalità
andrebbe comunque assoggettato a collazione, previa valutazione del donatum da effettuare in base al “valore residuo dell'usufrutto al tempo di apertura della successione in rapporto alle prospettive di vita dell'usufruttuario, secondo le quali sono elaborati i criteri di calcolo dell'usufrutto stesso. Sicchè nell'ipotesi di donazione di usufrutto (o relativa rinuncia), già costituito a favore del donante, il calcolo dovrà tenere conto dell'età dello stesso al tempo di apertura della successione” (citazione, pag. 20, ove l'attrice richiama Trib. Sondrio, 4.5.2009, in “banca dati Jus Explorer 2018”). Il valore attribuito dall'attrice a siffatta donazione di usufrutto è pari ad € 751.611,49.
L'attrice LU RP ha dichiarato di aver personalmente ricevuto:
- dai genitori, la somma di £ 120.000.000 utilizzata per l'acquisito, la ristrutturazione e
l'ampliamento di una quota pari alla metà dell'abitazione di Adria ove risiede con atto del
13.3.1990, essendo la residua metà stata ristrutturata ed ampliata dalla stessa attrice e dal
proprio coniuge con risorse proprie;
anche in tal caso, si tratterebbe di donazione indiretta (della
metà) dell'immobile da imputare per il 50% (della metà del valore dell'immobile) alla madre e
pertanto da collazionare (entro quei limiti) nell'eredità materna, per la somma di € 167.500,00;
- dalla madre, la somma complessiva di € 98.303,00.
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