Trib. Venezia, sentenza 15/10/2024, n. 594

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 15/10/2024, n. 594
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 594
Data del deposito : 15 ottobre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa C C C alla udienza del
15/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 263/2024 RG avente ad oggetto:
“retribuzione – pagamento retribuzione arretrate – anticipazione ed integrazione indennità di malattia – indennità mancato preavviso – falsità/inattendibilità certificati medici ”
TRA
- rappresentata e difesa dagli Avvocati MONTICELLI Parte_1
SILVIO e MONTICELLI GIULIA ed elettivamente domiciliata come in ricorso
- ricorrente
E
AVV. G. TONETTO E AVV. T. TONETTO in Controparte_1 persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato TONETTO GIANCARLO ed elettivamente domiciliato in VIA
OSPEDALE 27/33 30174 MESTRE,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/02/2024 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha agito nei confronti dello Studio Legale Associato Avvocato
G T e Avvocato T Ttto chiedendo « 1 – condannarsi lo “STUDIO
AVV. G. TONETTO E AVV. T. TONETTO” in persona del Controparte_1 socio e legale rappresentante dell'associazione professionale G
T con sede legale in (30174) Mestre (VE), via Ospedale n. 33 al
1 pagamento a favore della ricorrente della somma di 8.161,30 € o la diversa somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
2 – in ogni caso, con rifusione del compenso professionale di causa oltre accessori»
.
Nel costituirsi STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. TONETTO E
AVV. T. TONETTO ha contestato le pretese della ricorrente eccependo e chiedendo « In via pregiudiziale: si chiede che il Giudice voglia autorizzare la chiamata in causa del terzo, Dott.ssa nata a Venezia il Persona_1
25.3.1959 C. F. , domiciliata in Favaro Veneto (Ve), Via C.F._1
Triestina n. 54 che ha emesso i certificati medici con cui la lavoratrice pretende di aver giustificato le proprie assenze dal lavoro e sulla base dei quali rivendica il pagamento delle somme indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio: ai fini dell'accertamento e della dichiarazione di falsità ovvero di invalidità di quei certificati medici è indispensabile la presenza in giudizio del medico, terzo, che li ha formati e rilasciati. Nel merito in via principale: accertarsi e dichiararsi la falsità ed invalidità dei certificati medici rilasciati dalla Dott.ssa alla ricorrente e con cui la stessa ha Persona_1 giustificato le proprie assenze dal lavoro presso lo studio professionale dei resistenti per il periodo novembre 2023-gennaio 2024 ed in forza dei quali rivendica le pretese economiche azionate nel ricorso. Nel merito: rigettare, conseguentemente all'accertamento di cui sopra, ogni domanda avversaria perché infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte in narrativa accertando e dichiarando che il rapporto di lavoro per cui è causa è di fatto cessato, per comportamenti concludenti, per le assenze ingiustificate della lavoratrice e per il mancato superamento del periodo di prova, il 13.10.23. Nel merito in via ulteriore: rigettare le richieste economiche avanzate dalla ricorrente per le ragioni esposte in narrativa eccependo, in via riconvenzionale, (non si tratta quindi di domanda per la quale sono chiesti gli adempimenti di cui all'art. 418 c.p.c.)l'estinzione per compensazione e fino a concorrenza, del credito che fosse riconosciuto alla ricorrente con quello maturato dal Datore di Lavoro a titolo di indennità di mancato preavviso (che si quantifica in € 1.423,55 lordi), salva, per parte resistente la separata azione
2 di risarcimento dei danni subiti per gli illeciti comportamenti posti in essere dalla lavoratrice e dal medico. (...) Con vittoria di spese».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***

1. La ricorrente deduce:
2. - di essere stata assunta in data 5/7/2023 dallo Controparte_1 resistente con contratto a tempo indeterminato, full time, mansioni di impiegata e inquadramento nel 3^ livello Super CCNL Studi professionali e di aver prestato la propria attività lavorativa da tale data sino al 18/1/2024 quando ha rassegnato le dimissioni per giusta causa;

3. - di essere stata regolarmente retribuita sino al mese di settembre
2023;

4. - che nel predisporre la busta paga del mese di ottobre 2023 le veniva detto che le sarebbe stato negato il pagamento della retribuzione dal 16 al
31/10/2023 non avendo prestato, ad avviso dello Studio, la propria attività lavorativa;

5. - di avere, invece, ella ricorrente lavorato anche in detto periodo e di aver pertanto, nell'immediato, contestato l'assunto dello Studio: sia verbalmente, sia con mail del 6/11/2023 sia attraverso l'organizzazione sindacale con mail del 16/11/2023;

6. - che lo Studio legale tuttavia faceva predisporre dal proprio consulente del lavoro una busta paga per il mese di ottobre nella quale venivano riportate le ore lavorate per intero (144 ore) ma veniva effettuata una trattenuta lorda di € 821,28= per «recupero competenze» indicando che ella ricorrente «dal giorno 16 al giorno 31 era presente senza retribuzione» con un importo netto finale di € 652,00 poi bonificato il 12/12/2023;

