Trib. Catania, sentenza 02/05/2024, n. 2123

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/05/2024, n. 2123
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2123
Data del deposito : 2 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
___________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Cannata Baratta ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di cui al proc. n. 90500047/2012 RG già in carico alla Sezione Distaccata di Bronte
PROMOSSA DA
Comune di Cesarò, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sergio Cosentino, che rappresenta e difende per procura in atti.

OPPONENTE
Contro
Promotion In srl, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianclaudio Puglisi, che rappresenta e difende per procura in atti.
1

OPPOSTA
Precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in deliberazione ed indi decisa in data 29/4/2024 attesa la
rinunzia ai termini di cui all'art. 190 bis cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata ed iscritta a ruolo il
Comune di Cesarò conveniva in giudizio, dinnanzi alla Sezione
Distaccata di Bronte del Tribunale di Catania, la Promotion In srl proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
98/2011 emanato dal Giudice della Sezione Distaccata di
Bronte del Tribunale di Catania in data 17/12/2011, con il quale
è stato ingiunto al Comune di Cesarò il pagamento in favore
Promotion In srl della somma di euro 66.328,34, oltre interessi
e spese;
svolgeva a supporto della proposta opposizione le
deduzioni e richieste ivi calendate.
L'opposta Promotion In srl si costituiva in giudizio con comparsa, contestando le avverse deduzioni, e chiedendo il rigetto della proposta opposizione, con vittoria di spese e
compensi.
In esito alla scansione processuale dal codice di rito prescritta e dalle parti istata, disposta ed espletata CTU, il Nuovo Giudice Istruttore, odierno estensore, con
2 ordinanza in data 1-4/11/2021, formulava ex art. 185 bis cpc proposta meramente transattiva e conciliativa
(“alla stregua delle domande, eccezioni e difese dalle parti proposte e delle risultanze della espletata istruzione probatoria, posti i sopra enunciati principi, ritiene il Nuovo
Giudice Istruttore, odierno estensore, di formulare ed offrire alle parti ex art. 185 bis cpc proposta meramente transattiva e conciliativa nei termini della complessiva somma secca stimata in euro 8.496,54 (euro 1.045,68 + euro 7.450,86) oltre CP ed
IVA al punto “4) Conclusioni” di cui alla depositata relazione di CTU dell'ing.
Antonino Iraci Sareri della quale va evidenziata la congruità e completezza delle argomentazioni, sorrette da specifiche ed adeguate indagini - a spese compensate
tenuto conto della volontà di accordo”) nei termini del pagamento da parte del Comune di Cesarò, odierno opponente- ingiunto monitorio-convenuto in senso sostanziale, alla
Promotion In srl, odierna opposta-ricorrente monitoria-attrice in senso sostanziale, della somma secca di euro 8.496,54 (euro 1.045,68 + euro 7.450,86) oltre CP ed IVA a spese compensate, proposta che veniva successivamente dalle parti accettata, siccome documentalmentalmente supportata dagli atti prodromici legittimanti (depositati agli atti del processo);
smarritosi l'intero fascicolo processuale giusta attestazione della cancelleria in data 15/12/2023, venuta indi la causa alla udienza in data 18/4/2024

3 dinnanzi al Giudice Istruttore, odierno estensore, i procuratori alle liti delle parti, avv. Sergio Cosentino per il Comune di Cesarò ed avv. Gianclaudio Puglisi per la Promotion In srl, prodotte le copie degli atti e documenti funzionali alla ricostituzione ex artt. 112 e
113 cpp, analogicamente applicabili, precisavano concordemente e congiuntamente le conclusioni, chiedendo “dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere nei termini della proposta ex art. 185 bis cpc dal Giudice formulata con ordinanza in data
4/11/2021 e da entrambe le parti accettata giusta documentazione in
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