7. - di avere altresì lavorato 5 giorni nel mese di novembre e di essere rimasta, per la restante parte, assente per malattia come da certificati medici inoltrati;

8. - che per tale mese veniva predisposta una busta paga riportante un netto di € 1.031,00, tuttora impagato, e nella quale non risultavano pagati i
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cinque giorni lavorati, in quanto emerge dal prospetto paga una trattenuta di €
358,88 con indicazione «40 ore non lavorate» mentre risultano correttamente indicati sia i giorni di malattia sia le competenze a detto titolo dovute;

9. - di essere rimasta assente per malattia dal 1^ dicembre e sino alla cessazione del rapporto di lavoro come da certificati di malattia regolarmente inoltrati;

10. - di essere rimasta creditrice all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ed «al netto delle assenze ingiustificate a dicembre e gennaio» delle seguenti somme: a) differenza retributiva di ottobre 2023 per € 821,28, b) differenze retributive di novembre 2023 per 1.389,88=€ 1.031,00 + € 358,88 per trattenuta relativa alle 40 ore;
c) differenza retributiva di dicembre 2023 pari ad € 967,89 per le festività e i giorni in malattia che il datore di lavoro ex art 104 C.C.N.L. deve anticipare nella misura in parte del 100% e in parte del
75%, d) differenza retributiva di gennaio 2024 pari ad € 689,19 per le festività
e i giorni malattia al 75%, e) indennità di mancato preavviso per il mancato pagamento delle retribuzioni, giusta causa di dimissioni ex art. 129 c.c.n.l. per
€ 1.525,23.
11. Parte resistente, contestando le pretese di parte ricorrente, espone che:
12. - al contratto di lavoro era stato apposto un patto di prova «di 120 giorni di calendario come previsto dal CCNL applicato» che sarebbe scaduto agli inizi del mese di novembre 2023;

13. - sapendo di non averlo superato, la ricorrente «dal 16.10.23 non ha più svolto alcuna attività lavorativa» al fine di creare disorganizzazione e indurre il datore di lavoro a confermarla;

14. - non avendo conseguito l'esito sperato la ricorrente aveva poi iniziato ad assentarsi da lavoro e ad inviare «falsi certificati medici» «fino a rassegnare le proprie dimissioni»;

15. – nel doc. 4 di parte ricorrente - costituito dal foglio presenze che veniva mensilmente formato in segreteria, consegnato all'Avv. G
T per la sua approvazione ed inviato al Consulente del Lavoro che elaborava le buste paga del mese - il periodo 16-31/10/2023 era stato indicato
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dall'Avvocato T come «questi non sono stati lavorati» trattandosi di un
«periodo nel quale la lavoratrice non ha svolto alcuna prestazione»;

16. - per tale periodo era stato predisposto lo statino doc. 7 ric. che esponeva un netto di € 652,00, pari alle giornate di effettivo lavoro, che era stato saldato con bonifico 11/12/2023 (doc.1 resistente);

17. - il doc. 9 ricorrente – che contesta – corrispondeva ad un foglio presenze predisposto unilateralmente dalla stessa ricorrente la quale si era servita di un modulo prestampato utilizzato dallo Studio e lo aveva inviato al
Consulente del lavoro in un momento in cui nello studio non vi erano altre persone presenti;

18. - nel mese di novembre 2023 la ricorrente non era stata presente al lavoro nelle giornate non coperte dai certificati medici sicché il cedolino nel quale vengono indicate “zero ore” è corretto;

19. - anche nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2023 la ricorrente è sempre stata assente dal lavoro;

20. - tutti i certificati medici sono falsi «perché, come ha riferito la
Dott.ssa che li ha rilasciati, la ricorrente glieli aveva richiesti Persona_1 senza essere ammalata per giustificare le sue assenze dal lavoro e poter ottenere la relativa retribuzione» , «il medico, nella telefonata, ha aggiunto che i certificati medici venivano rilasciati solo per le giornate lavorative per evitare che la lavoratrice dovesse rimanere reperibile, a casa, nei giorni non lavorativi non essendo malata». Lo Studio Associato resistente chiede pertanto
l'autorizzazione alla chiamata in causa della Dott.ssa , per Persona_1 ottenere l'accertamento e la dichiarazione di falsità dei certificati medici inviati dalla lavoratrice, coinvolgendo tale accertamento l'azione del medico che li ha emessi;

21. - alla ricorrente, pertanto, nulla spetta a titolo di retribuzione per il periodo dal 16/10/2023 alla data di dimissioni (18/01/2024) per non aver svolto alcuna attività lavorativa presso il Datore di Lavoro e perché assente ingiustificata per la falsità dei certificati medici inviati;

22. - contesta poi nel dettaglio i conteggi dimessi da parte ricorrente.
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23. All'udienza del 09/5/2024 la difesa di parte resistente ha altresì specificato di aver proposto, con la memoria di
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